Cassazione Civile, Ordinanza n. 40576/2021 del 17/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un condominio aveva proposto domanda di equa riparazione ex lege n. 89/2001 per l'irragionevole durata di un giudizio civile nel quale era stato parte. La Corte d'appello aveva dichiarato inammissibile la domanda perché introdotta dall'amministratore senza previa autorizzazione assembleare. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione il condominio ha denunciato violazione dell'art. 182 c.p.c., sostenendo che il giudice di merito avrebbe dovuto assegnare un termine per sanare il difetto di rappresentanza dell'amministratore, mediante rilascio e produzione dell'autorizzazione assembleare con effetto ratificatorio. Il ricorrente ha anche sostenuto che l'autorizzazione assembleare, intervenuta nel corso del giudizio di merito, poteva essere prodotta per la prima volta in cassazione ex art. 372 c.p.c. Il Ministero ha resistito e, con ricorso incidentale condizionato, ha dedotto la violazione degli artt. 276, 301 e 305 c.p.c., assumendo che la Corte d'appello avrebbe dovuto dichiarare preliminarmente l'estinzione del giudizio per tardiva riassunzione dopo l'interruzione conseguente alla sospensione dall'esercizio professionale del difensore del condominio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale e ha dichiarato assorbito il ricorso incidentale condizionato. Ha ritenuto corretta la decisione della Corte territoriale che aveva dichiarato inammissibile la domanda di equa riparazione per difetto di autorizzazione assembleare, perché il vizio di rappresentanza era stato tempestivamente eccepito dalla controparte. In tale ipotesi non opera l'obbligo del giudice di assegnare un termine ex art. 182 c.p.c.; la parte deve produrre immediatamente la documentazione idonea a sanare il vizio. La produzione dell'autorizzazione in cassazione è stata considerata irrilevante ai fini del controllo sul decreto impugnato, pur potendo valere ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione. Il condominio è stato inoltre condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Indicato come parametro del motivo principale, per denunciare violazione di legge nella decisione impugnata.
Indicato come parametro del motivo incidentale, per denunciare errori processuali nella gestione dell'eccezione di estinzione.
In caso di difetto di rappresentanza rilevato d'ufficio il giudice deve assegnare un termine per la sanatoria; se invece il vizio è tempestivamente eccepito dalla controparte, la documentazione idonea va prodotta immediatamente e non è necessario assegnare un termine.
Richiamato dal Ministero nel motivo incidentale per sostenere che la questione dell'estinzione avrebbe dovuto essere decisa preliminarmente.
Richiamato dal Ministero nel motivo incidentale in tema di interruzione del processo e relativi effetti.
Richiamato dal Ministero nel motivo incidentale in tema di riassunzione del processo interrotto e tardività.
La Corte ha affermato che la produzione in cassazione dell'autorizzazione assembleare può rilevare solo ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, non ai fini del sindacato sul provvedimento impugnato.
La domanda introdotta era un'azione di equa riparazione per la durata irragionevole di un processo presupposto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
Richiamato quale norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- In materia di rappresentanza processuale del condominio, l'amministratore non può proporre domanda di equa riparazione per la durata irragionevole di un processo senza previa autorizzazione dell'assemblea dei condomini.
- Se il difetto di rappresentanza è rilevato d'ufficio dal giudice, questi deve favorire la sanatoria assegnando un termine; se invece il vizio è tempestivamente eccepito dalla controparte, la parte onerata deve produrre subito la documentazione che regge la propria legittimazione, senza che il giudice sia tenuto a concedere un termine ex art. 182 c.p.c.
- La ratifica o l'autorizzazione assembleare sopravvenuta non incide automaticamente sulla validità della decisione impugnata se non è stata tempestivamente prodotta nel giudizio di merito quando il vizio di rappresentanza era già stato eccepito.
- La produzione in cassazione di un documento può essere ammissibile ai soli fini del ricorso per cassazione, ma non consente di introdurre un elemento non valutato dal giudice di merito per contestare la correttezza della decisione impugnata.
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