Cassazione Civile, Ordinanza n. 20267/2025 del 19/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia trae origine da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società che aveva eseguito prestazioni odontoiatriche in regime SSN per il pagamento di euro 99.188,72, oltre accessori, per attività asseritamente svolte oltre i massimali di budget previsti per gli anni 2006-2007 e 2009. L’ente sanitario propose opposizione deducendo il superamento del tetto di spesa imposto dalla normativa statale e regionale; il tribunale accolse l’opposizione e revocò il decreto. In appello la società ottenne accoglimento solo parziale, limitatamente a euro 21.022,77 per il 2006, con conferma del resto. Nel ricorso per cassazione la società dedusse tre motivi ex art. 360, n. 5 c.p.c.: (1) omesso esame di fatti decisivi relativi alle prestazioni del 2007 e al mancato esame di documenti e di un’ordinanza cautelare del Tribunale di Ancona; (2) omesso esame di fatti decisivi relativi all’extra budget 2009 e a delibere regionali che avrebbero regolato la gestione di quell’anno; (3) omesso esame delle domande, formulate in via subordinata, di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. e di risarcimento danni ex art. 2043 c.c., tra cui il preteso danno da anticipazione bancaria delle fatture non pagate. La censura sul primo e sul secondo motivo era, in sostanza, una rivalutazione fattuale alternativa a quella dei giudici di merito; la terza era in parte una critica fattuale diretta e in parte generica, perché non specificava con precisione i fatti costitutivi del danno invocato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i primi due motivi non fossero effettivi vizi di omesso esame ex art. 360, n. 5 c.p.c., ma piuttosto una diversa ricostruzione dei fatti, non consentita in sede di legittimità. Il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile nella parte in cui sollecitava una nuova valutazione del merito e, per la domanda risarcitoria, perché formulato in modo generico e privo dell’indicazione degli specifici elementi di danno. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione in favore della controricorrente, con ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
Il motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo non può risolversi in una critica fattuale complessiva o in una diversa ricostruzione del merito; in cassazione non è consentito trasformare il vizio motivazionale in un terzo grado di giudizio sul fatto.
La domanda di arricchimento senza causa era stata dedotta come subordinata rispetto all’opposizione; la Corte non entra nel merito della sua fondatezza perché la censura è dichiarata inammissibile, ma rileva che il motivo in cassazione pretendeva una nuova valutazione dei presupposti dell’arricchimento.
La domanda risarcitoria richiede allegazioni specifiche sui fatti costitutivi del danno; una censura generica, priva di indicazione concreta di tempi, importi e nesso tra condotta e pregiudizio, è inammissibile.
È richiamata solo come riferimento a un’ordinanza cautelare del Tribunale di Ancona evocata dalla ricorrente nei fatti; la Corte non attribuisce a tale provvedimento un effetto decisivo ai fini della cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non consente di riproporre una diversa lettura del materiale istruttorio o una ricostruzione alternativa della vicenda storica.
- La censura ex art. 360, n. 5 c.p.c. è inammissibile quando, sotto l’apparenza del vizio motivazionale, mira in realtà a ottenere un nuovo giudizio di merito.
- La domanda risarcitoria deve essere sorretta da allegazioni puntuali sui fatti costitutivi del danno; la mera evocazione di un pregiudizio, senza specificazione di tempi, importi e nesso causale, è insufficiente.
- Quando una domanda subordinata viene dedotta in cassazione in modo diretto e fattualmente alternativo rispetto alla sentenza impugnata, il motivo è inammissibile se richiede accertamenti di merito non consentiti al giudice di legittimità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 19 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 20207/2025 del 19/07/2025
- ordinanza_civile · 19 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 20208/2025 del 19/07/2025
- ordinanza_civile · 19 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 20214/2025 del 19/07/2025
- ordinanza_civile · 19 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 20215/2025 del 19/07/2025
- ordinanza_civile · 19 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 20216/2025 del 19/07/2025
- ordinanza_civile · 19 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 20224/2025 del 19/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →