Cassazione Civile, Ordinanza n. 22786/2024 del 13/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un raggruppamento temporaneo di professionisti aveva agito per ottenere dalla committente pubblica il pagamento di un maggior compenso professionale, sostenendo che, nell’ambito dell’incarico di progettazione preliminare relativo a un intervento denominato "Salerno Porta Ovest", le modifiche progettuali apportate rispetto alla proposta vincitrice del concorso avrebbero determinato un incremento dei costi superiore alla soglia del 30% prevista nella disciplina contrattuale e quindi il diritto all’adeguamento del compenso. Il Tribunale aveva rigettato la domanda; la Corte d’appello aveva confermato il rigetto, rilevando, tra l’altro, che non risultavano provate le modifiche progettuali, che la convenzione successiva prevedeva l’invariabilità del compenso per il progetto definitivo, e soprattutto che mancava una specifica pattuizione scritta idonea a fondare la pretesa maggiorazione, in presenza di un ente pubblico soggetto a forma scritta ad substantiam. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 112, 115, 116 c.p.c. e 2697 c.c., assumendo che le modifiche progettuali erano pacifiche, provate e non contestate; 2) violazione degli artt. 1362, 1368 e 1372 c.c. e degli artt. 18 e 45 d.P.R. n. 554/1999, lamentando che la Corte territoriale avesse erroneamente qualificato la convenzione del 4 marzo 2008 come mero atto preliminare e non avesse valorizzato la successiva convenzione del 9 marzo 2009, relativa al diverso livello di progettazione. La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché non era stata specificamente censurata una ratio decidendi autonoma e sufficiente della sentenza impugnata, cioè l’assenza di forma scritta ad substantiam per la previsione del maggior compenso e per le eventuali modifiche successive, con conseguente impossibilità di riconoscere la pretesa economica sulla base di meri comportamenti concludenti o di delibere interne non riprodotte nel contratto.
La decisione
La Corte ha rilevato che la sentenza d’appello si fondava su più autonome rationes decidendi, tra cui, in modo decisivo, la mancanza di una pattuizione scritta idonea a legittimare il maggior compenso richiesto nei confronti di un ente pubblico. Il ricorrente non ha attaccato specificamente tale profilo, limitandosi a richiamare la convenzione e a rinviare ai motivi di appello, senza sviluppare una critica puntuale alla necessaria forma scritta del titolo negoziale e della sua eventuale modificazione. Per questo il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente alla rifusione delle spese in favore della controricorrente e ha dato atto dell’obbligo del versamento dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
norma utilizzata per l’introduzione del giudizio di primo grado con rito sommario, poi convertito in ordinario
dedotto come violato per asserita pronuncia su questioni di fatto non coerentemente trattate; la Corte non accoglie la censura
dedotto in relazione alla valutazione delle prove e alla non contestazione dei fatti
dedotto in relazione al libero convincimento e alla valutazione probatoria del giudice
dedotto in relazione alla ripartizione dell’onere della prova circa le modifiche progettuali e il diritto al maggior compenso
dedotto per censurare l’interpretazione della convenzione
dedotto per censurare l’interpretazione della convenzione
dedotto per sostenere che la successiva convenzione avrebbe riguardato un diverso livello progettuale
artt. 18 e 45 d.P.R. n. 554 del 1999
richiamati dal ricorrente in tema di disciplina dell’incarico di progettazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- Quando la decisione impugnata si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente a sorreggerla, il ricorso per cassazione è inammissibile se non censura specificamente tutte le rationes, poiché l’eventuale accoglimento di una sola doglianza non potrebbe comunque condurre alla cassazione della sentenza.
- Nei rapporti con una pubblica amministrazione soggetta a vincoli di contabilità pubblica, la pretesa a un compenso ulteriore o a una modifica economica dell’incarico richiede una pattuizione espressa e scritta; non sono sufficienti comportamenti concludenti, delibere interne non trasfuse nel contratto o impliciti riconoscimenti di maggiore spesa.
- Se il contratto prevede che un eventuale maggior compenso sorga al superamento di una soglia di incremento dei costi, la parte che lo invoca deve allegare e far valere in modo specifico sia il superamento della soglia sia il titolo scritto che quantifichi e autorizzi la maggiorazione.
- Nel ricorso per cassazione non è sufficiente richiamare genericamente i motivi di appello o sollecitare un futuro riesame nel giudizio di rinvio: la critica deve essere autonoma, specifica e rivolta alla singola ratio decidendi che si assume erronea.
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