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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47807/2022 del 19/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza del Tribunale di Brescia contestando l'omessa statuizione della confisca del profitto del reato. L'imputato era stato condannato per il reato di cui all'art. 5 d.lgs. n. 74/2000 (omesso versamento/omessa presentazione delle dichiarazioni ai fini delle imposte sui redditi e IVA relative agli anni 2012 e 2013), con imposte evase quantificate in circa euro 870.200,00 (imposte sui redditi) e euro 664.525,00 (IVA) per il 2012, e euro 273.066,00 (imposte sui redditi) e euro 208.521,00 (IVA) per il 2013. Il ricorso ha dedotto la violazione dell'obbligo di confisca previsto dall'art. 1, comma 143, L. n. 244/2007 (poi richiamato nell'art. 12-bis del d.lgs. n. 74/2000) per la mancata confisca dei beni costituenti il profitto o il prezzo del reato, direttamente o per equivalente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato, e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente all'omessa statuizione sulla confisca. Ha disposto il rinvio alla Corte d'appello di Brescia per un nuovo giudizio soltanto sul punto della confisca, ribadendo che la confisca del profitto è obbligatoria per le ipotesi previste dall'art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000, salvo esclusione quando il profitto appartenga a un soggetto estraneo alla commissione del reato. La Corte ha precisato che va verificata la possibilità di procedere alla confisca diretta dei beni che costituiscono il profitto; se ciò non è possibile, si deve procedere alla confisca per equivalente. Tutte le altre statuizioni della sentenza di primo grado (accertamento di responsabilità e pene principali e accessorie) rimangono confermate.

Norme richiamate

  • art. 5 d.lgs. n. 74/2000

    reato contestato (omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali)

    individua il reato tributario per cui l'imputato è stato condannato; la condanna attiva l'applicazione delle norme sulla confisca del profitto se ricorre la fattispecie prevista dal d.lgs. n. 74/2000

  • art. 1, comma 143, L. n. 244/2007

    norma vigente al momento dei fatti, richiamata in tema di confisca

    prevedeva l'obbligo di confisca del profitto del reato tributario; la Corte ha ritenuto applicabile il principio di obbligatorietà della confisca richiamato dall'art. 12-bis

  • art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000

    norma attualmente richiamata per la confisca del profitto del reato

    stabilisce l'obbligatorietà della confisca del profitto o del prezzo del reato, direttamente o, se impossibile, per equivalente; lascia al giudice solo la verifica sulla persistenza nella disponibilità del reo dei beni da confiscare

  • art. 444 c.p.p.

    applicazione della pena su richiesta

    richiamato per precisare che anche nei casi di applicazione della pena su richiesta per delitti previsti dal d.lgs. n. 74/2000 la confisca prevista dall'art. 12-bis è obbligatoria

  • art. 569, comma 4, c.p.p.

    indicazione del giudice competente al rinvio

    utilizzato per stabilire che il rinvio per nuovo giudizio deve essere alla Corte d'appello di Brescia per colmare la lacuna sulla confisca

Massime di principio

  • Per i reati tributari previsti dal d.lgs. n. 74/2000 la confisca del profitto o del prezzo del reato è obbligatoria quando prevista dall'art. 12-bis; la mancata statuizione sulla confisca comporta annullamento parziale con rinvio.
  • Il giudice ha limitata discrezionalità: deve solo verificare se i beni costituenti il profitto sono ancora nella disponibilità del condannato; se sì, va ordinata la confisca diretta; se no, deve essere disposta la confisca per equivalente.
  • Nel giudizio di merito può essere necessario svolgere indagini e accertamenti (attività istruttorie) per determinare la sussistenza e la disponibilità dei beni da confiscare; tali accertamenti non sono normalmente svolgibili in sede di legittimità, motivo per cui la Cassazione rinvia.
  • L'omessa confisca è rimediabile con annullamento limitato e rinvio: le altre affermazioni di responsabilità e le pene restano operative salvo diversa statuizione del giudice di rinvio.
  • Il pubblico ministero può proporre ricorso per cassazione quando ritenga che la confisca obbligatoria sia stata omessa, anche se la condanna sostanziale è stata pronunciata dal giudice di merito.

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