Cassazione Penale, Ordinanza n. 06628/2025 del 18/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice dell'esecuzione)
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza della Corte di appello di Torino, resa quale giudice dell'esecuzione dopo un annullamento con rinvio, con la quale è stata disposta nei suoi confronti la confisca della somma di euro 34.900 ai sensi dell'art. 240-bis c.p. e dell'art. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990. Con il primo motivo deduce la violazione dell'art. 649 c.p.p., sostenendo che la misura sarebbe preclusa da un precedente giudicato; con il secondo motivo lamenta un vizio di motivazione sul giudizio di sproporzione richiesto per l'applicazione della confisca allargata, ma senza indicare specifiche carenze del provvedimento impugnato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la doglianza fondata sull'art. 649 c.p.p. verteva su una questione già disattesa dalla sentenza rescindente; ha inoltre ritenuto il secondo motivo del tutto generico, perché privo di censure puntuali al provvedimento sulla sproporzione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisando colpa nella proposizione di un'impugnazione manifestamente inammissibile, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato quale base normativa della confisca allargata disposta nei confronti del ricorrente
art. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990
richiamato insieme all'art. 240-bis c.p. come fondamento della confisca della somma di denaro
invocato dal ricorrente per sostenere la preclusione derivante dal ne bis in idem/giudicato, ma la questione era già stata disattesa
norma applicata per la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso
Corte cost. n. 186 del 13/06/2000
richiamata per giustificare la sanzione pecuniaria in presenza di colpa nella proposizione di un ricorso inammissibile
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01
richiamata a sostegno del principio secondo cui la manifesta inammissibilità dell'impugnazione consente la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende
Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01
richiamata per affermare che il motivo di ricorso deve contenere censure puntuali e non enunciazioni assertive
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso che riproponga una questione già esaminata e disattesa dalla precedente sentenza rescindente, senza confrontarsi con la relativa decisione.
- Nel giudizio di legittimità, la censura di vizio di motivazione deve indicare in modo specifico le lacune o contraddizioni del provvedimento impugnato; formule assertive o generiche non sono sufficienti.
- Ai fini dell'applicazione della confisca allargata, il sindacato di legittimità non può essere affidato a doglianze apodittiche sulla sproporzione, ma richiede critiche puntuali alla motivazione sul relativo giudizio.
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna alle spese processuali e, in presenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione, anche al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 18 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 06566/2025 del 18/02/2025
- ordinanza_penale · 18 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 06567/2025 del 18/02/2025
- ordinanza_penale · 18 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 06600/2025 del 18/02/2025
- ordinanza_penale · 18 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 06601/2025 del 18/02/2025
- ordinanza_penale · 18 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 06602/2025 del 18/02/2025
- ordinanza_penale · 18 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 06603/2025 del 18/02/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →