Cassazione Civile, Ordinanza n. 09421/2023 del 05/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dal rinnovo, disposto dalla Regione Lazio, della concessione di derivazione di acqua pubblica ad uso potabile dalle sorgenti del Peschiera e delle Capore in favore di una società affidataria del servizio idrico integrato di ambito, per l’approvvigionamento di Roma Capitale. Il Comune di Rieti aveva impugnato davanti al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche il provvedimento di rinnovo e gli atti del procedimento, deducendo vizi istruttori e procedimentali, mancanza dei presupposti in fatto e in diritto, errata qualificazione del procedimento come rinnovo e non come nuova concessione, violazioni delle regole sulla tutela ambientale e del principio di precauzione, nonché l’illegittimità dell’affidamento della gestione senza gara. Il TSAP aveva respinto il ricorso. In cassazione il Comune ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato nullità della sentenza per motivazione solo apparente, assumendo che il TSAP avrebbe risposto a questioni diverse da quelle effettivamente dedotte e che la motivazione sarebbe stata sovrapponibile a quella di altra sentenza relativa a diversa controversia; con il secondo ha dedotto anomalia motivazionale, violazione di norme del T.U. acque e dell’art. 112 c.p.c., sostenendo che il TSAP avesse travisato il motivo sul rischio di subsidenza e confuso la genesi alluvionale della pianura con il rischio di inondazione, omettendo di esaminare le specifiche censure sul possibile danno al regime delle acque pubbliche.
La decisione
La Corte di cassazione, a Sezioni Unite, ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la motivazione del TSAP era presente, articolata e idonea a rendere percepibile il fondamento della decisione, non potendosi parlare di motivazione apparente; ha osservato inoltre che il ricorrente non aveva specificamente indicato quali affermazioni in diritto fossero in contrasto con la disciplina applicabile. Ha respinto anche il secondo motivo, rilevando che l’espressione usata dal TSAP non integrava omesso esame né motivazione manifestamente contraddittoria, essendo la decisione sorretta da istruttoria e pareri acquisiti; la Corte ha quindi confermato la correttezza dell’inquadramento del procedimento come rinnovo della concessione ai sensi dell’art. 28 T.U. acque, con nuova valutazione istruttoria della situazione dei luoghi. Le spese sono state poste a carico del ricorrente ed è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 204 R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775
ricorso per rettificazione
Il rimedio della rettificazione davanti al TSAP opera su un piano diverso rispetto al ricorso per cassazione e riguarda solo i casi tipizzati dalla norma richiamata dal rinvio al codice di rito del 1865.
art. 517 cod. proc. civ. del 1865
La rettificazione è esperibile solo per errori/omissioni tipizzati, non per l’omesso esame di un motivo deducibile in cassazione.
artt. 200-202 R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775
Il ricorso alle Sezioni Unite per cassazione è distinto dal rimedio di rettificazione ed è il mezzo di impugnazione rilevante nel caso esaminato.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La motivazione è nulla solo se meramente apparente, cioè se non consente di percepire il fondamento della decisione.
art. 111, comma 6, Cost.
La sentenza deve essere sorretta da motivazione effettiva e percepibile, almeno nel minimo costituzionale.
artt. 20 e 25 R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775
Le censure basate su tali norme non erano pertinenti al percorso argomentativo seguito dal TSAP nel qualificare la procedura come rinnovo.
art. 28 R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775
nelle grandi derivazioni ad uso potabile ... al concessionario è rinnovata la concessione
Nelle grandi derivazioni ad uso potabile il rinnovo è dovuto se persistono i fini della derivazione e non ostano superiori ragioni di pubblico interesse, con eventuali modifiche necessarie per le mutate condizioni dei luoghi e del corso d’acqua.
art. 12 bis R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775
Nel rinnovo non era necessario applicare integralmente la procedura invocata dal ricorrente, essendo richiamati solo i criteri del comma 2, non in discussione.
art. 8, commi 19 e 20, L.R. Lazio 29 aprile 2013, n. 2
È differita al 31 dicembre 2015 la durata delle concessioni ... È prorogata al 31 dicembre 2015 la durata delle concessioni
Le proroghe regionali del pregresso regime autorizzatorio impongono di considerare la situazione di fatto e di diritto già in essere e non escludono una nuova istruttoria in sede di rinnovo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Sussistendone i presupposti processuali, va dato atto del raddoppio del contributo unificato dovuto dalla parte ricorrente.
Cass., Sez. Un., 22 dicembre 2010, n. 25985
La richiesta di rinnovo di una concessione di acque pubbliche non opera automaticamente: la P.A. deve svolgere una nuova istruttoria e valutare le sopravvenute esigenze di tutela e le specifiche situazioni di fatto.
Cass., Sez. Un., 3 novembre 2016, n. 22232
La motivazione è apparente solo quando, pur graficamente esistente, non consente di comprendere il ragionamento decisorio.
Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053
Richiamo al parametro del "minimo costituzionale" della motivazione.
Cass., Sez. Un., 25 giugno 2019, n. 16979
Il ricorso per rettificazione non sostituisce il ricorso per cassazione per censurare l’omesso esame di un motivo.
Cass., Sez. Un., 10 gennaio 2019, n. 488
Come sopra, distingue i rimedi di rettificazione e cassazione avverso le decisioni del TSAP.
Cass., Sez. Un., 6 maggio 2014, n. 9662
Conferma la distinzione tra rettificazione e ricorso per cassazione.
Cass., Sez. Un., 12 gennaio 2011, n. 505
Conferma la distinzione tra rettificazione e ricorso per cassazione.
Cass., Sez. Un., n. 4315/2020
Richiamata ai fini dell’atto di dare contezza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- La motivazione è solo apparente, e quindi la sentenza è nulla, solo quando manca una reale esplicitazione del percorso logico-giuridico, non quando le ragioni siano articolate ma ritenute erronee o non condivisibili.
- Nel giudizio di legittimità, il ricorrente deve indicare in modo specifico e puntuale le affermazioni in diritto della sentenza impugnata che si assumono contrastanti con la disciplina applicabile; non è sufficiente un richiamo generico alle norme asseritamente violate.
- Nel procedimento di rinnovo di una concessione di derivazione di acque pubbliche, la P.A. deve compiere una nuova istruttoria e valutare la situazione attuale dei luoghi e le sopravvenute esigenze di tutela: il rinnovo non opera automaticamente.
- Nelle grandi derivazioni ad uso potabile il rinnovo della concessione è coerente con l’art. 28 del T.U. acque quando persistano i fini della derivazione e non sussistano superiori ragioni di pubblico interesse, fermo restando l’adeguamento delle condizioni concessorie alle mutate condizioni ambientali e territoriali.
- Le censure che si risolvono nella diversa lettura di documenti, pareri tecnici o risultanze istruttorie non integrano di per sé omesso esame o motivazione apparente, se la sentenza dà conto dell’iter valutativo seguito dal giudice di merito.
- La distinzione tra rimedio di rettificazione davanti al TSAP e ricorso per cassazione va mantenuta ferma: il primo è circoscritto a errori tipizzati, il secondo serve a censurare i vizi denunciabili secondo le regole del giudizio di legittimità.
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