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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01081/2026 del 19/01/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte del contribuente, di un avviso di liquidazione con cui l'amministrazione finanziaria ha richiesto l'imposta di registro su due sentenze rese nel medesimo procedimento civile di scioglimento di una comunione ereditaria: una sentenza non definitiva e una sentenza definitiva. Il contribuente aveva già corrisposto l'imposta sulla sentenza non definitiva e contestava la successiva tassazione della sentenza definitiva, sostenendo che le due decisioni fossero connesse e derivanti l'una dall'altra, così da dover applicare una sola imposta sulla disposizione più onerosa ai sensi dell'art. 21, comma 2, d.P.R. n. 131/1986. Con il secondo motivo lamentava la nullità dell'avviso per difetto di motivazione, deducendo la violazione delle norme sull'obbligo motivazionale degli atti tributari. La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che le due sentenze avevano una funzione paritaria e concorrente nello scioglimento, seppur parziale, della medesima comunione ereditaria, senza il rapporto di necessaria derivazione richiesto dall'art. 21, comma 2; ha inoltre ritenuto inammissibile il secondo motivo per difetto di autosufficienza, poiché il ricorso non riportava integralmente il contenuto motivazionale dell'avviso impugnato e non consentiva la verifica della censura. Il ricorso è stato pertanto rigettato.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso, confermando la decisione della CTR che aveva già respinto l'appello del contribuente e ritenuto corretta la tassazione separata delle due sentenze ai fini dell'imposta di registro. Sul primo motivo la Corte ha affermato che, in tema di imposta di registro sugli atti giudiziari, l'art. 21, comma 2, d.P.R. n. 131/1986 opera solo quando le diverse statuizioni contenute nello stesso provvedimento siano necessariamente connesse per intrinseca natura, mentre nel caso di sentenze non definitiva e definitiva che ripartiscono masse omogenee di una sola eredità nello stesso giudizio sussiste un rapporto di concorrenza funzionale nello scioglimento della comunione, con conseguente autonoma tassazione. Sul secondo motivo la Corte ha dichiarato l'inammissibilità della censura per carenza di autosufficienza e, comunque, ha osservato che la mancata espressa statuizione sulla nullità dell'avviso non integra omessa pronuncia quando il giudice abbia esaminato il merito, implicando il rigetto della questione formale. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per mancata attività difensiva dell'Agenzia delle Entrate; è stato inoltre disposto l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 21 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    La regola generale è la tassazione separata di ciascuna disposizione non necessariamente derivante dalle altre; la tassazione unitaria e più onerosa opera solo quando le disposizioni siano intrinsecamente e necessariamente connesse, in base alla legge o alla loro natura. La norma del comma 2 è eccezionale e di stretta interpretazione, applicabile anche agli atti giudiziari.

  • art. 34 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    Per lo scioglimento, anche parziale, di comunione ereditaria l'imposta si liquida secondo la disciplina propria dell'atto divisorio, con riferimento al valore complessivo dell'asse ereditario.

  • art. 8, comma 1, lett. d), Tariffa parte prima allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    Lo scioglimento della comunione ereditaria è soggetto a un'unica imposizione sul valore complessivo dell'asse ereditario, nella specie con aliquota dell'1% in assenza di conguagli.

  • art. 52 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    Richiamato dal ricorrente in relazione all'obbligo di motivazione dell'avviso di liquidazione.

  • art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212

    Richiamato dal ricorrente quale parametro dell'obbligo di motivazione degli atti dell'amministrazione finanziaria.

  • art. 366 c.p.c.

    Nel ricorso per cassazione è necessario l'onere di specifica indicazione e, nei casi di censura su atti amministrativi impugnati, la trascrizione del contenuto rilevante dell'atto per consentire il controllo di legittimità.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Usato come parametro per denunciare violazioni di legge sostanziale nei motivi di ricorso.

  • art. 112 c.p.c.

    L'omessa pronuncia non ricorre quando la decisione sul merito comporti implicitamente il rigetto della questione formale sollevata dalla parte.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato quale base dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In tema di imposta di registro sugli atti giudiziari, più statuizioni contenute nello stesso o in più provvedimenti del medesimo giudizio sono assoggettate a tassazione unitaria solo se tra esse esiste una derivazione necessaria e intrinseca; la mera connessione occasionale o soggettiva non basta.
  • La disciplina dell'art. 21, comma 2, d.P.R. n. 131/1986 è norma eccezionale e va interpretata restrittivamente: opera solo quando non sia concepibile l'esistenza di una statuizione senza l'altra.
  • Nello scioglimento, anche parziale, di una comunione ereditaria, le sentenze non definitiva e definitiva che ripartiscono diverse masse omogenee nell'ambito del medesimo giudizio possono essere trattate come disposizioni concorrenti nella medesima funzione divisoria, con tassazione separata della riscossione e imposizione riferita al valore complessivo dell'asse.
  • Nel giudizio di cassazione tributario, la censura sulla motivazione di un avviso di liquidazione è inammissibile se il ricorrente non trascrive o riporta compiutamente il contenuto dell'atto impugnato, poiché il controllo di legittimità deve potersi svolgere sul solo ricorso.
  • L'omessa pronuncia non ricorre quando il giudice, pur senza una specifica argomentazione, decida sul merito in modo incompatibile con la doglianza formale: il rigetto implicito esclude il vizio ex art. 112 c.p.c.
  • In caso di rigetto del ricorso per cassazione, se la controparte non svolge attività difensiva non vi è luogo a provvedere sulle spese, ferma la verifica dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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