Cassazione Civile, Ordinanza n. 03680/2024 del 09/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (impresa)
La controversia
La controversia nasce da una querela di falso proposta in via principale da due soggetti che avevano partecipato, quale controinteressati, a una procedura di licitazione privata per l'affidamento del servizio del verde pubblico del Comune di Milano. Essi contestavano la falsità delle sottoscrizioni apparentemente apposte da un rappresentante di una società componente di un'ATI concorrente sulla domanda di partecipazione, sui documenti allegati e sull'offerta economica. Il Tribunale di Milano dichiarava la falsità; la Corte d'appello confermava. In cassazione i soccombenti deducevano, con cinque motivi, principalmente: 1) incompetenza territoriale del Tribunale di Milano, assumendo che fosse competente il Tribunale di Ravenna quale foro del convenuto persona fisica, e che la citazione del Comune di Milano fosse fittizia/pretestuosa; 2) incompetenza inderogabile del Tribunale di Ravenna per l'obbligatorietà dell'intervento del pubblico ministero nella querela di falso; 3) inapplicabilità dell'art. 33 c.p.c. al litisconsorzio facoltativo quando vi sia un convenuto artificiosamente evocato; 4) erroneo richiamo dell'art. 38 d.lgs. 163/2006 sia per la competenza sia per l'interesse ad agire, sostenendo che la norma riguardasse solo false dichiarazioni o falsa documentazione, non la sola falsità della sottoscrizione; 5) nullità della sentenza per difetto di interesse ad agire, poiché la documentazione di gara non sarebbe stata idonea a far stato in altri giudizi e la procedura di appalto e il giudizio amministrativo si erano già conclusi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto non pretestuosa la chiamata in giudizio del Comune di Milano, poiché i documenti contestati erano stati depositati presso tale amministrazione e la disciplina dell'art. 33 c.p.c. consentiva lo spostamento della competenza. Ha inoltre escluso il difetto di interesse ad agire, affermando che la querela di falso in via principale tutela l'interesse pubblico alla circolazione di documenti non falsi e che, nel caso di specie, la documentazione di gara falsamente sottoscritta era suscettibile di assumere rilevanza probatoria e di integrare i presupposti di esclusione previsti dall'art. 38 d.lgs. 163/2006. Le spese sono state poste a carico solidale dei ricorrenti, con ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato dai ricorrenti per sostenere la competenza del foro del convenuto persona fisica, ma non ritenuto decisivo una volta esclusa la pretestuosità della litisconsorziata evocazione del Comune di Milano
disciplinano la querela di falso; la Corte ribadisce che, in via principale, il giudice non deve compiere il vaglio di rilevanza del documento previsto per la querela incidentale
invocato per sostenere l'inderogabilità della competenza, ma non accolto
art. 70, comma 1, n. 5, c.p.c.
richiamato in relazione all'intervento obbligatorio del pubblico ministero nei procedimenti di querela di falso, ma non ritenuto idoneo a fissare una competenza esclusiva inderogabile
ritenuto applicabile perché la citazione del Comune di Milano non era pretestuosa; da tale norma deriva lo spostamento della competenza al giudice del luogo di residenza o domicilio di uno dei convenuti
art. 38, comma 1, lett. h, d.lgs. n. 163/2006
la previsione di esclusione dalle gare dei soggetti che abbiano presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in relazione a requisiti rilevanti per la partecipazione viene letta in senso sostanziale, comprensivo anche del documento falsamente sottoscritto
art. 38, comma 1-ter, d.lgs. n. 163/2006
richiamato quale norma che impone alla stazione appaltante di trasmettere all'autorità competente la documentazione falsamente attestante requisiti e condizioni rilevanti
l'interesse ad agire è ritenuto sussistente nella querela di falso principale quando il documento sia contestato, sia stato utilizzato e sia astrattamente idoneo a fungere da prova contro l'istante
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Nella querela di falso proposta in via principale, il giudice non verifica la rilevanza del documento secondo il parametro previsto per la querela incidentale, ma controlla se la genuinità del documento sia concretamente contestata, se del documento sia stato fatto uso e se esso sia idoneo a costituire prova contro l'istante.
- La chiamata in giudizio di più soggetti non è pretestuosa quando il soggetto evocato ha un effettivo collegamento con i documenti contestati e con il rapporto dedotto; in tal caso può operare l'art. 33 c.p.c. con spostamento della competenza territoriale.
- Ai fini della normativa sui contratti pubblici che sanziona le false dichiarazioni o la falsa documentazione, il documento falsamente sottoscritto non può essere trattato come documento genuino; la falsità della sottoscrizione è coerente con la ratio di esclusione dalla gara dei soggetti che abbiano posto in essere atti falsi.
- L'interesse ad agire nella querela di falso principale può fondarsi anche sulla potenziale utilizzabilità del documento in procedimenti diversi da quello già definito, essendo centrale la funzione pubblicistica di eliminazione del falso dalla circolazione giuridica.
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