Sentenza n. 526/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza dell’I.N.P.S. alla sentenza civile passata in giudicato che aveva condannato l’Istituto al pagamento dei ratei di Reddito di Cittadinanza maturati da giugno a novembre 2020
Esito
Favorevole al ricorrente (beneficiaria previdenziale)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., alla sentenza del Tribunale civile di Reggio Calabria che aveva condannato l’I.N.P.S. al pagamento dei ratei di Reddito di Cittadinanza già riconosciuti al nucleo familiare, per il periodo da giugno a novembre 2020, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. La sentenza era stata notificata all’I.N.P.S. l’8 novembre 2023, non era stata impugnata ed era divenuta definitiva. Nonostante la richiesta di liquidazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996, l’Istituto non aveva dato esecuzione al giudicato. L’I.N.P.S. ha sostenuto di avere disposto l’accredito di complessivi euro 899,74 mensili sulla carta Reddito di Cittadinanza della ricorrente, dapprima smarrita e poi sostituita. La ricorrente ha contestato l’effettivo pagamento, producendo la denuncia di smarrimento della carta, il duplicato successivamente ottenuto e un estratto conto dal quale risultava un saldo di euro 7,40, senza accrediti riconducibili alle somme dovute.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha accertato che il titolo giudiziale era passato in giudicato, era stato ritualmente notificato all’I.N.P.S. e che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento. L’I.N.P.S., cui incombeva l’onere di provare l’adempimento, non ha dimostrato di avere effettivamente versato le somme su una carta nella disponibilità della ricorrente: la mera documentazione relativa agli ordini impartiti a Poste Italiane e al successivo aggiornamento della carta non provava l’accredito effettivo. Il Tribunale ha quindi dichiarato l’inottemperanza e ordinato all’I.N.P.S. di adottare, entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, tutti gli atti necessari al pagamento integrale delle somme dovute in esecuzione del giudicato, inclusi interessi e rivalutazione maturati. Per l’ulteriore inadempimento è stato nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate di Reggio Calabria, con facoltà di delega, attribuendogli il compito di compiere anche le operazioni contabili e finanziarie necessarie, senza che l’insufficienza dei fondi di bilancio o della cassa possa impedire l’esecuzione. L’I.N.P.S. è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 500, oltre accessori e contributo unificato se versato.
Norme richiamate
Il giudizio di ottemperanza consente al giudice amministrativo di imporre all’amministrazione l’esecuzione del giudicato e di adottare le misure necessarie, compresa la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Il pagamento delle somme dovute dalle amministrazioni in forza di un titolo esecutivo può essere richiesto decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo.
Cass., Sez. Unite, sent. n. 13533/2001
In presenza di un’obbligazione di pagamento, l’onere di provare l’avvenuto adempimento grava sull’amministrazione debitrice che eccepisca il pagamento.
Il compenso del commissario ad acta è determinato e liquidato successivamente secondo la disciplina prevista dal testo unico sulle spese di giustizia.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a un giudicato di condanna al pagamento, l’amministrazione deve dimostrare l’effettivo e integrale adempimento dell’obbligo; non è sufficiente provare l’adozione di disposizioni interne o l’avvio di procedure di pagamento se le somme non risultano concretamente messe a disposizione del creditore.
- La notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996 consentono al creditore di promuovere il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della condanna pecuniaria.
- Quando l’amministrazione non dimostra l’adempimento del giudicato, il giudice dell’ottemperanza deve ordinare il pagamento delle somme dovute entro un termine assegnato e può nominare sin d’ora un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inadempimento.
- Nell’esecuzione commissariale di una condanna pecuniaria, il commissario ad acta può essere incaricato di svolgere tutte le fasi contabili e finanziarie necessarie, inclusi stanziamento, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento; l’assenza di stanziamento o la carenza di cassa non costituiscono, di per sé, impedimenti legittimi all’esecuzione del giudicato.
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