Cassazione Penale, Sentenza n. 47807/2022 del 19/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza del Tribunale di Brescia contestando l'omessa statuizione della confisca del profitto del reato. L'imputato era stato condannato per il reato di cui all'art. 5 d.lgs. n. 74/2000 (omesso versamento/omessa presentazione delle dichiarazioni ai fini delle imposte sui redditi e IVA relative agli anni 2012 e 2013), con imposte evase quantificate in circa euro 870.200,00 (imposte sui redditi) e euro 664.525,00 (IVA) per il 2012, e euro 273.066,00 (imposte sui redditi) e euro 208.521,00 (IVA) per il 2013. Il ricorso ha dedotto la violazione dell'obbligo di confisca previsto dall'art. 1, comma 143, L. n. 244/2007 (poi richiamato nell'art. 12-bis del d.lgs. n. 74/2000) per la mancata confisca dei beni costituenti il profitto o il prezzo del reato, direttamente o per equivalente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato, e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente all'omessa statuizione sulla confisca. Ha disposto il rinvio alla Corte d'appello di Brescia per un nuovo giudizio soltanto sul punto della confisca, ribadendo che la confisca del profitto è obbligatoria per le ipotesi previste dall'art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000, salvo esclusione quando il profitto appartenga a un soggetto estraneo alla commissione del reato. La Corte ha precisato che va verificata la possibilità di procedere alla confisca diretta dei beni che costituiscono il profitto; se ciò non è possibile, si deve procedere alla confisca per equivalente. Tutte le altre statuizioni della sentenza di primo grado (accertamento di responsabilità e pene principali e accessorie) rimangono confermate.
Norme richiamate
art. 5 d.lgs. n. 74/2000
reato contestato (omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali)
individua il reato tributario per cui l'imputato è stato condannato; la condanna attiva l'applicazione delle norme sulla confisca del profitto se ricorre la fattispecie prevista dal d.lgs. n. 74/2000
art. 1, comma 143, L. n. 244/2007
norma vigente al momento dei fatti, richiamata in tema di confisca
prevedeva l'obbligo di confisca del profitto del reato tributario; la Corte ha ritenuto applicabile il principio di obbligatorietà della confisca richiamato dall'art. 12-bis
art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000
norma attualmente richiamata per la confisca del profitto del reato
stabilisce l'obbligatorietà della confisca del profitto o del prezzo del reato, direttamente o, se impossibile, per equivalente; lascia al giudice solo la verifica sulla persistenza nella disponibilità del reo dei beni da confiscare
art. 444 c.p.p.
applicazione della pena su richiesta
richiamato per precisare che anche nei casi di applicazione della pena su richiesta per delitti previsti dal d.lgs. n. 74/2000 la confisca prevista dall'art. 12-bis è obbligatoria
art. 569, comma 4, c.p.p.
indicazione del giudice competente al rinvio
utilizzato per stabilire che il rinvio per nuovo giudizio deve essere alla Corte d'appello di Brescia per colmare la lacuna sulla confisca
Massime di principio
- Per i reati tributari previsti dal d.lgs. n. 74/2000 la confisca del profitto o del prezzo del reato è obbligatoria quando prevista dall'art. 12-bis; la mancata statuizione sulla confisca comporta annullamento parziale con rinvio.
- Il giudice ha limitata discrezionalità: deve solo verificare se i beni costituenti il profitto sono ancora nella disponibilità del condannato; se sì, va ordinata la confisca diretta; se no, deve essere disposta la confisca per equivalente.
- Nel giudizio di merito può essere necessario svolgere indagini e accertamenti (attività istruttorie) per determinare la sussistenza e la disponibilità dei beni da confiscare; tali accertamenti non sono normalmente svolgibili in sede di legittimità, motivo per cui la Cassazione rinvia.
- L'omessa confisca è rimediabile con annullamento limitato e rinvio: le altre affermazioni di responsabilità e le pene restano operative salvo diversa statuizione del giudice di rinvio.
- Il pubblico ministero può proporre ricorso per cassazione quando ritenga che la confisca obbligatoria sia stata omessa, anche se la condanna sostanziale è stata pronunciata dal giudice di merito.
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