Cassazione Penale, Sentenza n. 33857/2024 del 05/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Pubblico Ministero impugnava la sentenza del Tribunale di Milano che aveva dichiarato il difetto di giurisdizione dello Stato italiano rispetto al delitto di corruzione internazionale contestato agli imputati. Il PM sosteneva che: (i) parte della condotta illecita era stata posta in essere in Italia (giurisdizione ex art. 6 c.p. perché la holding San Faustin era gestita da Milano e vi sarebbero stati atti preparatori/di gestione dei cosiddetti "fondi neri"); (ii) anche se il reato fosse stato commesso all'estero, la giurisdizione italiana poteva fondarsi sull'art. 9 c.p. senza necessità della richiesta del Ministro della Giustizia, perché gli imputati si trovavano in Italia; (iii) la San Faustin era comunque perseguibile ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 avendo la "sede principale" in Italia; (iv) il Tribunale avrebbe dovuto indicare e trasmettere gli atti all'autorità estera competente per evitare impunità (richiamo artt. 20 c.p.p. e 21 CEDU).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Pubblico Ministero. Motivazione principale: l'impugnazione del PM mirava in larga parte a una rivalutazione dei fatti e delle risultanze probatorie (valutazione di merito riservata al giudice del merito), mentre la Corte di legittimità valuta vizi di diritto e manifesti errori logico-giuridici. Inoltre, la Corte ha confermato che: (i) per la giurisdizione ai sensi dell'art. 6 c.p. è necessario che emerga concretamente che almeno un atto dell'iter criminoso sia avvenuto nel territorio nazionale; qui la diversa ricostruzione prospettata dal PM costituiva mera contestazione di valutazioni probatorie non sindacabili in Cassazione; (ii) l'art. 9 c.p., terzo comma, richiede la richiesta del Ministro della Giustizia per i delitti commessi a danno di uno Stato estero e la Corte ha ritenuto che la corruzione internazionale (art. 322-bis c.p.) rientri in tale categoria; quindi mancava la procedibilità per difetto della richiesta ministeriale; (iii) ai fini della responsabilità dell'ente ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 è necessario che l'ente avesse la sede principale in Italia (o che sussistesse la stabile organizzazione) al momento dei fatti: la valutazione contraria del Tribunale non è manifestamente illogica e pertanto non sindacabile in Cassazione; (iv) non è ravvisata violazione dell'obbligo di trasmissione degli atti all'autorità competente estera, in quanto l'art. 22, comma 2, c.p.p. prevede tale adempimento "se del caso".
Norme richiamate
Il reato si considera commesso nel territorio dello Stato, quando l'azione o l'omissione, che lo costituisce, è ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero si è ivi verificato l'evento che è la conseguenza dell'azione od omissione
Principio di territorialità: è sufficiente che almeno un atto dell'iter criminoso sia compiuto in Italia per fondare la giurisdizione. In questo caso la Cassazione ha precisato che il PM non ha dimostrato in modo idoneo atti concreti avvenuti in Italia, sicché la contestazione resta una diversa valutazione probatoria riservata al giudice di merito.
Il cittadino, che, fuori dei casi indicati nei due articoli precedenti, commette in territorio estero un delitto per il quale la legge italiana stabilisce l'ergastolo o la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato... Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, qualora si tratti di delitto commesso a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia...
La Corte ha confermato che per i reati commessi all'estero a danno di uno Stato estero (categoria nella quale rientra la corruzione internazionale) è necessaria la richiesta del Ministro della Giustizia per la procedibilità; la mera presenza dell'imputato in Italia non è sufficiente in assenza di tale richiesta.
Norma che disciplina la corruzione internazionale. La Corte ha ritenuto che tale fattispecie leda un interesse specifico dello Stato estero (legalità dell'azione degli organi amministrativi esteri) e rientri quindi nel terzo comma dell'art. 9 c.p. ai fini della procedibilità.
