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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25557/2026 del 18/09/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (ente impositore)

La controversia

L’11 maggio 2012 l’agente della riscossione notificò al contribuente un preavviso di fermo amministrativo, per il mancato pagamento di sette cartelle, per complessivi € 2.877,72. Il contribuente impugnò il preavviso e le cartelle presupposte. La Commissione tributaria provinciale di Agrigento accolse parzialmente il ricorso, annullando tre cartelle (nn. finali 623, 549 e 177), respingendo l’impugnazione del preavviso di fermo, declinando la giurisdizione sulla cartella relativa a violazioni del codice della strada e dichiarando tardivo il ricorso per le ulteriori cartelle. La Commissione tributaria regionale della Sicilia dichiarò inammissibile l’appello per difetto di specificità dei motivi: l’appellante aveva formulato censure generiche e riprodotto gli atti del primo grado, senza articolare specifiche critiche alla motivazione della sentenza. Il contribuente propose ricorso per cassazione con sei motivi. Con memoria illustrativa del 30 ottobre 2025 chiese poi che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere, deducendo che tre cartelle erano già state annullate e che le tre residue (nn. finali 836, 687 e 838), di importo inferiore a € 1.000 complessivi ciascuna e affidate alla riscossione nel periodo 2000-2010, erano state automaticamente annullate ai sensi dell’art. 4, comma 1, del d.l. n. 119/2018. La Corte ha qualificato tale richiesta come rinuncia al ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse.

La decisione

La Corte ha dichiarato estinto il giudizio per rinuncia, ritenendo che la richiesta formulata dal contribuente esprimesse chiaramente la sopravvenuta carenza d’interesse all’impugnazione. Ha precisato che non era necessario che l’Agenzia delle Entrate si esprimesse sulla richiesta. I sei motivi di ricorso sono rimasti assorbiti e la Corte non ha quindi esaminato nel merito la statuizione della CTR sull’inammissibilità dell’appello. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate, poiché la disciplina di annullamento sopravvenuta era intervenuta dopo la proposizione del ricorso. Esclusa, infine, la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    Va preliminarmente esaminata la questione proposta con la memoria di cui all’art. 380-bis c.p.c. depositata dal ricorrente in quanto pregiudiziale.

    La questione introdotta con la memoria del ricorrente, ritenuta pregiudiziale, va esaminata prima dei motivi di ricorso.

  • art. 4, comma 1, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla l. n. 136/2018

    Può altresì accogliersi l’istanza di compensare tra le parti le spese del giudizio di legittimità, atteso che la norma relativa alla c.d. “rottamazione” di cui all’art. 4, comma 1, dl 23/10/2018 n. 119, è sopravvenuta allaproposizione del ricorso da parte del contribuente (gravame notificato il 22 gennaio 2018).

    La sopravvenienza della disciplina di annullamento delle cartelle dopo la proposizione del ricorso è stata considerata ragione idonea a giustificare la compensazione delle spese.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Ne risultano assorbite le questioni proposte con i motivi del ricorso e non sussistono i presupposti di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 115/2002 per il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

    Dichiarata l’estinzione del giudizio, la Corte ha escluso nel caso concreto i presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • La manifestazione chiara e inequivoca della sopravvenuta carenza d’interesse all’impugnazione può essere qualificata come rinuncia al ricorso e comporta l’estinzione del giudizio, anche quando la controparte non abbia depositato memoria né preso posizione sulla richiesta.
  • Quando il giudizio di cassazione si estingue per rinuncia conseguente a una sopravvenienza che ha eliminato l’interesse alla decisione, i motivi di ricorso restano assorbiti e non sono esaminati nel merito.
  • La sopravvenienza, successiva alla proposizione del ricorso, della disciplina che determina l’annullamento delle cartelle può giustificare la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneImpugnazioniSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione

Testo integrale

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