Cassazione Penale, Ordinanza n. 34590/2025 del 23/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato era stato condannato in primo grado e la condanna era stata confermata in appello per il reato di falsa dichiarazione finalizzata all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in relazione alla falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico. Con il ricorso per cassazione ha dedotto quattro censure: 1) vizio di motivazione sulla responsabilità, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe illegittimamente posto a carico della difesa l'onere di provare la buona fede nella sottoscrizione della dichiarazione, in assenza di prova certa del dolo, e avrebbe ignorato le conclusioni assolutorie espresse in precedenza dagli uffici requirenti; 2) violazione di legge per il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto; 3) difetto di motivazione sull'eccessività della pena, ritenuta sproporzionata rispetto alla fattispecie; 4) violazione di legge per il diniego delle attenuanti generiche, lamentando il mancato richiamo ai parametri dell'art. 133 c.p. e la mancata valorizzazione della collaborazione resa.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi non si confrontassero davvero con la motivazione della sentenza d'appello e si limitassero a riproporre censure già esaminate e disattese. Quanto al primo motivo, ha condiviso la ricostruzione della Corte territoriale sulla sussistenza del dolo generico nel falso, valorizzando la chiarezza del modulo compilato per l'indicazione dei redditi dell'anno precedente e l'inverosimiglianza dell'errore prospettato. Quanto alla particolare tenuità del fatto, ha ritenuto corretta l'esclusione per la presenza di tre precedenti definitivi per reati della stessa indole, ostativi alla non abitualità della condotta. Quanto alle attenuanti generiche, ha reputato congrua la motivazione fondata sul curriculum criminale, sull'assenza di resipiscenza e sull'irrilevanza della collaborazione processuale. Infine, ha giudicato inammissibile anche la doglianza sulla pena, osservando che il raffronto operato con l'art. 483 c.p. era inconferente e che la pena, essendo stata determinata in misura media o prossima al minimo edittale, non richiedeva una motivazione analitica ulteriore. Ne è derivata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Integra il reato di falsa indicazione o omissione nelle dichiarazioni per il patrocinio a spese dello Stato; è richiesta la prova del dolo generico, escluso il mero difetto di controllo colposo.
Richiamato come fattispecie di falsità ideologica del privato in atto pubblico, ma considerato non sovrapponibile e non utile per contestare la pena della fattispecie speciale.
La particolare tenuità del fatto è esclusa quando difetta la non abitualità della condotta; possono rilevare precedenti per reati della stessa indole, anche incidentalmente accertati.
Le attenuanti generiche possono essere negate con motivazione sintetica ma sufficiente, fondata su elementi ritenuti decisivi come precedenti penali e mancanza di resipiscenza.
Criterio di riferimento per la valutazione della gravità del fatto e della personalità dell'imputato ai fini sia della commisurazione della pena sia delle attenuanti generiche.
Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
art. 8700 del 21/1/2013, Sez. 6
Richiamata per il principio sul contenuto essenziale dell'atto di impugnazione.
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli
Richiamata per il principio sul contenuto dell'impugnazione, ritenuto applicabile anche al ricorso per cassazione.
Massime di principio
- Nel reato di false indicazioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, l'elemento soggettivo richiesto è il dolo generico e deve risultare da elementi univoci; non è sufficiente un semplice errore o un difetto di controllo colposo.
- Quando la dichiarazione impugnata indica in modo chiaro il periodo di riferimento dei redditi, una diversa interpretazione dell'obbligo dichiarativo può essere logicamente ritenuta inverosimile e non idonea a escludere la consapevolezza del falso.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è preclusa dalla non abitualità della condotta: la presenza di plurimi precedenti per reati della stessa indole può legittimare il diniego anche se i singoli fatti siano di modesta offensività.
- Ai fini dell'art. 131-bis c.p., il giudice non deve analizzare tutti i parametri dell'art. 133 c.p., essendo sufficiente indicare quelli ritenuti rilevanti per escludere la tenuità o la non abitualità.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se il giudice valorizza elementi decisivi della personalità e del comportamento dell'imputato, come precedenti penali e assenza di segni di resipiscenza; non è necessaria una motivazione estesa su tutti i dati allegati.
- La censura sulla misura della pena è inammissibile quando si limita a un raffronto inconferente con una fattispecie diversa, e la pena è stata determinata in misura media o prossima al minimo edittale con motivazione congrua.
- In cassazione non sono deducibili motivi che non si confrontino specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata, ma si limitino a riproporre doglianze già disattese nel merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 23 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 34516/2025 del 23/10/2025
- ordinanza_penale · 23 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 34519/2025 del 23/10/2025
- ordinanza_penale · 23 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 34520/2025 del 23/10/2025
- ordinanza_penale · 23 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 34521/2025 del 23/10/2025
- ordinanza_penale · 23 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 34522/2025 del 23/10/2025
- ordinanza_penale · 23 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 34524/2025 del 23/10/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →