Cassazione Penale, Sentenza n. 1913/2024 del 16/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: (1) violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) e e) c.p.p. e mancata/illogica motivazione circa la revoca dell'affidamento in prova; (2) omessa motivazione sulla mancata concessione di diversa misura alternativa e presunta errata interpretazione/potere del Tribunale di sorveglianza ai sensi dell'art. 51‑ter legge 26/7/1975 n.354; (3) mancata motivazione circa la non computabilità, ai fini dell'espiazione della pena, del periodo già trascorso in affidamento in prova.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto integralmente il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Il primo motivo è stato ritenuto generico e aspecifico, non consentendo la revisione in questa sede. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per mancata autosufficienza del ricorso (omessa allegazione per tabulas delle domande subordinate). Quanto al terzo motivo, la Corte ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza avesse adeguatamente motivato la decisione di far decorrere ex tunc la revoca dell'affidamento: la condotta (arresto in flagranza per detenzione di cocaina suddivisa in involucri, bilancino, annotazioni contabili e consistente somma di denaro) dimostrava non un episodio occasionale ma una intenzione di riprendere l'attività di spaccio e, quindi, l'assenza di una reale adesione al percorso rieducativo, giustificando la revoca dall'inizio dell'esecuzione della misura.
Norme richiamate
art. 94 d.P.R. 09 ottobre 1990, n. 309
affidamento in prova ex art. 94 d.P.R. 09 ottobre 1990, n. 309
La norma disciplina l'affidamento in prova e la possibilità di revoca del beneficio in caso di inottemperanza o di nuova violazione; la Corte ha ritenuto legittima la revoca ex tunc quando la condotta del beneficiario dimostri l'assenza di reale adesione al percorso rieducativo.
art. 606, comma 1, cod. proc. pen. (lett. b, c, e)
art. 606, comma 1, lett. c) e lett. e) (e lett. b) cod. proc. pen. citate nel ricorso)
Individua i motivi di impugnazione per cassazione (violazione di norme processuali, motivo derivante da mancata o illogica motivazione, ecc.). La Corte ha applicato tali criteri per valutare la specificità, la motivazione e l'ammissibilità dei motivi proposti, rigettando quelli aspecifici o inammissibili.
art. 51‑ter legge 26 luglio 1975, n. 354
art. 51‑ter legge 26 luglio 1975, n. 354
Attribuisce al Tribunale di sorveglianza il potere di decidere sulla prosecuzione o sostituzione delle misure alternative; il ricorso che impugna tale applicazione deve però essere autosufficiente, altrimenti è inammissibile.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
richiamato limiti di sintesi nella esposizione dei motivi
Consente, nel riassunto dei motivi, una sintesi nei limiti necessari alla decisione; la Corte ha richiamato tale limite nella valutazione della esposizione dei motivi di ricorso.
art. 165‑bis disp. att. cod. proc. pen. e art. 7 d.lgs. 06/02/2018 n. 11
riferimento all'introduzione del principio di autosufficienza del ricorso
Stabilisce il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione (obbligo di indicare e allegare gli atti che si assumono travisati); la Corte ha applicato tale principio per dichiarare inammissibile il secondo motivo per mancanza di allegazioni per tabulas.
Massime di principio
- La revoca dell'affidamento in prova può essere disposta con efficacia retroattiva (ex tunc) quando la condotta del beneficiario sia così grave e rappresentativa da dimostrare che non vi sia mai stata una reale adesione al percorso rieducativo.
- Per disporre la decorrenza ex tunc è necessario motivare specificamente non solo la gravità della nuova offesa, ma anche il comportamento complessivo del condannato durante il periodo di prova e l'incidenza delle prescrizioni imposte.
- Il ricorso per cassazione deve essere 'autosufficiente': vanno indicate e allegate per tabulas le domande e gli atti che si assumono travisati, pena l'inammissibilità delle doglianze che li riguardano.
- I motivi generici o meramente assertivi, che si limitano a chiedere una diversa valutazione del materiale probatorio senza argomentazione specifica, sono inammissibili in Cassazione.
- Fatti oggettivi e concreti (es. detenzione di sostanza già suddivisa, bilancino, annotazioni contabili, consistente somma in contanti) rafforzano la valutazione della non occasionalità dell'attività illecita e legittimano misure restrittive o revoche di benefici.
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