Sentenza del 12/06/2015 n. 12288 - Corte di Cassazione
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Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha impugnato una cartella di pagamento IRAP relativa all'anno 2004, emessa a seguito di controllo automatizzato ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, contestando la sussistenza stessa dell'obbligazione tributaria per assenza di autonoma organizzazione nell'esercizio dell'attività professionale. I giudici di merito avevano ritenuto che, avendo il contribuente indicato in dichiarazione un debito IRAP, la cartella potesse essere contestata soltanto per vizi propri e non nel merito. Il ricorrente ha denunciato la violazione degli artt. 19 e 21 del D.Lgs. n. 546/1992 e l'insufficiente motivazione sulla rilevanza dell'errore dichiarativo.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo erronea la decisione dei giudici di merito. Ha stabilito che la cartella emessa ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, quando costituisce il primo e unico atto con cui la pretesa fiscale viene esercitata, ha anche natura impositiva e può essere impugnata non solo per vizi propri, ma anche per contestare nel merito la debenza dell'imposta. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Basilicata, che dovrà riesaminare nel merito la pretesa IRAP e liquidare le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600/1973, art. 36-bis
Controllo automatizzato delle dichiarazioni
La cartella emessa all'esito del controllo automatizzato può costituire il primo atto impositivo nei confronti del contribuente e, in tal caso, può essere contestata anche nel merito.
D.Lgs. n. 546/1992, artt. 19 e 21
La cartella di pagamento è impugnabile nei termini di legge; quando rappresenta il primo atto con cui la pretesa tributaria viene esercitata, il contribuente può contestare anche la fondatezza dell'imposta richiesta, non soltanto i vizi formali dell'atto.
Consente di denunciare in cassazione la violazione o falsa applicazione delle norme di diritto; nel caso concreto è stato ritenuto fondato il motivo relativo alla limitazione dell'impugnazione della cartella ai soli vizi propri.
Riguarda il vizio di motivazione su un fatto decisivo e controverso; il motivo è stato assorbito dopo l'accoglimento della censura principale.
Cass. n. 1263/2014
La cartella esattoriale emessa ai sensi dell'art. 36-bis può essere impugnata non solo per vizi propri ma anche per motivi attinenti al merito della pretesa impositiva, quando costituisce il primo ed unico atto con cui essa è stata esercitata.
La Corte richiama il principio secondo cui la natura automatizzata del controllo non esclude la possibilità di contestare direttamente la debenza dell'imposta nella controversia contro la cartella.
Massime di principio
- Quando una cartella emessa a seguito di controllo automatizzato costituisce il primo e unico atto con cui l'Amministrazione finanziaria richiede l'imposta, il contribuente può impugnarla anche per contestare la fondatezza e la debenza del tributo, non soltanto per vizi formali.
- L'indicazione di un debito nella dichiarazione non impedisce automaticamente al contribuente di correggere l'errore e contestare l'imposta, soprattutto quando dimostri che il tributo non era dovuto.
- La limitazione della contestazione ai soli vizi propri opera, in linea generale, quando l'iscrizione a ruolo deriva da un precedente atto impositivo definitivo e non impugnato; non si applica allo stesso modo quando la cartella è il primo atto impositivo.
- Il giudice tributario deve esaminare nel merito la sussistenza dell'obbligazione fiscale se la cartella rappresenta il primo atto con cui la pretesa è stata fatta valere, anche se l'importo deriva dai dati dichiarati dal contribuente.
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