Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 19731/2022 del 17/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (assegnatario)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto inerente a un'area destinata a edilizia popolare: il Comune aveva concesso l'area a una cooperativa per la realizzazione di alloggi, e poi aveva sostenuto spese nell'ambito della procedura espropriativa e del giudizio di opposizione alla stima promosso dai proprietari dell'area. Il Comune ha agito per ottenere dall'assegnatario, ai sensi dell'art. 35 l. n. 865/1971, il rimborso delle spese sostenute, comprese quelle legali del giudizio di opposizione alla stima. Il ricorrente ha impugnato la sentenza d'appello proponendo sei motivi: 1) difetto di giurisdizione del giudice ordinario, assumendo che la controversia rientrasse nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo; 2) erroneità della motivazione con cui la Corte d'appello ha ricompreso le spese processuali nel perimetro delle spese di acquisizione, richiamando il principio del pareggio di bilancio; 3) omesso esame di fatto decisivo, in relazione alla condotta del Comune che avrebbe promosso l'opposizione alla stima con argomentazioni infondate; 4) violazione dell'art. 35 l. n. 865/1971 per avere traslato i costi legali sul concessionario nonostante la pretesa scorrettezza del Comune; 5) violazione dell'art. 2043 c.c. per avere escluso la rilevanza dell'inadempimento del Comune e l'assenza di una clausola che trasferisse tutte le spese al concessionario; 6) nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. e di norme sulla partecipazione procedimentale e sulla procedura di conciliazione, per mancata notizia ai concessionari della pendenza del giudizio di opposizione alla stima.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo e il secondo motivo, ritenendo inammissibile il primo per giudicato formatosi sulla questione di giurisdizione non essendo stato proposto appello incidentale sul punto, e infondato il secondo perché l'art. 35, commi 8 e 12, l. n. 865/1971 impone il rimborso di tutti i costi di acquisizione, incluse le spese legali del giudizio di opposizione alla stima, in funzione del pareggio economico dell'operazione. Ha invece accolto congiuntamente il terzo, quarto, quinto e sesto motivo, censurando la Corte d'appello per avere escluso l'esame delle eccezioni difensive del concessionario sul presupposto che mancasse una domanda o eccezione riconvenzionale: secondo la Cassazione era sufficiente l'eccezione volta a paralizzare la domanda di rimborso, essendo stata effettivamente dedotta l'erroneità della stima e l'inadempimento del Comune rispetto agli obblighi convenzionali. La sentenza impugnata è stata quindi cassata nei limiti dei motivi accolti, con rinvio alla Corte d'appello di Genova in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 35 l. 22 ottobre 1971, n. 865

    nelle espropriazioni per edilizia economica e popolare il cessionario/assegnatario deve rimborsare al Comune tutti i costi di acquisizione delle aree, comprensivi anche delle spese legali sostenute nel giudizio di opposizione alla stima, per assicurare il perfetto pareggio economico dell'operazione

  • art. 54 d.P.R. n. 327 del 2001

    il giudizio di opposizione alla stima rientra tra i costi della procedura espropriativa rilevanti ai fini del rimborso

  • art. 2935 c.c.

    il diritto al corrispettivo di concessione inizia a prescriversi solo quando la maggiore indennità di esproprio sia definitivamente determinata e pagata

  • art. 2043 c.c.

    richiamato in relazione alla contestazione della condotta illecita del Comune e alla dedotta responsabilità per l'erroneo svolgimento della procedura

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per denunciare un vizio di ultrapetizione/omessa pronuncia in relazione alla mancata considerazione delle difese del concessionario

  • artt. 7 e 8 l. n. 241/1990

    richiamati dal ricorrente in relazione agli obblighi partecipativi e di comunicazione nel procedimento

  • art. 21 d.P.R. n. 327/2001

    richiamato dal ricorrente in relazione alla procedura di stima e alla possibilità di conciliazione

  • art. 2697 c.c.

    non espressamente citato, ma la decisione richiama il tema del corretto uso di eccezioni e domande riconvenzionali; nessuna regola autonoma di riparto della prova è però enunciata nel testo

Massime di principio

  • Nelle controversie relative al rimborso, da parte dell'assegnatario o concessionario di aree PEEP, dei costi sostenuti dal Comune per l'acquisizione dell'area, il concetto di "spese sostenute" comprende l'intero costo della procedura espropriativa, incluse le spese legali del giudizio di opposizione alla stima.
  • La disciplina dell'art. 35 l. n. 865/1971 è funzionale a garantire il perfetto pareggio economico tra entrate e uscite dell'operazione di edilizia popolare; ne consegue che non possono rimanere a carico del Comune costi inerenti alla procedura espropriativa che devono essere traslati sul concessionario.
  • La parte totalmente vittoriosa nel merito, ma soccombente su una questione pregiudiziale o preliminare, deve proporre appello incidentale per devolvere al giudice superiore il relativo capo sfavorevole; la mera riproposizione non è sufficiente quando occorra una critica alla decisione di primo grado.
  • Per paralizzare una domanda di rimborso è sufficiente dedurre in via difensiva l'inadempimento della controparte o l'erroneità del comportamento posto a base della pretesa, senza che sia necessaria una domanda riconvenzionale se non si mira a ottenere un autonomo risarcimento.
  • Quando il giudice di merito ritiene erroneamente inammissibili o non esaminabili eccezioni che investono la fondatezza della domanda attorea, la motivazione è censurabile in cassazione se l'eccezione è effettivamente stata sollevata e rileva ai fini del rigetto della pretesa.

Come è indicizzato

MaterieCompravenditaImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civileImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.