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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21924/2025 del 30/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (consumatore)

La controversia

Un cliente aveva chiesto la condanna solidale di un promotore finanziario e della banca di appartenenza alla restituzione di somme da lui versate, nell'ambito della stipula di tre contratti assicurativi, sostenendo che il promotore si era appropriato del denaro ricevuto. Il tribunale aveva accolto la domanda e, in appello, la banca aveva contestato la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti del promotore deceduto e dei suoi successori. In particolare, la banca ha dedotto: 1) l'inesistenza di un litisconsorzio necessario con il promotore e i suoi eredi, trattandosi di obbligazioni solidali passive e di cause scindibili; 2) l'erroneità del rilievo officioso del difetto di qualità di eredi in capo ai soggetti chiamati in causa, perché il relativo accertamento sarebbe stato riservato alle loro eccezioni; 3) la violazione del giudicato esterno e delle norme sulla rinuncia all'eredità, assumendo che alcune sentenze precedenti avessero già riconosciuto quei soggetti come eredi; 4) l'erroneità della declaratoria di inammissibilità dell'appello, che secondo la banca avrebbe dovuto semmai condurre a estinzione, nonché la violazione del contraddittorio perché la corte d'appello avrebbe revocato un'ordinanza senza consentire alle parti di interloquire.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso della banca. Ha ritenuto corretto l'inquadramento della controversia come ipotesi di litisconsorzio necessario processuale in fase di impugnazione, con conseguente necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti interessati. Ha inoltre confermato che la mancanza della qualità di eredi dei chiamati poteva essere rilevata d'ufficio perché risultante dagli atti, e ha escluso che la mera evocazione in giudizio o la contumacia potessero integrare accettazione tacita dell'eredità. Ha infine ritenuto legittima la dichiarazione di inammissibilità dell'appello per mancata ottemperanza all'ordine di integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c., nonché insussistente la violazione dell'art. 101, comma 2, c.p.c., poiché la questione era di rito ed era già stata oggetto di contraddittorio. La banca è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 102 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente per escludere il litisconsorzio necessario; la Corte ha ritenuto invece sussistente il litisconsorzio necessario processuale in appello

  • art. 331 c.p.c.

    la mancata ottemperanza all'ordine di integrazione del contraddittorio comporta l'inammissibilità dell'appello; il termine per integrare può essere rinnovato solo a certe condizioni

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.

    norma di ricorso richiamata per i vizi denunciati

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per lamentare la pronuncia d'ufficio su questioni non dedotte; la Corte ha respinto la censura

  • art. 81 c.p.c.

    richiamato in relazione alla titolarità del rapporto e alla legittimazione processuale

  • art. 324 c.p.c.

    invocato per sostenere l'esistenza di un giudicato esterno

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nella doglianza sulla valutazione delle prove e del giudicato esterno

  • art. 2909 c.c.

    invocato in tema di giudicato esterno

  • art. 519 c.c.

    richiamato con riferimento alla rinuncia all'eredità

  • art. 521 c.c.

    citato dalla Corte per affermare l'efficacia retroattiva della rinuncia all'eredità

  • art. 124 disp. att. c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere la rilevabilità del giudicato esterno anche senza certificazione

  • art. 101, secondo comma, c.p.c.

    la Corte ha escluso la violazione del contraddittorio, trattandosi di questione di rito e già discussa tra le parti

  • art. 307, terzo comma, c.p.c.

    invocato dalla ricorrente in alternativa all'inammissibilità; la Corte ha precisato che, nel caso di mancata integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c., la sanzione è l'inammissibilità

  • art. 2049 c.c.

    richiamato dalla Corte per qualificare le controversie contro preponente e preposto come ipotesi già ricondotte al litisconsorzio necessario processuale

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per il procedimento in camera di consiglio

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    applicato per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    richiamato quale parametro del contributo unificato dovuto

Massime di principio

  • Nel giudizio di impugnazione, quando la decisione di primo grado abbia riguardato cause scindibili ma dipendenti da presupposti di fatto comuni, si configura un litisconsorzio necessario processuale: se l'appello non è notificato a tutti i partecipanti del primo grado, il giudice deve ordinare l'integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c., pena la nullità del secondo grado e della sentenza.
  • Nelle controversie in cui si agisce per la responsabilità solidale del preponente e del preposto ex art. 2049 c.c., la relazione tra le rispettive posizioni può integrare litisconsorzio necessario processuale in appello, poiché l'accertamento della responsabilità dell'uno presuppone quello dell'altro.
  • La carenza di titolarità attiva o passiva del rapporto controverso è rilevabile d'ufficio dal giudice quando risulta dagli atti di causa; ciò vale anche quando la questione emerga dalla documentazione già acquisita, senza bisogno di eccezione di parte.
  • La rinuncia all'eredità ha efficacia retroattiva e impedisce che il chiamato possa ricevere validamente la notificazione dell'atto di integrazione del contraddittorio in qualità di erede, se la rinuncia è anteriore alla notificazione stessa.
  • L'accettazione tacita dell'eredità richiede un comportamento positivo, inequivoco e incompatibile con la volontà di rinunciare: la mera ricezione di atti processuali o la contumacia in giudizio non sono, di per sé, sufficienti.
  • La sanzione per la mancata ottemperanza all'ordine di integrazione del contraddittorio in appello, nelle cause inscindibili o in ipotesi di litisconsorzio processuale necessario, è l'inammissibilità dell'impugnazione ex art. 331 c.p.c., non l'estinzione del processo.
  • La revoca di un'ordinanza istruttoria o processuale da parte della sentenza che definisce il giudizio non viola di per sé il principio del contraddittorio, quando la questione sia di rito, di mero diritto e già emersa nel corso del processo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveResponsabilità della PARisarcimento e indennizzoSuccessione legittima
RamiProcesso civileResponsabilità civileSuccessioni
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioGiudicatoOnere della provaNullitàDecadenza

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