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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47044/2024 del 20/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza d'appello del 15/01/2024: Mirko Tripodo ha dedotto vizio di motivazione e mancata applicazione dell'art. 62-bis c.p. (attenuanti generiche) per ritenute dichiarazioni generiche e la valutazione della condotta carceraria; Assunta Tripodo ha denunciato violazioni degli artt. 516 e 517 c.p.p. per presunta discrepanza tra fatto contestato e fattispecie applicata (contestata cessione in concorso vs. versamento su postepay), nonché vizio di motivazione per aver fondato la condanna su dichiarazioni di terzi senza provare la consapevolezza della provenienza illecita del denaro, chiedendo alternativa qualificazione ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 o, in subordine, reato di favoreggiamento (art. 379 c.p.); Luisa Grassio ha censurato il mancato riconoscimento di art. 62-bis per condizioni psichiche documentate dalla perizia; Carmine Rambetti ha dedotto insussistenza del concorso estorsivo per carenza di prove e chiesto pene sostitutive non concesse.

La decisione

La Corte suprema ha ritenuto fondato il ricorso di Assunta Tripodo e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata nei suoi confronti, disponendo l'assoluzione perché "per non aver commesso il fatto". I ricorsi di Mirko Tripodo, Luisa Grassio e Carmine Rambetti sono stati dichiarati inammissibili. Sono state condannate le parti ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Nello specifico la Corte ha ritenuto che: per Assunta non sussistessero né l'apporto causale oggettivo né la consapevolezza soggettiva necessari per la configurazione del concorso nella cessione; per Mirko, le censure sul trattamento sanzionatorio erano generiche e la valutazione sulla mancata applicazione delle attenuanti generiche era adeguatamente motivata; per Grassio il motivo era precluso dall'accordo di concordato in appello ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p.; per Rambetti la qualificazione del concorso nell'estorsione era adeguatamente motivata e la mancata richiesta di pene sostitutive in appello impediva la loro concessione d'ufficio.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5

    Norma utilizzata per la qualificazione giuridica di fatti di traffico di stupefacenti (particolare fattispecie/ruolo). In sede di merito è stata applicata per l'imputazione a Rambetti; per Assunta la Corte di legittimità ha ritenuto che, dato il quadro probatorio, mancassero gli elementi per configurare il concorso nel reato di cessione e dunque non si poteva semplicemente confermare la qualificazione in base a tale norma.

  • d.P.R. n. 309 del 1990, art. 80

    Aggravante contestata nella fase di merito che la Corte d'appello aveva escluso; citata nel procedimento come elemento della rimaneggiata determinazione della pena.

  • codice penale, art. 62-bis

    Riguarda le circostanze attenuanti generiche. I ricorrenti avevano chiesto il riconoscimento; la Corte ha ritenuto che il giudice di merito abbia effettuato una motivazione congrua e personalizzata, richiedendo elementi di segno positivo per il riconoscimento, e ha quindi respinto il motivo di Mirko e dichiarato inammissibile il censore di Grassio per motivi processuali.

  • codice di procedura penale, artt. 516 e 517

    Norme sul giudizio di responsabilità e sulla necessità di motivare la decisione rispetto ai fatti contestati. Assunta contestava la discrepanza tra il fatto contestato e la qualificazione adottata; la Corte di legittimità ha ritenuto che, alla luce delle prove, mancassero gli elementi per confermare il concorso contestato.

  • codice penale, art. 379

    Fattispecie di favoreggiamento (reale). È stata invocata quale possibile riqualificazione della condotta di Assunta in subordine al concorso; la Suprema Corte però ha escluso la sussistenza del concorso per insufficienza di elementi e non ha confermato una qualificazione alternativa in sentenza di legittimità.

  • codice di procedura penale, art. 599-bis

    Prevede il procedimento per la proposta di concordato in appello. La Corte ha ritenuto precluso il riesame di questioni già investite da un motivo di appello rinunciato nell'ambito del concordato, dichiarando inammissibile il ricorso di Grassio su quel punto.

  • codice penale, art. 110

    Regola il concorso di persone nel reato: il contributo causale può manifestarsi in forme diverse. La Corte di legittimità ha richiamato tale principio per confermare (quanto a Rambetti) che l'utilizzo del telefono, la presenza simultanea presso la vittima e le minacce/supporto comunicato potevano configurare concorso estorsivo.

Massime di principio

  • La mera ricezione di denaro su un conto o carta intestata non è di per sé sufficiente a fondare una condanna per concorso in cessione di stupefacenti: è necessario provare un apporto causale oggettivo e la consapevolezza soggettiva della provenienza illecita.
  • Per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis) non basta l'assenza di elementi negativi: il giudice richiede elementi positivi e motivazione personalizzata; il valutare negativamente tale riconoscimento rientra nell'apprezzamento discrezionale, sindacabile solo in presenza di vizi logico-giuridici.
  • La proposta di concordato in appello (art. 599-bis c.p.p.) limita la possibilità di rimettere in discussione in sede di legittimità questioni già oggetto di rinuncia o di transazione nell'ambito dell'accordo.
  • In reati complessi come l'estorsione, il concorso può essere ricostruito sulla base di contributi diversificati (utilizzo strumenti di comunicazione, presentazione presso la vittima, minacce indirette): la simultanea presenza e cooperazione sono elementi rilevanti per la qualificazione.
  • Se l'appellante non chiede espressamente nelle deduzioni in appello l'applicazione di pene sostitutive, la Corte di merito non è tenuta a concederle d'ufficio né a motivare specificamente la loro esclusione.
  • Per ottenere l'annullamento per vizio di qualificazione giuridica occorre dimostrare che il quadro probatorio non regge la fattispecie applicata; in dubio la Corte di legittimità può disporre l'annullamento senza rinvio quando emerge l'insussistenza del fatto rispetto alla qualificazione contestata.

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