Cassazione Civile, Ordinanza n. 19174/2024 del 11/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, preso atto della documentazione depositata dalla società e dell'adesione alla definizione agevolata della lite tributaria pendente, ha dichiarato l'estinzione del giudizio. Ha inoltre applicato la regola secondo cui, in caso di estinzione per definizione agevolata, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2005, con cui l'Ufficio recuperava costi ritenuti non inerenti, non documentati o non di competenza per complessivi euro 306.329, rideterminando maggiori imposte IVA, IRES e IRAP. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto solo in parte il ricorso della società; l'Agenzia delle entrate proponeva appello, poi rigettato dalla Commissione tributaria regionale. In Cassazione l'Agenzia ha proposto ricorso affidato a due motivi, ma la società controricorrente ha chiesto dapprima la sospensione del giudizio per avvalersi della definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti e, successivamente, ha depositato la documentazione attestante l'adesione alla definizione agevolata e la richiesta di estinzione del giudizio ai sensi della disciplina sopravvenuta.
Norme richiamate
art. 5 L. 31 agosto 2022, n. 130
Richiamato come prima disciplina invocata dalla contribuente per chiedere la sospensione del giudizio in vista della definizione agevolata delle cause tributarie pendenti in Cassazione.
art. 1, commi 186 e ss., L. 29 dicembre 2022, n. 197
È la disciplina sopravvenuta di definizione agevolata cui la contribuente ha dichiarato di aderire, con richiesta di estinzione del giudizio.
art. 1, commi 197 e 198, L. 29 dicembre 2022, n. 197
"il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione"
Il deposito della domanda di definizione e del pagamento dovuto o della prima rata, entro il termine previsto, comporta l'estinzione del processo pendente.
art. 1, commi 200 e 201, L. 29 dicembre 2022, n. 197
La Corte richiama la disciplina del diniego della definizione agevolata e dei rimedi impugnatori avverso tale diniego, anche nei processi già dichiarati estinti.
art. 1, comma 202, L. 29 dicembre 2022, n. 197
La definizione perfezionata dal coobbligato giova anche agli altri coobbligati, con i limiti indicati dalla legge.
art. 20, comma 1, lett. c), D.L. 30 marzo 2023, n. 34
Richiamato per la modifica apportata alla disciplina dei commi 197 e 198 dell'art. 1 della L. n. 197 del 2022.
Massime di principio
- Nel giudizio tributario pendente in Cassazione, la produzione della domanda di definizione agevolata e della prova del versamento dovuto nei termini di legge impone la declaratoria di estinzione del processo.
- La definizione agevolata delle controversie tributarie prevale sulla prosecuzione del ricorso quando il contribuente abbia validamente aderito alla procedura e ne abbia documentato il perfezionamento.
- In caso di estinzione del giudizio per definizione agevolata, le spese processuali restano a carico della parte che le ha anticipate.
- L'eventuale diniego della definizione non incide automaticamente sull'estinzione già pronunciata, ma è soggetto agli specifici rimedi impugnatori previsti dalla disciplina speciale.
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