Cassazione Penale, Sentenza n. 35503/2024 del 20/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha ritenuto la continuazione tra due sentenze per violazioni dell'art. 75, comma 2, d.lgs. n.159/2011 e ha applicato l'art. 81 cod. pen., commisurando la pena base per il reato piu grave e aumentando la pena per il reato satellite in misura quasi pari a quella della pena base. Il difensore ha censurato l'illogicità della motivazione per non aver adeguatamente motivato l'entità dell'aumento, in particolare non avendo considerato che in sede di cognizione entrambi i giudici hanno temperato la recidiva con la concessione delle circostanze attenuanti generiche e che quindi l'aumento avrebbe dovuto essere proporzionalmente inferiore.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha annullato l'ordinanza impugnata e rinviato il procedimento al Tribunale di Crotone per un nuovo esame. La Corte ha ritenuto che, pur spettando discrezionalità al giudice dell'esecuzione nella quantificazione dell'aumento per il reato satellite, tale discrezionalità richiede una motivazione compiuta e specifica, tanto piu intensa quanto maggiore sia l'aumento. Il Tribunale dell'esecuzione non ha spiegato perché gli effetti attenuatori già valorizzati nei giudizi di merito non avrebbero dovuto determinare una sanzione proporzionalmente inferiore per il reato satellite, e la pura evocazione della maggiore intensità del dolo non è stata ritenuta idonea a giustificare l'effetto sanzionatorio adottato.
Norme richiamate
art. 81 cod. pen. (continuazione)
Consente l'aumento della pena per reati in continuazione; la Corte ricorda che l'applicazione implica la determinazione della pena base per il reato piu grave e l'aumento distinto per ciascun reato satellite, con motivazione adeguata e rispetto dell'immutabilita' degli accertamenti di merito irrevocabili.
art. 75, comma 2, d.lgs. n.159/2011
Norma sostanziale che disciplina le condotte oggetto delle due sentenze; i fatti contestati rientravano in questa fattispecie e sono stati valutati nei giudizi di merito.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Ground di cassazione invocato dal difensore per vizio di motivazione (illogicita' della motivazione). La Corte ha ritenuto fondato il rimprovero ai sensi di questa disposizione.
Giurisprudenza di legittimità richiamata (Sez.1, n.28135/2021; Sez. U, n.47127/2021; Sez. U, n.7930/1995)
Solleva i principi che limitano la discrezionalita' del giudice dell'esecuzione: essa non puo' attraversare gli accertamenti irrevocabili di merito e richiede, specie quando l'aumento e' rilevante, una motivazione specifica e distinta per ciascun aumento, per verificare la proporzione tra le pene e l'assenza di un cumulo materiale.
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione ha discrezionalita' nella quantificazione dell'aumento per reati in continuazione, ma deve motivare in modo specifico e distinto l'aumento relativo a ciascun reato satellite.
- La motivazione richiesta cresce in intensita' all'aumentare dell'entita' dell'aumento: aumenti prossimi alla pena base del reato principale richiedono argomentazioni particolarmente dettagliate.
- Gli accertamenti e le scelte di bilanciamento operate dai giudici di merito (es. temperamento della recidiva con circostanze attenuanti generiche) formano giudicato che il giudice dell'esecuzione non puo' ignorare o sovrapporre senza adeguata e specifica giustificazione.
- La mera ripetizione di elementi gia' valutati in sede di cognizione (ad es. intensita' del dolo) non e' sufficiente se non si spiega perche assumono diversa rilevanza ai fini dell'aumento sanzionatorio.
- In situazione analoga il difensore puo' ottenere successo in cassazione se dimostra che l'aumento non e' stato adeguatamente motivato alla luce delle risultanze irrevocabili dei processi di merito.
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