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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37670/2025 del 18/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva riconosciuto il vincolo della continuazione tra due sentenze emesse dalla Corte d'appello di Catania (una del 27/05/2020 irrevocabile 18/11/2021 per reati ex artt. 73 e 74 DPR 309/90 aggravati; l'altra del 6/07/2024 irrevocabile 07/04/2021 per 416-bis e reati ex artt. 73 e 74 DPR 309/90 aggravati). Chiedeva che nella determinazione della pena complessiva si applicasse il criterio secondo cui la riduzione per il rito abbreviato deve essere operata solo dopo il cumulo materiale e il relativo criterio moderatore di cui all'art. 78 c.p., ottenendo così una pena finale più bassa (sosteneva che applicando l'ordine da lui proposto la pena sarebbe scesa a 20 anni).

La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso: ha ritenuto corretta l'operatività della riduzione per il rito abbreviato 'in limine' nella fase esecutiva, cioè prima dell'applicazione del criterio moderatore del cumulo materiale. Ha confermato che il giudice dell'esecuzione ha giustamente preso come pena base l'entità già ridotta per il rito dell'affermazione di colpa della sentenza n.1 (anni 16, mesi 8, giorni 20), ha aggiunto gli aumenti per continuazione calcolati sui valori già diminuiti e non ha applicato il criterio moderatore prima della diminuzione del rito. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Norme richiamate

  • art. 671 cod. proc. pen.

    norma richiamata quale base per la richiesta del riconoscimento del vincolo della continuazione in sede esecutiva

  • art. 438 cod. proc. pen.

    norma invocata nel motivo di ricorso per denunciare presunta violazione di legge nella determinazione della pena complessiva

  • art. 78 cod. pen.

    criterio moderatore del cumulo materiale: la pena della reclusione non può essere superiore a 30 anni; qui è rilevante per l'ordine applicativo rispetto alla diminuente per il rito

  • art. 442 cod. proc. pen.

    disciplinante la diminuzione di pena per il rito abbreviato e riferimento per l'applicazione in sede esecutiva prima del cumulo moderatore

  • art. 187 disp. att. cod. proc. pen.

    richiamata dalla giurisprudenza di legittimità per stabilire la sequenza delle operazioni nella determinazione del trattamento sanzionatorio in fase esecutiva

  • art. 416-bis cod. pen.

    reato contestato in una delle sentenze confluite nella continuazione (associazione di tipo mafioso)

  • artt. 73 e 74 DPR 309/90

    reati di cui alle sentenze confluite nella continuazione (traffico e detenzione di stupefacenti), aggravati ai sensi dell'art. 7 d.lgs. n. 152/1991

  • art. 616 cod. proc. pen.

    norma che autorizza la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente per il rigetto del ricorso

  • art. 7 d.lgs. n. 152 del 1991

    aggravante richiamata nelle imputazioni relative ai reati stupefacenti

  • artt. 3, 13, 24, 27 Cost.

    articoli costituzionali citati in relazione all'eventuale disparità di trattamento tra fase di cognizione e fase esecutiva; la Corte ha ritenuto che la diversa applicazione trova giustificazione ragionevole nell'intangibilità del giudicato

Massime di principio

  • In sede esecutiva, la riduzione di pena per il rito abbreviato va applicata prima delle operazioni di cumulo e degli aumenti per continuazione; dunque la pena base si determina già tenendo conto della diminuente del rito applicata alle singole decisioni irrevocabili.
  • Gli aumenti per continuazione e gli incrementi per reati satelliti si calcolano sulle pene già eventualmente ridotte per il rito abbreviato.
  • Il criterio moderatore di cui all'art. 78 c.p. (limite massimo di 30 anni per la reclusione) si applica dopo che siano state operate le diminuzioni per il rito, nella fase esecutiva; l'ordine applicativo in esecuzione può differire da quello in cognizione per ragioni connesse all'intangibilità del giudicato.
  • La giurisprudenza di legittimità (anche Sezioni Unite) è consolidata su questo ordine applicativo: pertanto i ricorsi che propongono l'inversione dell'ordine (prima cumulo moderatore e poi diminuente per rito) sono difficilmente destinati a prevalere in sede di cassazione.
  • In casi pratici, il controllo difensivo dovrebbe verificare (a) se le singole pene divenute irrevocabili sono state effettivamente diminuite per il rito; (b) che gli aumenti per continuazione siano calcolati sulle medesime pene diminuite; (c) che il limite dell'art. 78 sia applicato dopo tali diminuzioni; (d) la corretta motivazione in ordine all'intangibilità del giudicato quando si opta per questo ordine applicativo.

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