Cassazione Civile, Ordinanza n. 28451/2024 del 05/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L’Agenzia delle entrate aveva emesso nei confronti della contribuente un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2014, ritenendo che, a seguito di un accertamento definitivo effettuato verso una società cooperativa, considerata struttura fittizia e strumento di somministrazione illecita di manodopera, vi fosse stata distribuzione occulta ai soci dei maggiori utili societari. La CTP aveva rigettato il ricorso della contribuente, mentre in appello la Corte di giustizia tributaria regionale aveva accolto il gravame, ritenendo insussistente la ristretta base sociale e quindi mancante il presupposto per imputare i maggiori utili ai soci. In Cassazione l’Agenzia ha dedotto: 1) violazione dell’art. 2697 c.c., sostenendo che il giudice di merito avesse mal governato l’onere della prova, dando per acquisita la partecipazione della società a sessantaquattro soci e, così, escludendo la ristretta base partecipativa senza adeguata verifica; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente, in violazione degli artt. 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., 35 d.lgs. 546/1992 e art. 111 Cost., poiché la decisione si sarebbe fondata su un dato di fatto non provato e avrebbe omesso di spiegare perché gli elementi addotti dall’Ufficio sulla fittizietà della cooperativa dovessero essere disattesi.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso, ritenendo la sentenza d’appello affetta da motivazione apparente e quindi nulla. Il primo motivo è stato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di II grado della Campania, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Il giudice di rinvio dovrà riesaminare i motivi di appello alla luce dei principi richiamati sulla motivazione solo apparente e sul controllo della ragione decisoria.
Norme richiamate
Richiamato come parametro sull’onere della prova: la parte che invoca un fatto costitutivo del proprio assunto deve provarlo; il giudice di merito non può porre a carico dell’Ufficio una prova ulteriore senza adeguato supporto motivazionale.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Usato come norma di denuncia della violazione di legge relativa al riparto dell’onere probatorio.
Richiamato quale parametro della struttura della sentenza e della necessità di motivazione.
Richiamato per il requisito della motivazione della decisione.
Richiamato in relazione all’obbligo di motivazione delle sentenze tributarie.
art. 111 Cost.
Richiamato quale parametro costituzionale del "minimo costituzionale" della motivazione.
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
Usato come norma di deduzione della nullità della sentenza per motivazione apparente.
Richiamato nel ragionamento della sentenza impugnata; la Cassazione osserva che tale richiamo non esimeva il giudice dal confrontarsi in modo logico con il quadro probatorio complessivo.
Massime di principio
- Sussiste motivazione apparente quando la sentenza non indica in modo comprensibile gli elementi posti a base del convincimento oppure li elenca senza svolgere una disamina logica e giuridica idonea a consentire il controllo della decisione.
- La motivazione è apparente anche se graficamente esistente o sovrabbondante nella parte astratta, quando non consente di comprendere l’iter logico-giuridico seguito dal giudice e non raggiunge il minimo costituzionale richiesto dall’art. 111 Cost.
- È nulla la sentenza che fondi la decisione su un dato di fatto non adeguatamente spiegato o non ancorato al quadro probatorio, omettendo di chiarire perché gli elementi addotti da una parte siano ritenuti privi di valore e quelli contrari invece decisivi.
- In tema di accertamento tributario relativo a presunti utili occulti, il giudice di merito deve confrontarsi con gli elementi posti a base dell’atto impositivo e non può limitarsi a un’affermazione generica sulla composizione societaria o sulla distribuzione degli utili.
- Quando il vizio di motivazione apparente investe la sentenza d’appello, il motivo relativo alla violazione delle regole di riparto dell’onere della prova resta assorbito.
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