Cassazione Civile, Ordinanza n. 28837/2021 del 19/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia origina da un avviso di accertamento sintetico relativo all’anno d’imposta 2004, inizialmente impugnato dal contribuente e poi oggetto di giudizio di rinvio a seguito di precedente pronuncia della Corte di cassazione. In sede di rinvio la CTR aveva accolto l’appello dell’Amministrazione; il contribuente aveva quindi proposto revocazione contro tale sentenza, ottenendone l’accoglimento. Avverso la sentenza che ha accolto la revocazione, l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione con un motivo solo, ma il ricorso viene notificato dopo la scadenza del termine lungo. L’Amministrazione chiede di essere rimessa in termini, deducendo di aver tentato tempestivamente la notifica telematica al difensore domiciliatario del contribuente e di aver poi scoperto, solo dopo ricerche successive al mancato recapito della PEC, che il difensore era deceduto prima del tentativo di notifica; sostiene quindi che la seconda notifica cartacea alla parte personalmente, effettuata dopo la scadenza del termine, debba considerarsi tempestiva perché conseguente a una causa non imputabile. La Corte osserva però che l’Agenzia non prova né l’effettiva tempestiva attivazione per la notifica del ricorso per cassazione, né il decesso e la data del decesso del difensore, né quando e come ne abbia avuto conoscenza; inoltre la documentazione prodotta mostra solo l’esito negativo della PEC e la persistente attivazione dell’indirizzo, non il decesso del difensore. Per tali carenze probatorie, la richiesta di rimessione in termini viene respinta e il ricorso considerato tardivo e quindi inammissibile.
La decisione
La Corte rigetta l’istanza di rimessione in termini proposta dall’Agenzia delle Entrate per la notificazione tardiva del ricorso per cassazione. Ritenendo non provati né la tempestiva e corretta attivazione della notifica originaria, né il decesso del difensore domiciliatario del contribuente, né l’incolpevole successiva conoscenza di tale evento, conclude che l’impugnazione è stata notificata oltre il termine lungo ed è pertanto tardiva e inammissibile. Nulla è disposto sulle spese, perché il contribuente non si è costituito.
Norme richiamate
norma richiamata per la trattazione camerale del ricorso in cassazione
richiamato come parametro della rimessione in termini, per affermare che la parte deve provare che la decadenza sia dipesa da causa non imputabile
richiamato come norma generale sulla rimessione in termini, che presuppone un impedimento non imputabile alla parte
art. 155, quinto comma, c.p.c.
richiamato per la proroga del termine scadente di sabato al primo giorno non festivo successivo
richiamato in relazione alla notificazione a mezzo posta effettuata dall’ufficiale giudiziario
richiamato per il perfezionamento della notifica postale in caso di temporanea irreperibilità del destinatario
art. 6, comma 11, d.l. n. 119 del 2018, conv. in L. n. 136 del 2018
richiamato ai fini della sospensione del termine semestrale per proporre ricorso per cassazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
menzionato per escluderne l’applicazione nei confronti dell’amministrazione soccombente ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato
Massime di principio
- La rimessione in termini presuppone la prova rigorosa della causa non imputabile che ha determinato la decadenza, nonché di tutti i fatti costitutivi che giustificano il compimento tardivo dell’atto processuale.
- Non è sufficiente allegare il mancato perfezionamento di una notifica: occorre dimostrare che la notifica tempestivamente avviata riguardava proprio l’atto da impugnare e che l’inerzia successiva non sia dipesa da colpa della parte.
- Chi invoca la rimessione in termini deve provare anche l’evento impeditivo specifico, la sua data, e il momento in cui ne ha avuto conoscenza, se tale conoscenza fonda la riattivazione del procedimento notificatorio.
- La documentazione che attesta soltanto l’esito negativo della notifica o la persistenza formale di un indirizzo PEC non prova, di per sé, né il decesso del difensore né la tempestiva e diligente attivazione del ricorrente.
- Se manca la prova dei presupposti della rimessione in termini, la notifica del ricorso eseguita dopo la scadenza del termine lungo rende l’impugnazione tardiva e quindi inammissibile.
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