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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33203/2025 del 19/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (consorzio)

La controversia

Un proprietario di terreni ha impugnato un avviso di pagamento per contributo di bonifica relativo all’anno 2014, notificato da una società concessionaria della riscossione per conto del consorzio di bonifica. In primo e secondo grado aveva sostenuto che i propri fondi non traessero alcun beneficio dalle opere consortili, anche sulla base di una consulenza tecnica di parte, e che una parte dei terreni fosse stata concessa in superficie a terzi, con la conseguenza che l’eventuale obbligazione avrebbe dovuto gravare sul superficiario e non sul proprietario; aveva inoltre eccepito il difetto di motivazione dell’avviso. In cassazione ha articolato tre motivi: (1) violazione della disciplina sui contributi di bonifica e sul diritto di superficie, assumendo che il contributo sia dovuto dal superficiario e non dal proprietario; (2) violazione della normativa regionale pugliese e dell’art. 860 c.c., sostenendo che il presupposto impositivo richiede un beneficio diretto e specifico e che la mera inclusione dei terreni nel perimetro di contribuenza non basterebbe; (3) omesso esame di un fatto decisivo, cioè la mancata manutenzione delle opere di bonifica, dedotta e documentata tramite consulenza di parte.

La decisione

La Corte ha respinto il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché la questione della legittimazione passiva del superficiario era stata prospettata per la prima volta in appello; ha comunque ritenuto infondata nel merito la censura, affermando che il contributo di bonifica grava sul proprietario ex art. 860 c.c. e che la concessione del diritto di superficie non lo esonera. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo, rilevando che la ricomprensione dei terreni nel piano di classifica e nel perimetro di contribuenza approvati genera una presunzione di beneficio, superabile solo con prova contraria a carico del contribuente, prova che nel caso concreto non è stata fornita. Il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile e comunque infondato: inammissibile per la regola della doppia conforme, poiché il ricorso è stato notificato dopo l’entrata in vigore della nuova disciplina; infondato perché i giudici di merito avevano comunque esaminato il tema della manutenzione delle opere, ritenendolo non decisivo ai fini dell’esclusione del contributo. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 10 R.D. n. 215/1933

    richiamato dal ricorrente per sostenere che il contributo spetti ai proprietari che traggono beneficio, ma la Corte non ne accoglie l’interpretazione estensiva a favore del superficiario.

  • art. 21 R.D. n. 215/1933

    invocato dal ricorrente per affermare che il contributo segue il fondo; la Corte non lo ritiene decisivo per trasferire l’obbligo sul superficiario.

  • art. 17, commi 4 e 5, L.R. Puglia n. 4/2012

    richiamato dal ricorrente sulla riscossione dei contributi e sull’indicazione del beneficio; la Corte ribadisce la presunzione di debenza quando il fondo è ricompreso nel piano di classifica e nel perimetro di contribuenza.

  • art. 952 c.c.

    invocato per sostenere la rilevanza del diritto di superficie ai fini dell’individuazione del soggetto passivo; la Corte ritiene che tale diritto non esoneri il proprietario dal contributo di bonifica.

  • art. 860 c.c.

    considerato dalla Corte come norma corretta di riferimento, poiché pone la spesa delle opere di bonifica a carico dei proprietari dei fondi.

  • art. 17, comma 1, L.R. Puglia n. 4/2012

    richiamato per il requisito del beneficio diretto e specifico; la Corte afferma che la presenza nel perimetro di contribuenza fa presumere tale beneficio fino a prova contraria.

  • art. 18, comma 1, L.R. Puglia n. 4/2012

    richiamato per definire il beneficio come concreto vantaggio e incremento di valore del fondo; la Corte ritiene che nel caso concreto non sia stata data prova dell’inutilità delle opere.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    norma processuale invocata per dedurre violazioni di legge nei primi due motivi.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    norma invocata per censurare l’omesso esame di un fatto decisivo relativo alla manutenzione delle opere di bonifica.

  • art. 360, comma 4, c.p.c.

    richiamato dalla Corte per affermare l’inammissibilità del motivo di omesso esame in presenza di doppia conforme.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002

    applicato per porre a carico del ricorrente l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228/2012

    richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.

  • art. 1009 c.c.

    citato in via analogica per corroborare che, anche nei diritti reali minori, taluni oneri restano a carico del titolare del diritto sul bene.

  • art. 2697 c.c.

    implicito nel ragionamento sulla prova contraria: una volta operante la presunzione di beneficio, l’onere di superarla grava sul contribuente.

Massime di principio

  • Nei contributi consortili di bonifica, la ricomprensione dei fondi nel piano di classifica e nel perimetro di contribuenza approvati comporta una presunzione di beneficio fondiario, specifico e diretto, che il contribuente può vincere solo con prova contraria rigorosa.
  • Il contributo di bonifica, quale onere reale collegato al fondo, grava sul proprietario del bene e non viene spostato sul superficiario per il solo fatto della concessione del diritto di superficie.
  • La contestazione della soggettività passiva o del presupposto impositivo deve essere tempestiva: una questione nuova introdotta solo in appello è inammissibile in cassazione.
  • Ai fini dell’esclusione del contributo non basta dedurre lo stato di abbandono o la carenza manutentiva delle opere, occorrendo dimostrare che, per quel fondo, le opere non siano utili o non producano alcun vantaggio apprezzabile.
  • In presenza di doppia conforme, la censura ex art. 360 n. 5 c.p.c. è inammissibile quando il fatto storico è già stato valutato dai giudici di merito e ritenuto non decisivo.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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