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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36496/2023 del 29/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (conduttore)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di locazione avente ad oggetto un complesso immobiliare composto da miniappartamenti e servizi accessori. Il conduttore ha agito chiedendo, tra l'altro, la restituzione del deposito cauzionale e di somme versate a titolo di canoni e spese, oltre al risarcimento dei danni, deducendo che l'immobile fosse affetto da gravi vizi, carenze igienico-sanitarie e difformità funzionali, e che parte delle somme dovute non fossero più esigibili. Il locatore si è opposto e, in via riconvenzionale, ha chiesto il risarcimento dei danni arrecati al bene e la conferma della trattenuta della cauzione. In appello il conduttore ha censurato la decisione di primo grado perché, a suo dire, contraddittoria nel ritenere da un lato provati alcuni danni e dall'altro non sufficientemente provati; la Corte d'appello ha accolto in parte la sua domanda e ha condannato il locatore alla restituzione della cauzione. Il locatore ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione dell'art. 112 c.p.c. per asserita pronuncia ultrapetita/extrapetita, sostenendo che la Corte d'appello si fosse pronunciata su profili di intempestività/inidoneità della domanda riconvenzionale che non erano stati devoluti; (2) violazione dell'art. 11 L. 392/1978, assumendo che il trattenimento della cauzione potesse essere legittimo anche senza previa domanda giudiziale di accertamento dei danni e che egli avesse comunque proposto rituale domanda riconvenzionale; (3) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., lamentando una erronea valutazione delle prove documentali e testimoniali in ordine all'esistenza dei danni.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso per mancato deposito, ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., della documentazione attestante la notificazione della sentenza impugnata, non risultando tale documentazione né nel fascicolo né nel deposito effettuato. Ha aggiunto, per completezza, che ove il ricorso fosse stato procedibile sarebbe comunque risultato inammissibile: il primo motivo era privo di una chiara e pertinente deduzione della violazione dell'art. 112 c.p.c.; il secondo non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva fondato la decisione sulla mancanza di prova dei danni e non sul divieto di trattenere la cauzione in via riconvenzionale; il terzo sollecitava una rivalutazione del fatto e delle prove, non consentita in sede di legittimità, e non rispettava i criteri per denunciare il vizio di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. Il ricorso è stato quindi respinto sul piano processuale con condanna del ricorrente alle spese e agli ulteriori oneri di legge.

Norme richiamate

  • art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione è improcedibile se non è depositata la documentazione che attesta la notificazione della sentenza impugnata, quando necessaria ai fini del controllo di tempestività/procedibilità.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura per ultrapetizione/extrapetizione richiede una specifica e chiara deduzione della pronuncia su un oggetto non devoluto; non basta una critica generica o sganciata dalla motivazione effettiva della decisione.

  • art. 11 L. 392/1978

    La doglianza sul trattenimento della cauzione è inammissibile se non si confronta con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata, che nel caso concreto è la mancanza di prova dei danni.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    La violazione dei criteri di valutazione della prova non può essere prospettata come richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio, poiché in cassazione non è consentito riesaminare il merito della ricostruzione fattuale.

  • art. 360 c.p.c., n. 5

    Il motivo non può tradursi in una contestazione del merito o in una richiesta di rivalutazione dei fatti, ma deve rispettare i limiti del sindacato di legittimità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    In caso di rigetto o improcedibilità/inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è improcedibile quando il ricorrente non deposita la prova della notificazione della sentenza impugnata richiesta dall'art. 369 c.p.c., non potendo supplire a tale omissione la sola affermazione contenuta nel ricorso.
  • Una censura di ultrapetizione ex art. 112 c.p.c. deve individuare con precisione il petitum o la questione decisa oltre i limiti del devolutum; è inammissibile se si limita a evocare genericamente un vizio senza confrontarsi con la motivazione effettiva della sentenza.
  • Il motivo di ricorso deve colpire la ratio decidendi della decisione impugnata: se la sentenza fonda il rigetto o l'accoglimento su una determinata ragione, è inammissibile la doglianza che attacca un diverso profilo non decisivo.
  • La deduzione di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione delle prove e dei fatti, poiché il sindacato di legittimità non consente il riesame del merito istruttorio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSfratto per morosità
RamiProcesso civileLocazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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