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Sentenza

Sentenza del 01/09/2022 n. 25692 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Il fondo statunitense chiedeva il rimborso della differenza tra la ritenuta del 15% applicata sui dividendi corrisposti da società italiane (in base alla Convenzione Italia-USA) e l'aliquota ridotta dell'11% prevista per i fondi pensione istituiti in Stati membri UE/SEE; denunciava una discriminazione per motivo di residenza e invocava il principio di libera circolazione dei capitali del TFUE.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato i ricorsi proposti dall'Agenzia delle Entrate (riuniti R.G.N. 2605/2018 e 2614/2018), confermando le pronunce dei giudici di merito che avevano accolto le domande di rimborso del fondo. La Corte ha ritenuto che la diversa imposizione sia incompatibile con l'art. 63 TFUE e che l'Amministrazione non avesse dimostrato ragioni imperative di interesse generale o una non comparabilità oggettiva delle situazioni tale da giustificare la disparità; ha inoltre escluso che la Convenzione Italia-USA o l'art. 27 DPR 600/1973 potessero prevalere sull'obbligo di rispettare la libertà di circolazione dei capitali.

Norme richiamate

  • Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), art. 63

    "Nell'ambito delle disposizioni previste dal presente capo sono vietate tutte le restrizioni ai movimenti di capitali tra Stati membri, nonché tra Stati membri e paesi terzi."

    Principio di divieto di restrizioni alla libera circolazione dei capitali che si applica anche ai rapporti con soggetti residenti in paesi terzi; una misura fiscale che deterrà investimenti stranieri per via di un trattamento più gravoso può violare tale articolo.

  • Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), art. 65

    Stabilisce le eccezioni ammissibili al principio di libera circolazione dei capitali: possono giustificare differenze di trattamento solo ragioni imperative di interesse generale o situazioni non comparabili; tali eccezioni vanno interpretate restrittivamente e devono essere adeguatamente provate dall'autorità che le invoca.

  • D.P.R. n. 600/1973, art. 27, comma 3

    Disciplina la ritenuta sugli utili corrisposti ai non residenti (aliquota generale 27% e disposizioni speciali); la Corte ha ritenuto che tale normativa non possa giustificare una diversa imposizione incompatibile con l'art. 63 TFUE.

  • Convenzione Italia-USA sulle doppie imposizioni, art. 10

    Prevede la misura del 15% quale imposta applicabile agli utili (dividendi) tra Italia e USA.

    La Convenzione prevede un'aliquota convenzionale ma non è idonea a legittimare, rispetto al TFUE, una misura nazionale che discrimina soggetti terzi rispetto a soggetti UE/SEE; la normativa comunitaria prevale nell'ambito delle libertà fondamentali.

  • Legge di ratifica Convenzione Italia-USA (L. n. 20/2009) e L. 7 luglio 2009, n. 88 (modifica DPR 600/1973)

    La modifica normativa nazionale che ha introdotto aliquota ridotta per fondi UE/SEE (11%) non esclude l'applicazione del principio di non discriminazione derivante dal TFUE nei confronti di fondi residenti in paesi terzi.

  • Giurisprudenza CGUE (es. causa C-190/12 e C-540/07 e altre richiamate)

    La Corte di Giustizia ha chiarito che le restrizioni alla libera circolazione dei capitali possono essere giustificate solo in casi limitati: bisogna dimostrare non comparabilità delle situazioni o motivi imperativi di interesse generale (es. efficacia dei controlli fiscali), e che tali giustificazioni siano strettamente proporzionate e basate su impossibilità concreta di ottenere informazioni o verifiche; dove esistono meccanismi di cooperazione/informazione con lo Stato terzo (es. art. 26 delle convenzioni), la possibilità di giustificare la restrizione è ridotta.

Massime di principio

  • Una misura fiscale che applica un'aliquota più gravosa ai fondi pensione residenti in Paesi terzi rispetto a quelli UE/SEE può violare l'art. 63 TFUE se è idonea a dissuadere investimenti da parte di soggetti terzi.
  • Le eccezioni al principio di libera circolazione dei capitali (art. 65 TFUE) sono interpretate restrittivamente: lo Stato deve dimostrare ragioni imperative di interesse generale o l'oggettiva non comparabilità delle situazioni, con elementi concreti e proporzionati.
  • Differenze di modello fiscale (ETT vs EET) o diversa normativa di vigilanza non sono, di per sé, sufficienti a giustificare una diversa aliquota; il legislatore o l'amministrazione deve provare come tali differenze rendano le situazioni non comparabili sotto il profilo fiscale.
  • La presenza di obblighi di cooperazione e scambio di informazioni tra Stati (es. art. 26 delle convenzioni contro le doppie imposizioni) riduce la possibilità di giustificare restrizioni per motivi di efficienza dei controlli fiscali: lo Stato che discrimina deve dimostrare l'impossibilità concreta di verificare i requisiti equivalenti.
  • Le convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni non prevalgono automaticamente sul principio di libera circolazione dei capitali dell'UE; in caso di conflitto prevalgono i principi comunitari applicabili.
  • Onere della prova: grava sull'amministrazione dimostrare, caso per caso, la sussistenza di motivi imperativi o di una non comparabilità oggettiva che giustifichino la disparità di trattamento.

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