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Cassazione Penale, Ordinanza n. 08962/2025 del 04/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

Due imputati, ritenuti responsabili in primo e secondo grado del concorso nel reato ambientale di cui all'art. 256-bis d.lgs. 152/2006, hanno proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Bari che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Foggia, oltre al risarcimento dei danni in favore delle associazioni costituite parte civile. I ricorrenti hanno dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di penale responsabilità e al diniego della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La Corte ha ritenuto che le doglianze sul merito fossero in parte meramente reiterative di quelle già esaminate e disattese, e comunque generiche, non confrontandosi con la motivazione della sentenza impugnata: in particolare, i giudici di merito avevano valorizzato gli elementi fattuali del coinvolgimento degli imputati, sorpresi sul luogo dei fatti, e la circostanza che i rifiuti erano stati dati alle fiamme in più punti di un vigneto, con conseguente insussistenza della tesi difensiva sulla non configurabilità del reato. Quanto alla causa di non punibilità, la difesa non si è confrontata con la motivazione che escludeva l'art. 131-bis c.p. in ragione della quantità di materiale combusto e di quello in procinto di essere incendiato, della significativa pericolosità della colonna di fumo e del rischio di propagazione alle piante del vigneto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, confermando così la decisione di merito di condanna. Ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Ha inoltre rigettato la richiesta della parte civile A.N.P.A.N.A. di liquidazione delle spese del giudizio di cassazione, rilevando che era stata depositata solo la nota spese e non un’effettiva attività difensiva svolta nei limiti consentiti.

Norme richiamate

  • art. 256-bis d.lgs. 152/2006

    norma incriminatrice contestata per l'abbruciamento di rifiuti; la Corte non entra nel merito della configurazione astratta, ma rileva che la doglianza difensiva sulla insussistenza del reato è manifestamente infondata alla luce dei fatti accertati (fuoco appiccato ai rifiuti in più punti del vigneto).

  • art. 131-bis c.p.

    la particolare tenuità del fatto è esclusa quando il giudice di merito valorizza la quantità di materiale combusto, quello ancora da incendiare, la pericolosità della colonna di fumo e il rischio di propagazione alle piante; in cassazione non basta una critica generica se non si confronta con tale motivazione.

  • artt. 610 e 611 c.p.p.

    regolano il procedimento in camera di consiglio davanti alla Corte di cassazione; in tale sede, se il ricorso dell'imputato è dichiarato inammissibile, può essere disposta la condanna alle spese in favore della parte civile che abbia svolto un'effettiva attività diretta a contrastare la pretesa avversaria.

  • art. 616 c.p.p.

    presupposto della condanna del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso, comprensiva delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle Ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità sono inammissibili i motivi che si limitano a riproporre censure già esaminate e puntualmente disattese dai giudici di merito, senza confrontarsi specificamente con la motivazione impugnata.
  • La deduzione di violazione del principio del ragionevole dubbio non è sufficiente, di per sé, a superare una motivazione di merito sorretta da elementi fattuali convergenti e logicamente coerenti.
  • La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. può essere esclusa quando la condotta presenti una concreta offensività desumibile dalla quantità del materiale coinvolto, dal pericolo di propagazione e dall'intensità della pericolosità dell'evento, e la censura in cassazione deve misurarsi con tali specifiche ragioni.
  • Nel giudizio di cassazione, la parte civile può ottenere la condanna dell'imputato al pagamento delle spese solo se abbia effettivamente svolto attività difensiva idonea a contrastare la pretesa avversaria; il semplice deposito della nota spese non è sufficiente.

Come è indicizzato

MaterieGestione rifiutiImpugnazioni
RamiReati ambientaliProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fattoOnere della prova

Testo integrale

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