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Cassazione Penale, Ordinanza n. 22715/2025 del 17/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Torino per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti e per falsa attestazione della propria data di nascita. Con un unico motivo ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al reato di falsa attestazione, sostenendo che l'affermazione di responsabilità ex art. 495 c.p. fosse erronea perché egli avrebbe dichiarato una data di nascita non corrispondente al vero per risultare minorenne; ha inoltre contestato l'attendibilità dell'accertamento sulla sua età, ritenuto incongruo o inattendibile.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la doglianza fosse una mera riproposizione delle censure già sollevate in appello e già respinte dalla Corte territoriale, e che, per la parte relativa all'accertamento dell'età, la motivazione della sentenza impugnata fosse adeguata e immune dai vizi denunciati. In particolare, la Corte ha escluso che fosse consentito in sede di legittimità contestare la maggiore o minore persuasività della valutazione probatoria compiuta dai giudici di merito, rilevando che gli accertamenti sull'età erano completi e precisi e avevano condotto a ritenere l'imputato maggiorenne. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma richiamata solo per descrivere uno dei reati per cui l'imputato era stato giudicato responsabile; la sentenza di legittimità non affronta il merito di tale capo.

  • art. 495 c.p.

    Norma incriminatrice contestata per la falsa dichiarazione della data di nascita al fine di risultare minorenne; il ricorso è stato ritenuto inammissibile e manifestamente infondato sul punto.

  • art. 81, secondo comma, c.p.

    Richiamato quale disposizione applicata nella sentenza di merito per il trattamento del reato in continuazione.

  • art. 616 c.p.p.

    Base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre, senza apportare specifiche critiche nuove, le medesime doglianze già formulate in appello e già puntualmente disattese dal giudice di merito.
  • In sede di legittimità non è consentito censurare la mera persuasività o l'adeguatezza della motivazione, né sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio o una diversa comparazione tra le prove.
  • Quando la sentenza di merito dia conto in modo completo e preciso degli accertamenti svolti su un dato decisivo, come l'età dell'imputato, la Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito se la motivazione non presenti vizi manifesti.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpaccioElemento soggettivo
RamiProcesso penaleStupefacentiParte generale
SottomaterieLieve entità
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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