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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02500/2024 del 26/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (eredi)

La controversia

La controversia trae origine da una compravendita con patto di riscatto avente ad oggetto un appartamento arredato sito a La Maddalena. In un precedente giudizio era stata dichiarata la nullità del contratto e della rinuncia al patto di riscatto. Gli eredi dell'acquirente originario hanno quindi chiesto la restituzione della somma pagata dal loro dante causa a titolo di prezzo; gli eredi della controparte hanno proposto domanda riconvenzionale per il mancato godimento dell'immobile occupato, la perdita di rendite e i danni da deterioramento e omessa manutenzione. La Corte d'appello ha accolto solo in parte gli appelli, riconoscendo la ripetizione dell'indebito ma anche la rivalutazione/interessi secondo i criteri ritenuti corretti, e ha negato il risarcimento per mancato godimento dell'immobile per difetto di prova. Con il ricorso per cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione delle regole sulla prova testimoniale e sul regime delle eccezioni processuali, sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente valorizzato prove assunte in violazione dell'art. 2721 c.c.; 2) violazione di norme sulla prova documentale e sull'efficacia del giudicato, contestando l'accertamento del pagamento del prezzo fondato su scrittura privata autenticata e atto notarile e non sul contenuto delle sentenze del giudizio precedente; 3) in subordine, violazione delle norme sulla ripetizione dell'indebito e sulla decorrenza degli interessi; 4) violazione delle norme sul possesso/indebito e sulle presunzioni, censurando il rigetto della domanda riconvenzionale di risarcimento del danno da mancato godimento dell'immobile.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché irrilevante, poiché la Corte territoriale aveva fondato l'accertamento del pagamento su elementi documentali ulteriori e autonomi rispetto alla prova testimoniale contestata. Ha dichiarato il secondo motivo inammissibile per difetto di specificità e perché la questione relativa alla non attendibilità del contenuto degli atti non risultava validamente proposta nei gradi di merito. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo per mancata deduzione della questione nei precedenti gradi e comunque ha richiamato il principio secondo cui, in tema di indebito, la buona fede dell'accipiens si presume, mentre la mala fede deve essere provata. Ha infine ritenuto infondato il quarto motivo: nel caso di occupazione senza titolo di un immobile altrui, il danno non è automaticamente risarcibile senza allegazione e prova, anche presuntiva, della concreta utilizzazione economica che il proprietario avrebbe fatto del bene. La Corte ha quindi condannato i ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2721 c.c.

    La contestazione sulla prova testimoniale è stata ritenuta non decisiva perché l'accertamento della corresponsione del prezzo risultava sorretto da ulteriori elementi documentali.

  • artt. 156 e 157, comma 2, c.p.c.

    Le eccezioni processuali relative alla prova non sono state considerate utilmente introdotte o decisive ai fini del ricorso.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    La censura sulla valutazione delle prove è stata respinta perché la Corte territoriale aveva fondato la decisione su prove documentali e la doglianza difettava di specificità.

  • artt. 2703 e 2700 c.c.

    È stata valorizzata l'efficacia probatoria degli atti autenticati/notarili ai fini dell'accertamento del pagamento e della rinuncia al patto di riscatto.

  • art. 2909 c.c.

    Il ricorso è stato respinto anche perché la questione del giudicato precedente non risultava correttamente e specificamente dedotta.

  • art. 2033 c.c.

    In tema di ripetizione dell'indebito, la Corte ha richiamato la disciplina degli interessi e la regola della buona fede dell'accipiens.

  • art. 2697 c.c.

    La parte che domanda il riconoscimento del danno o contesta la ripetizione deve assolvere il relativo onere probatorio; in particolare, la mala fede dell'accipiens e il danno da mancato godimento devono essere provati.

  • art. 2744 c.c.

    Richiamato nel motivo, ma il ricorso è stato comunque rigettato senza che la Corte ravvisasse violazioni decisive sul punto.

  • art. 1148 c.c.

    In tema di occupazione del bene altrui, il danno da mancato godimento non è riconoscibile in automatico senza allegazione e prova della concreta utilità perduta.

  • art. 2727 c.c.

    Le presunzioni possono essere utilizzate per provare il danno da mancato godimento, ma solo se il fatto costitutivo è adeguatamente allegato.

  • art. 2729 c.c.

    Le presunzioni semplici sono ammesse per dimostrare l'utilizzazione economica del bene, purché i fatti noti siano specificamente allegati e logicamente idonei.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La soccombenza nel giudizio di cassazione comporta l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    È richiamato quale parametro per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità, la censura sulla violazione delle regole di prova è inammissibile se la decisione di merito si fonda su plurimi elementi autonomi, non inficiati dalla specifica doglianza, tali da rendere irrilevante il vizio denunciato.
  • Le questioni processuali e di merito devono risultare specificamente dedotte nei gradi precedenti e il ricorso per cassazione deve indicare dove e quando siano state sollevate; in mancanza, la censura è inammissibile per difetto di specificità.
  • In tema di ripetizione dell'indebito, la buona fede dell'accipiens si presume; spetta alla parte che chiede interessi o contesta la decorrenza provarne la mala fede o il diverso presupposto invocato.
  • Il danno da occupazione senza titolo di un immobile non è risarcibile in re ipsa in senso automatico: il proprietario deve allegare e provare, anche per presunzioni, la concreta destinazione economica che avrebbe dato al bene e lo specifico pregiudizio subito.
  • La liquidazione equitativa del danno presuppone comunque la prova del fatto costitutivo del pregiudizio; l'equità opera solo nella quantificazione, non nell'esonero dall'onere probatorio.
  • Le presunzioni semplici possono concorrere alla prova del danno, ma non sostituiscono la necessaria allegazione dei fatti base da cui inferire il pregiudizio lamentato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveCompravenditaInadempimentoPossesso
RamiProcesso civileContrattiObbligazioniDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezzaNesso di causalità

Testo integrale

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