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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19174/2024 del 11/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte, preso atto della documentazione depositata dalla società e dell'adesione alla definizione agevolata della lite tributaria pendente, ha dichiarato l'estinzione del giudizio. Ha inoltre applicato la regola secondo cui, in caso di estinzione per definizione agevolata, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2005, con cui l'Ufficio recuperava costi ritenuti non inerenti, non documentati o non di competenza per complessivi euro 306.329, rideterminando maggiori imposte IVA, IRES e IRAP. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto solo in parte il ricorso della società; l'Agenzia delle entrate proponeva appello, poi rigettato dalla Commissione tributaria regionale. In Cassazione l'Agenzia ha proposto ricorso affidato a due motivi, ma la società controricorrente ha chiesto dapprima la sospensione del giudizio per avvalersi della definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti e, successivamente, ha depositato la documentazione attestante l'adesione alla definizione agevolata e la richiesta di estinzione del giudizio ai sensi della disciplina sopravvenuta.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel giudizio tributario pendente in Cassazione, la produzione della domanda di definizione agevolata e della prova del versamento dovuto nei termini di legge impone la declaratoria di estinzione del processo.
  • La definizione agevolata delle controversie tributarie prevale sulla prosecuzione del ricorso quando il contribuente abbia validamente aderito alla procedura e ne abbia documentato il perfezionamento.
  • In caso di estinzione del giudizio per definizione agevolata, le spese processuali restano a carico della parte che le ha anticipate.
  • L'eventuale diniego della definizione non incide automaticamente sull'estinzione già pronunciata, ma è soggetto agli specifici rimedi impugnatori previsti dalla disciplina speciale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizione

Testo integrale

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