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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36543/2021 del 24/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditore)

La controversia

Un creditore già ammesso al passivo di un fallimento ha impugnato lo stato passivo contro l'ammissione di due domande dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, relative a crediti per tributi erariali e contributi previdenziali, sostenendo che tali crediti fossero in realtà prescritti dopo la notifica delle cartelle. Il tribunale aveva respinto l'impugnazione: per i crediti tributari aveva ritenuto non esperibile l'ammissione con riserva in mancanza di contestazioni del curatore, e per i crediti previdenziali aveva considerato sufficiente la produzione del ruolo ai fini dell'ammissione, senza esaminare nel merito l'eccezione di prescrizione. Con il ricorso per cassazione sono state dedotte, da un lato, la violazione della disciplina fallimentare sull'impugnazione dello stato passivo, per avere subordinato l'azione del creditore concorrente alle contestazioni del curatore; dall'altro, la violazione della disciplina sulla riscossione dei contributi e vizio motivazionale, per non aver il tribunale valutato l'eccezione di prescrizione dei crediti previdenziali.

La decisione

La Corte ha accolto entrambi i motivi di ricorso. Ha affermato che, nell'impugnazione dei crediti ammessi allo stato passivo, il creditore concorrente può sollevare tutte le eccezioni che potrebbero essere formulate dal curatore, compresa la prescrizione, anche se il credito appartiene a una materia devoluta alla cognizione di un giudice speciale. Quanto ai crediti tributari, ha precisato che, una volta notificata la cartella quando il debitore era ancora in bonis, la prescrizione successiva alla notifica resta devoluta al giudice ordinario fallimentare e non al giudice tributario; quindi non vi era spazio per l'ammissione con riserva subordinata a un futuro giudizio tributario. Quanto ai crediti previdenziali, la Corte ha ritenuto erronea l'omessa valutazione dell'eccezione di prescrizione, che può essere rilevata anche d'ufficio in ogni stato e grado. Il decreto del tribunale è stato quindi cassato con rinvio al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 98, comma 3, l.fall.

    legittima il creditore a impugnare i crediti ammessi allo stato passivo e a far valere le eccezioni idonee a determinarne l'esclusione o la postergazione, anche quelle che il curatore avrebbe potuto sollevare.

  • art. 95, comma 3, l.fall.

    in sede di verifica dei crediti il giudice decide tenendo conto delle eccezioni del curatore, di quelle rilevabili d'ufficio e di quelle formulate dagli altri interessati, senza riservare in esclusiva al curatore la formulazione di tali eccezioni.

  • art. 24, comma 5, d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46

    richiamato dal ricorrente per sostenere l'errore del tribunale nel non esaminare nel merito la prescrizione dei crediti previdenziali.

  • art. 2 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    riconosce la giurisdizione del giudice tributario sulle controversie tributarie, ma non impedisce al giudice fallimentare di esaminare l'eccezione di prescrizione successiva alla cartella.

  • art. 87, secondo comma, d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602

    l'ammissione al passivo dei crediti tributari richiesti dal concessionario avviene normalmente sulla base del ruolo, salvo contestazioni che impongano l'ammissione con riserva.

  • art. 88, secondo comma, d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602

    è richiamato per la fase di scioglimento della riserva all'esito della definizione della sorte dell'impugnazione davanti al giudice tributario.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    invocato per censurare l'omessa pronuncia o insufficiente motivazione sulla prescrizione dei crediti previdenziali.

Massime di principio

  • Nel giudizio di impugnazione dello stato passivo, il creditore concorrente non è vincolato all'iniziativa o alle contestazioni del curatore: può proporre tutte le eccezioni e azioni utili a escludere o ridurre il credito ammesso, compresa la prescrizione.
  • La legittimazione del creditore impugnante ex art. 98 l.fall. comprende anche eccezioni che, nella fase di verifica, sarebbero normalmente esaminate su impulso del curatore o rilevabili d'ufficio dal giudice delegato.
  • Quando il credito è fondato su cartella esattoriale notificata quando il debitore era ancora in bonis, l'eventuale prescrizione maturata dopo la notifica non appartiene alla giurisdizione del giudice tributario, ma va esaminata dal giudice ordinario nella verifica del passivo e nell'eventuale opposizione.
  • L'ammissione con riserva dei crediti tributari non può essere utilizzata per sottrarre al giudice fallimentare l'esame di eccezioni come la prescrizione sopravvenuta alla cartella, se tale eccezione è devoluta al giudice concorsuale.
  • In materia contributiva, la prescrizione successiva alla notifica della cartella può essere rilevata anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoRiscossioneContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaTributiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizioneGiudicato

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