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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09539/2025 del 11/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (debitore)

La controversia

La società ricorrente aveva chiesto l'ammissione al passivo di una procedura di liquidazione del patrimonio ex L. n. 3 del 2012, fondando il credito su un decreto ingiuntivo originariamente ottenuto da un istituto di credito poi cedente. Il liquidatore aveva escluso il credito perché non provato e, soprattutto, perché il decreto ingiuntivo era divenuto esecutivo ex art. 647 c.p.c. solo dopo l'apertura della procedura, quindi senza opponibilità alla massa. Il giudice delegato aveva confermato l'esclusione e il tribunale, in sede di reclamo, aveva respinto anche le ulteriori contestazioni della ricorrente. Con il ricorso per cassazione la società articolava sei motivi: (1) sosteneva che la regola fallimentare sull'inopponibilità del decreto ingiuntivo privo di esecutorietà prima dell'apertura della procedura non sarebbe estensibile alla liquidazione del patrimonio; (2) lamentava omessa o contraddittoria motivazione, valorizzando una sentenza che aveva respinto l'opposizione all'esecuzione promossa dalla debitrice; (3) denunciava violazione del principio di non contestazione, richiamando dichiarazioni della debitrice e l'ammissione di altro creditore; (4) contestava la valutazione delle prove ai sensi degli artt. 115 e 116 c.p.c.; (5) sosteneva che il tribunale avrebbe dovuto dichiarare inammissibile la domanda di apertura della procedura per asserita inattendibilità della situazione patrimoniale prospettata dalla debitrice; (6) deduceva nullità della procura ad litem per conflitto di interessi del difensore di alcune parti.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha affermato, in primo luogo, che nelle procedure concorsuali con formazione del passivo opera il principio di cristallizzazione della situazione debitoria al momento dell'apertura, sicché un decreto ingiuntivo reso esecutivo ex art. 647 c.p.c. solo dopo tale momento non è opponibile alla procedura e non può fondare da solo l'ammissione al passivo. Ha poi dichiarato inammissibili o infondati i restanti motivi: la doglianza motivazionale non superava il limite del "minimo costituzionale"; la sentenza resa sull'opposizione all'esecuzione non equivaleva ad accertamento del credito; il principio di non contestazione non opera in una procedura concorsuale collettiva e, comunque, mancava la contestazione in senso proprio da parte del liquidatore, che aveva già escluso il credito nel progetto di stato passivo; la censura sulla valutazione delle prove chiedeva un riesame del merito; la richiesta di far valere l'asserita insussistenza dei presupposti di apertura della procedura era inammissibile perché non pertinente alla fase del reclamo sul passivo; la censura sulla procura era inammissibile per difetto di specificazione del vizio denunciato. Le spese sono state compensate nei confronti della sola controricorrente costituita e la Corte ha dato atto della sussistenza del presupposto per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 14-ter L. n. 3 del 2012

    richiamato come norma di apertura della procedura di liquidazione del patrimonio nel contesto del sovraindebitamento.

  • art. 14-septies L. n. 3 del 2012

    richiamato quale norma sulla domanda di partecipazione alla liquidazione del patrimonio.

  • art. 14-octies L. n. 3 del 2012

    considerato come disciplina della formazione del passivo nella liquidazione del patrimonio, con subprocedimento e reclamo al collegio.

  • art. 43 legge fall.

    invocato dalla ricorrente come base della regola dell'inopponibilità, ma ritenuto non decisivo ai fini dell'applicazione del principio nella procedura ex L. n. 3 del 2012.

  • art. 52 legge fall.

    richiamato dalla ricorrente; la Corte ha osservato che l'assenza di una disposizione identica nella L. n. 3 del 2012 non esclude la regola di cristallizzazione del passivo.

  • art. 647 c.p.c.

    il decreto di esecutorietà, se emesso solo dopo l'apertura della procedura, non è opponibile ai fini dell'ammissione al passivo.

  • art. 739 c.p.c.

    richiamato per il reclamo in camera di consiglio contro le decisioni del giudice delegato sul passivo.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    indicato quale rito camerale di trattazione del ricorso.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    richiamato nella doglianza motivazionale; la Corte ha escluso il vizio rilevante in cassazione.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    base delle censure di violazione di legge proposte nei motivi di ricorso.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    richiamato per la deduzione di nullità processuali e vizi formali.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    la Corte ribadisce che il vizio motivazionale è censurabile solo nei limiti del "minimo costituzionale".

  • art. 54 d.l. n. 83 del 2012

    richiamato per la modifica dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

  • L. n. 134 del 2012

    legge di conversione del d.l. n. 83 del 2012, richiamata per la riforma del vizio motivazionale.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    richiamati nelle censure sulla valutazione e sul principio di non contestazione; la Corte esclude che consentano il riesame del merito.

  • art. 14-quinquies L. n. 3 del 2012

    richiamato con riferimento al reclamo contro il decreto di apertura della procedura, non proponibile incidentalmente nella fase di formazione del passivo.

  • art. 14-sexies L. n. 3 del 2012

    richiamato dalla ricorrente nel motivo relativo ai presupposti della procedura.

  • art. 14-ter, comma 3, lett. e), L. n. 3 del 2012

    richiamato dalla ricorrente nel motivo sui presupposti di apertura e sull'inattendibilità della situazione patrimoniale.

  • art. 14-ter, comma 5, L. n. 3 del 2012

    richiamato dalla ricorrente nel medesimo motivo sui presupposti della procedura.

  • art. 83 c.p.c.

    richiamato per la dedotta nullità della procura ad litem per conflitto di interessi del difensore.

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    utilizzato per dichiarare inammissibile la censura priva di chiara e sintetica esposizione dei motivi.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto.

Massime di principio

  • Nelle procedure concorsuali in cui è prevista la formazione del passivo, l'accertamento dei crediti è cristallizzato al momento dell'apertura della procedura: un titolo che divenga efficace o esecutivo solo successivamente non può essere opposto alla massa per ottenere l'ammissione.
  • Il decreto ingiuntivo non costituisce, di per sé, prova del credito in senso sostanziale, ma soltanto un titolo processuale la cui opponibilità alla procedura può mancare; se il titolo non è opponibile, la prova del credito deve essere nuovamente accertata sulla base degli elementi documentali dedotti.
  • Il principio di non contestazione non opera in modo pieno nelle procedure concorsuali, perché la controversia coinvolge una massa di creditori e non il solo rapporto bilaterale debitore-creditore; inoltre, la contestazione è già insita nel progetto di stato passivo quando il liquidatore propone l'esclusione del credito.
  • In sede di legittimità non è consentito chiedere un nuovo apprezzamento delle prove o una rivalutazione del merito, salvo violazione di specifiche regole legali che limitano il prudente apprezzamento del giudice.
  • Le censure motivazionali sono scrutinabili in cassazione solo quando il vizio raggiunge la soglia del "minimo costituzionale"; non è sufficiente lamentare insufficienza, erroneità o contraddittorietà della motivazione in termini generici.
  • Le questioni attinenti ai presupposti di apertura della procedura concorsuale non possono essere riproposte incidentalmente nella fase di reclamo sullo stato passivo se il decreto di apertura non è stato impugnato nei rimedi appositi previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeAccertamento del passivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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