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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06528/2025 del 11/03/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (cooperativa)

La controversia

La controversia nasce da un'ordinanza-ingiunzione irrogata per violazioni amministrative connesse alla gestione di rapporti di lavoro nell'ambito di una cooperativa sociale che svolgeva attività di assistenza domiciliare e scolastica a disabili. L'amministrazione assumeva che i rapporti con i soci lavoratori fossero subordinati e che, perciò, la cooperativa dovesse adempiere agli obblighi di comunicazione previsti dalla disciplina sull'avviamento e sulle successive comunicazioni obbligatorie. Dopo un primo giudizio di opposizione e un precedente passaggio in Cassazione, la Corte d'appello di Ancona aveva annullato la sanzione ritenendo che, per i rapporti anteriori al D.Lgs. n. 297 del 2002, la disciplina invocata non fosse applicabile retroattivamente ai soci lavoratori di cooperativa; inoltre aveva valorizzato la regolarità di alcune comunicazioni all'INAIL. Nel ricorso per cassazione l'amministrazione deduceva: 1) violazione dell'art. 9-bis D.L. n. 510/1996, del R.D. n. 1422/1924 e della L. n. 689/1981, sostenendo che il D.Lgs. n. 297/2002 non avrebbe introdotto ex novo gli obblighi di comunicazione ma solo chiarito che essi si estendono anche ai soci lavoratori di cooperativa, sicché l'obbligo sarebbe già esistito prima; 2) vizio di motivazione ex art. 132 c.p.c., perché la Corte d'appello avrebbe annullato le sanzioni sulle fattispecie F e I sulla base di comunicazioni all'INAIL relative a inizio e cessazione dei rapporti, mentre la contestazione riguardava invece l'omessa comunicazione del codice fiscale dei lavoratori ai sensi dell'art. 14, comma 2, D.Lgs. n. 38/2000; 3) omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., per non avere la Corte affrontato la questione della natura subordinata dei rapporti di lavoro dedotta nel giudizio di appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che nel regime anteriore al D.Lgs. n. 297/2002 il rapporto di lavoro del socio lavoratore di cooperativa non era soggetto alla disciplina dell'avviamento al lavoro e che, pertanto, l'omissione delle relative comunicazioni non integra illecito amministrativo. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché non si confrontava con la reale ratio della decisione di merito e perché non ricorreva un'anomalia motivazionale tale da integrare nullità della sentenza. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo, osservando che la doglianza non si confrontava con la ratio decidendi, fondata sull'esclusione ratione temporis dell'applicabilità della disciplina ai soci lavoratori. La ricorrente è stata inoltre condannata al pagamento delle spese e dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    è stato invocato per denunciare la violazione di norme sostanziali in relazione all'obbligo di comunicazione e alla disciplina applicabile ai soci lavoratori di cooperativa

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    è stato invocato per denunciare vizi processuali di motivazione e omessa pronuncia

  • art. 9-bis D.L. n. 510 del 1996

    norma sugli obblighi di comunicazione in materia di assunzioni, ritenuta non applicabile retroattivamente ai rapporti anteriori alla modifica normativa nei confronti dei soci lavoratori di cooperativa

  • art. 1 L. n. 608 del 1996

    richiamata per il sistema delle comunicazioni obbligatorie collegato all'avviamento al lavoro

  • art. 1 e 2 del R.D. n. 1422 del 1924

    richiamati dalla ricorrente per sostenere che le cooperative erano già considerate datori di lavoro soggetti ad obblighi assicurativi e contributivi

  • art. 1 L. n. 689 del 1981

    richiamata nel quadro della responsabilità amministrativa e del regime sanzionatorio

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato per censurare il difetto di motivazione; la Corte ha escluso che vi fosse motivazione apparente o mancante

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per omessa pronuncia; la Corte ha escluso il vizio perché la questione non era decisiva rispetto alla ratio decidendi

  • art. 14, comma 2, D.Lgs. n. 38 del 2000

    richiamato dalla ricorrente per sostenere che le sanzioni riguardavano l'omessa comunicazione del codice fiscale dei lavoratori all'INAIL

  • art. 6, comma 2, D.Lgs. n. 297 del 2002

    considerato come disposizione che estende ai soci lavoratori di cooperativa gli obblighi di comunicazione, ma non con effetto retroattivo

  • art. 21 L. n. 246 del 1949

    richiamato nel precedente giurisprudenziale citato, per escludere l'obbligo di comunicazioni nel regime anteriore al D.Lgs. n. 297/2002

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    utilizzato per porre a carico della ricorrente l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato se dovuto

Massime di principio

  • Nel regime anteriore alla modifica normativa che ha esteso espressamente gli obblighi di comunicazione ai soci lavoratori di cooperativa, la cooperativa non è sanzionabile per l'omissione di adempimenti che la legge non le imponeva ancora per quei rapporti.
  • La sanzione amministrativa va ricondotta ai fatti costitutivi della violazione previsti dalla norma e non alla mera esistenza del verbale di accertamento: il venir meno di una fonte probatoria non incide, di per sé, sulla legittimità della sanzione se il fatto illecito resta accertabile aliunde.
  • Il vizio di motivazione idoneo a determinare nullità della sentenza ricorre solo nelle ipotesi estreme di motivazione mancante, apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria; non è sufficiente una motivazione sintetica o non condivisa dalla parte.
  • La censura per omessa pronuncia è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata, specie se la questione dedotta è stata superata da una decisione fondata su un diverso e preliminare profilo assorbente.
  • La qualificazione della doglianza per violazione di legge o per vizio processuale non consente di prescindere dal contenuto effettivo della motivazione impugnata e dal collegamento tra motivo di ricorso e fondamento decisorio della sentenza di merito.

Come è indicizzato

MaterieAppalto e somministrazioneImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

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