Convenzione OCSE (art. 5) e legge di ratifica n. 300/2000
La Convenzione OCSE non modifica i criteri nazionali di giurisdizione ma rinvia alle norme e principi applicabili in ciascuna Parte: l'Italia ha mantenuto le regole di territorialità proprie del codice penale.
d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (art. 4 e art. 25, comma 2-3)
Ai fini della responsabilità degli enti per reati commessi all'estero è necessario che l'ente abbia nel territorio dello Stato la sede principale o che non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto. La Corte ha ritenuto che la prova della stabile organizzazione o sede principale in Italia non fosse acquisita in modo da superare la valutazione del Tribunale.
art. 568, comma 5 cod. proc. pen.
Consente alla Corte di appello di riqualificare l'appello in ricorso per cassazione nel caso di sentenza inappellabile; operazione effettuata dalla Corte d'appello di Milano per trasmettere gli atti alla Cassazione.
Indica i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha richiamato che, non trattandosi di ricorso per salto di grado, il ricorso in Cassazione è consentito per tutti i motivi di legittimità previsti da tale articolo.
art. 22, comma 2 cod. proc. pen.
La disposizione richiede la trasmissione degli atti all'autorità procedente "se del caso"; la Cassazione ha ritenuto che nel caso di difetto assoluto di giurisdizione non sussistesse l'obbligo automatico di indicare e trasmettere gli atti all'autorità estera.
L. 9 gennaio 2019, n. 3 (c.d. "legge spazza corrotti")
La modifica del quarto comma dell'art. 9 c.p. ha escluso la necessità della richiesta del Ministro per alcune fattispecie riferibili alla pubblica amministrazione italiana, ma la corruzione internazionale non è stata espressamente ricompresa nelle eccezioni; la Cassazione ha quindi escluso che la riforma esoneri dalla richiesta ministeriale nel caso di corruzione internazionale.
art. 20 cod. proc. pen. e art. 21 Convenzione europea dei diritti dell'uomo (richiamati)
Richiami citati dal PM in relazione al rischio di impunità; la Corte ha ritenuto che tali richiami non impongano l'obbligo di indicare l'autorità estera competente in ogni sentenza di difetto di giurisdizione.
Massime di principio
- Per affermare la giurisdizione italiana ai sensi dell'art. 6 c.p. occorre dimostrare atti concreti e riconoscibili dell'iter criminoso compiuti in Italia; valutazioni circa l'esistenza della "sede effettiva" o della "stabile organizzazione" in Italia sono questioni di fatto riservate al giudice di merito e difficilmente sindacabili in Cassazione se non manifestamente illogiche.
- Quando il reato all'estero è ritenuto "commesso a danno di uno Stato estero" (categoria in cui rientra la corruzione internazionale), la procedibilità nei confronti di cittadini italiani richiede la richiesta del Ministro della Giustizia ai sensi del terzo comma dell'art. 9 c.p.; la sola presenza dell'imputato in Italia non sostituisce tale requisito.
- La Convenzione OCSE non conferisce giurisdizione automatica: lo Stato aderente applica i suoi criteri nazionali (territorialità, presenza, richiesta ministeriale) per valutare la punibilità della corruzione internazionale.
- La responsabilità degli enti ai sensi del d.lgs. 231/2001 per reati commessi all'estero richiede che l'ente abbia la sede principale o una stabile organizzazione nel territorio dello Stato al momento dei fatti, e questa è una circostanza di fatto che va provata in giudizio.
- In Cassazione non è consentito un sindacato esteso di merito sulle valutazioni probatorie: il PM che impugna con ricorso per cassazione deve fondare l'impugnazione su vizi di diritto, violazioni procedurali o motivazioni manifestamente illogiche, non su una diversa ricostruzione dei fatti.
- La pronuncia di difetto di giurisdizione non obbliga automaticamente il giudice a trasmettere gli atti all'autorità estera; l'adempimento è previsto dall'art. 22 c.p.p. "se del caso" e va valutato in concreto.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 5 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 33694/2024 del 05/09/2024
- Sentenza penale · 5 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 33696/2024 del 05/09/2024
- Sentenza penale · 5 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 33697/2024 del 05/09/2024
- Sentenza penale · 5 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 33699/2024 del 05/09/2024
- Sentenza penale · 5 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 33701/2024 del 05/09/2024
- Sentenza penale · 5 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 33702/2024 del 05/09/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →