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Cassazione Penale, Ordinanza n. 09787/2025 del 10/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza riguarda un imputato che, all'esito di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., ha ottenuto la pena di 9 mesi di reclusione e 900 euro di multa per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio, con riqualificazione dell'originaria imputazione e aumento per continuazione rispetto a precedente sentenza irrevocabile. Il giudice ha inoltre disposto, a pena espiata, l'espulsione ai sensi dell'art. 86 d.P.R. 309/1990. Con il ricorso per cassazione la difesa ha censurato esclusivamente la misura dell'espulsione, deducendo: l'erronea applicazione dell'art. 86 d.P.R. 309/1990 e vizio di motivazione; la violazione degli artt. 235, 133 e 203 c.p., dell'art. 117 Cost. e dell'art. 8 CEDU, perché l'espulsione sarebbe stata disposta pur non essendo stata oggetto dell'accordo tra le parti nel patteggiamento; senza una concreta motivazione sulla pericolosità sociale; e senza valutare comparativamente la condizione familiare dell'imputato.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per manifesta infondatezza. Ha richiamato il principio secondo cui, nel patteggiamento, il giudice può disporre la misura di sicurezza dell'espulsione anche se essa non è compresa nell'accordo tra le parti. Ha poi rilevato che la pericolosità sociale era stata motivata in sentenza sulla base di precedenti specifici, della contestata recidiva specifica e infraquinquennale e dell'applicazione in corso di una misura cautelare, elementi ritenuti indicativi dell'inserimento dell'imputato nel circuito degli stupefacenti e del pericolo di reiterazione. Quanto alla vita familiare, ha affermato che le eventuali condizioni ostative all'espulsione dovevano essere rappresentate già al momento della richiesta di patteggiamento; non potendo essere dedotte solo in cassazione. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    Nel patteggiamento il giudice può applicare la misura di sicurezza dell'espulsione anche se non espressamente contemplata nell'accordo tra le parti.

  • art. 86 d.P.R. 309/1990

    Prevede l'espulsione del condannato, da eseguire a pena espiata, in relazione ai reati in materia di stupefacenti, previa valutazione della pericolosità sociale.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    Norma oggetto della riqualificazione dell'imputazione, con applicazione della fattispecie di lieve entità in materia di stupefacenti.

  • art. 71, comma 1, d.P.R. 309/1990

    Originaria imputazione poi riqualificata dal giudice di merito.

  • art. 235 c.p.

    Richiamato dalla difesa a sostegno della censura sulla misura di espulsione e sulla pericolosità sociale.

  • art. 133 c.p.

    Richiamato dalla difesa per contestare la motivazione sulla pericolosità sociale e il trattamento sanzionatorio.

  • art. 203 c.p.

    Richiamato dalla difesa in tema di pericolosità sociale ai fini della misura di sicurezza.

  • art. 117 Cost.

    Invocato dalla difesa in relazione al rispetto dei vincoli convenzionali e costituzionali.

  • art. 8 CEDU

    Invocato dalla difesa per contestare la mancata considerazione della vita familiare dell'imputato.

  • art. 86 d.P.R. 309 del 1990

    Norma applicata dal giudice di merito per disporre l'espulsione a pena espiata.

Massime di principio

  • Nel giudizio di patteggiamento, il giudice può disporre la misura di sicurezza dell'espulsione anche se tale misura non è stata espressamente inclusa nell'accordo tra le parti.
  • La legittimità dell'espulsione richiede un apprezzamento concreto della pericolosità sociale, che può essere desunto da precedenti specifici, recidiva e attualità di elementi sintomatici di inserimento nel circuito criminoso.
  • Le condizioni ostative all'espulsione legate alla vita familiare devono essere dedotte tempestivamente davanti al giudice di merito; non possono essere prospettate per la prima volta in cassazione.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando ripropone censure manifestamente infondate o che ignorano la motivazione della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioRiti alternativi
RamiStupefacentiMisure di prevenzioneProcesso penale
SottomaterieLieve entità

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