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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23459/2022 del 27/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da una domanda di inefficacia, proposta da un creditore nei confronti del debitore alienante e della società acquirente, avente a oggetto la vendita di un terreno a destinazione industriale effettuata subito dopo la notifica del precetto conseguente a un decreto ingiuntivo divenuto esecutivo. Il Tribunale aveva accolto la domanda ai sensi dell'art. 2901 c.c. e la Corte d'appello aveva confermato, ritenendo che la vendita fosse idonea a pregiudicare le ragioni del creditore, anche per la consapevolezza dell'acquirente, valorizzando la prossimità temporale rispetto al precetto e la sproporzione del prezzo rispetto al valore di mercato. Con il ricorso per cassazione la società acquirente ha denunciato violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe mal applicato il ragionamento presuntivo, fondando la decisione su un solo indizio e omettendo di considerare ulteriori elementi che avrebbero escluso il consilium fraudis e la partecipatio fraudis.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura, formalmente prospettata come violazione di legge, mirasse in realtà a contestare il giudizio di fatto compiuto dal giudice di merito sull'utilizzo delle presunzioni e sulla ricorrenza dei presupposti dell'azione revocatoria. La Corte ha ricordato che la valutazione sull'opportunità di ricorrere alle presunzioni semplici, sull'individuazione dei fatti noti e sulla loro idoneità a fondare la conclusione è rimessa al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se adeguatamente motivata; inoltre, la mancata considerazione di un singolo indizio non integra di per sé omesso esame di un fatto decisivo. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della ricorrente ed è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    richiamato come base dell'azione revocatoria ordinaria, ritenuta sussistente nei gradi di merito in presenza di atto dispositivo pregiudizievole per il creditore

  • art. 2727 c.c.

    le presunzioni semplici sono rimesse alla valutazione del giudice di merito quanto all'individuazione del fatto noto e al percorso inferenziale

  • art. 2729 c.c.

    la gravità, precisione e concordanza degli indizi è oggetto di apprezzamento di fatto del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    il motivo formulato come violazione di legge è stato ritenuto in realtà diretto a contestare valutazioni di fatto non scrutinabili in sede di legittimità

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    in caso di inammissibilità del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, sussiste l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    norma richiamata quale fonte dell'inserimento del comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002

Massime di principio

  • In tema di presunzioni semplici, la scelta di avvalersene, la selezione degli indizi e la loro idoneità a fondare la conclusione spettano al giudice di merito e costituiscono un apprezzamento di fatto non sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione adeguata.
  • La censura proposta in cassazione non può limitarsi a contrapporre una diversa lettura degli elementi indiziari, ma deve individuare un fatto storico decisivo omesso dal giudice di merito; la mera mancata considerazione di un singolo indizio non integra, di per sé, il vizio dedotto.
  • Nel valutare il ragionamento presuntivo non è necessario che il fatto ignoto discenda dal fatto noto con necessità assoluta ed esclusiva; è sufficiente che la conclusione sia ragionevolmente plausibile secondo un criterio di normalità.
  • Quando un motivo di ricorso per cassazione deduce formalmente una violazione di legge ma mira sostanzialmente a rimettere in discussione l'accertamento fattuale compiuto nei gradi di merito, il ricorso è inammissibile per improprio tentativo di ottenere un nuovo giudizio di merito.
  • L'inammissibilità del ricorso per cassazione proposto dopo il 30 gennaio 2013 comporta, ove dovuto, l'obbligo per il ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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