Cassazione Civile, Ordinanza n. 07922/2024 del 23/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
La controversia riguarda il trasporto di un carico di 982 televisori affidato a una società vettore contrattuale e, secondo l’accertamento di merito, eseguito materialmente da un altro vettore. Durante il viaggio la merce veniva sottratta a seguito di una rapina avvenuta di notte in territorio di Cerignola. L’assicurazione del committente, avendo pagato l’indennizzo per la perdita della merce, agiva in surrogazione ex art. 1916 c.c. per ottenere il risarcimento del danno dai soggetti ritenuti responsabili. La Corte d’appello accoglieva la domanda contro il vettore contrattuale e rigettava quella nei confronti del vettore effettivo; la società vettore effettivo proponeva ricorso per cassazione con due motivi: primo, deduceva violazione dell’art. 1693 c.c. sostenendo che la rapina integrasse caso fortuito imprevedibile e inevitabile, e che la Corte territoriale avesse sovvertito l’onere della prova e valorizzato indebitamente una presunta imprudenza del cambio di percorso; secondo, deduceva violazione degli artt. 1696, comma 3, e 2697 c.c., lamentando che fosse stata affermata una colpa grave senza prova del dolo o della colpa grave stessa, con conseguente erronea disapplicazione dei limiti risarcitori.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la doglianza sul caso fortuito mirasse in realtà a sollecitare un riesame del merito, precluso in sede di legittimità, perché la Corte d’appello aveva compiuto un apprezzamento fattuale congruamente motivato: la rapina non era stata considerata evento imprevedibile e inevitabile, poiché il vettore aveva scelto un itinerario notturno su una strada notoriamente esposta a rapine e non aveva adottato misure idonee a prevenire o attenuare il rischio, limitandosi a un sistema satellitare di sola geolocalizzazione. La Corte ha inoltre affermato che, una volta accertata la colpa grave nella gestione del trasporto, restavano comunque inoperanti i limiti di responsabilità invocati ai sensi dell’art. 1696 c.c. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Fondamento dell’azione di surrogazione dell’assicuratore che, dopo avere indennizzato l’assicurato, agisce verso il terzo responsabile del danno.
La responsabilità del vettore per perdita della cosa trasportata è esclusa solo dalla prova di un evento fortuito, imprevedibile e inevitabile, specificamente individuato e non imputabile al vettore.
I limiti di risarcimento non operano quando la perdita sia ricollegata a dolo o colpa grave del vettore.
La ricorrente invocava l’applicazione del limite risarcitorio, ma la Corte ha ritenuto che la colpa grave accertata ne impedisse l’operatività.
La violazione dell’articolo è configurabile solo se l’onere della prova viene attribuito a una parte diversa da quella onerata secondo le regole sostanziali; non quando si contesta la valutazione delle prove.
art. 1176, secondo comma, c.c.
Il vettore professionale deve essere valutato secondo la diligenza qualificata propria dell’attività esercitata.
Richiamato dalla decisione di merito per affermare la responsabilità del vettore per il fatto dei soggetti dei quali si sia avvalso nell’esecuzione del trasporto.
Norma processuale richiamata per la trattazione in camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel trasporto professionale, la rapina del carico non integra automaticamente caso fortuito: il vettore può liberarsi solo dimostrando che l’evento era concretamente imprevedibile e inevitabile, alla luce delle circostanze di tempo e luogo e delle misure ordinariamente esigibili per prevenire il rischio.
- La verifica del fortuito ex art. 1693 c.c. è un accertamento di fatto che tiene conto della diligenza qualificata del vettore professionale; in sede di legittimità non è censurabile se il giudice di merito ha fornito motivazione congrua e non illogica.
- La scelta di itinerari e modalità di trasporto non è insindacabile in assoluto, ma deve essere compiuta in modo da ridurre al minimo il rischio di perdita della merce; l’omessa adozione di cautele adeguate può integrare colpa grave e mantenere la responsabilità del vettore.
- La deduzione di violazione dell’art. 2697 c.c. è ammissibile solo quando il giudice abbia attribuito l’onere probatorio alla parte sbagliata; non quando il ricorrente contesti, in realtà, la valutazione delle prove compiuta dal merito.
- Accertata la colpa grave del vettore nell’esecuzione del trasporto, non possono operare i limiti risarcitori previsti dalla disciplina speciale della responsabilità vettoriale.
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