Cassazione Civile, Ordinanza n. 17994/2023 del 22/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (acquirenti)
La controversia
Un geometra, incaricato in un primo momento di stimare la quota di un immobile pignorato e, successivamente, di aggiornare la valutazione in relazione a un giudizio di divisione, veniva convenuto in giudizio da due aggiudicatarie che gli imputavano un errore peritale. Secondo le attrici, nella relazione di stima era stato omesso di indicare la sussistenza, pacifica, di un diritto di abitazione in capo alla coniuge superstite dell’esecutato, diritto che gravava sull’immobile e che era emerso dalla documentazione successoria e dalla presenza della titolare dell’abitazione al sopralluogo. La Corte d’appello aveva ritenuto che il perito, pur non essendo giurista, fosse tenuto a svolgere con diligenza l’incarico ricevuto, comprensivo della verifica di eventuali diritti reali anche minori, e che l’omissione avesse inciso sulla stima e sulle determinazioni delle aggiudicatarie. Nel ricorso per cassazione, il professionista deduceva: (1) omesso esame dell’esatto contenuto dell’incarico, sostenendo di dover stimare solo la quota dell’esecutato e non di dover compiere verifiche giuridiche sul diritto di abitazione; (2) mancata considerazione della circostanza che tale diritto non risultava trascritto al momento delle verifiche; (3) mancata valutazione del ruolo del giudice dell’esecuzione e del professionista delegato, i quali avrebbero potuto interpellarlo o formulare rilievi, interrompendo il nesso causale; (4) errata individuazione del parametro di colpa, che avrebbe dovuto essere quello della colpa grave di cui all’art. 64 c.p.c.; (5) errata quantificazione del danno, poiché commisurato all’intero immobile invece che alla sola quota oggetto di stima.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto in parte inammissibili e in parte infondati i primi quattro motivi: è stato rilevato, anzitutto, un difetto di specificità ex art. 366, n. 6, c.p.c. per la parziale e incompleta riproduzione del contenuto degli incarichi ricevuti; nel merito, è stato confermato che il quesito peritale imponeva la verifica di vincoli, pesi e diritti reali, compreso il diritto di abitazione del coniuge superstite, che sorge al momento dell’apertura della successione ed è opponibile anche se non trascritto. La Corte ha ribadito che l’esperto nominato dal giudice, una volta assunto l’incarico, risponde secondo il regime dell’art. 64 c.p.c. e, nei confronti dell’aggiudicatario, a titolo di responsabilità extracontrattuale per l’erronea valutazione del bene, quando l’errore abbia inciso causalmente sulla scelta di partecipare all’asta e sul consenso dell’acquirente. Ha inoltre escluso che eventuali omissioni di altri soggetti o l’assenza di rilievi da parte loro escludessero la responsabilità del perito. Il quinto motivo è stato ritenuto infondato perché la stima della quota dipendeva necessariamente dalla valutazione complessiva del bene e le aggiudicatarie avevano poi ricevuto un cespite con caratteristiche giuridiche ed economiche diverse da quelle rappresentate. Spese poste a carico del ricorrente.
Norme richiamate
"primo profilo d’inammissibilità"
il ricorso deve riportare in modo specifico e completo gli atti e i documenti rilevanti, altrimenti il motivo è inammissibile per difetto di specificità.
il perito nominato dal giudice è soggetto al regime di responsabilità previsto per il consulente tecnico d'ufficio; la Corte richiama il parametro della responsabilità per il compimento dell'incarico con diligenza e la rilevanza della colpa grave nel regime processuale.
il diritto di abitazione del coniuge superstite sulla casa adibita a residenza familiare sorge ex lege al momento dell'apertura della successione ed è opponibile al creditore pignorante anche se non trascritto.
non opera quando non vi è conflitto tra acquisti incompatibili dal medesimo autore; il diritto di abitazione del coniuge superstite è concettualmente compatibile con la quota indivisa pignorata.
art. 1176, secondo comma, c.c.
la prestazione del professionista va valutata secondo la diligenza qualificata richiesta allo specialista del settore.
la limitazione della responsabilità ai casi di speciale difficoltà richiede la prova della particolare difficoltà della prestazione, prova che grava sul professionista.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
la soccombenza comporta le conseguenze sul contributo unificato previste dalla norma.
Massime di principio
- Il perito nominato dal giudice per la stima di un bene destinato alla vendita forzata deve verificare non solo il valore economico del cespite, ma anche i vincoli e i diritti reali incidenti sul bene quando il quesito lo richieda; l'omissione di tali verifiche può integrare colpa professionale e responsabilità verso gli aggiudicatari.
- Il diritto di abitazione del coniuge superstite sulla casa familiare nasce ex lege con l'apertura della successione e resta opponibile al creditore che pignori una quota indivisa dell'immobile, anche in assenza di trascrizione, perché non si è in presenza di un conflitto tra diritti incompatibili acquistati dal medesimo autore.
- Nel giudizio di responsabilità del consulente o perito nominato dal giudice, l'accertamento dell'incidenza causale dell'errore sulla scelta dell'aggiudicatario e sul danno è rimesso al giudice di merito e non è rivalutabile in cassazione se sorretto da motivazione non illogica.
- L'eventuale corresponsabilità di altri soggetti della procedura esecutiva non esclude la responsabilità del perito che abbia assunto l'incarico di verificare specifici profili tecnici e giuridici, se l'errore di quest'ultimo ha contribuito causalmente al danno.
- Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, la censura che si fonda sul contenuto di incarichi o documenti deve riportarne compiutamente il testo rilevante, altrimenti incorre nel difetto di specificità di cui all'art. 366 n. 6 c.p.c.
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