Sentenza del 14/09/2016 n. 18044 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava il diniego di rimborso IRPEF 2006 n. 3053/2010, relativo a Euro 3.159,36 richiesti da R.M. per la tassazione della prestazione del Fondo Pensione del marito. La contribuente sosteneva che il Fondo avesse tassato somme che andavano escluse dall’imponibile: il rendimento netto annuo 2004, pari a Euro 4.304,81, e i contributi versati direttamente dal lavoratore, nel limite del 4%, per Euro 8.715,35. La CTR del Veneto aveva accolto integralmente il ricorso, ritenendo provati i fatti sulla base del bilancio 2004 del Fondo e della documentazione esaminata in primo grado. L’Agenzia ha proposto quattro motivi: con il primo e il quarto ha denunciato l’omesso esame dei fatti relativi alla natura e al periodo di maturazione dei rendimenti e ai presupposti per escludere i contributi del lavoratore; con il secondo e il terzo ha denunciato la violazione delle regole sull’onere della prova, sostenendo che spettasse alla contribuente dimostrare sia che i rendimenti fossero finanziari e già tassati, sia che il lavoratore avesse effettivamente versato i contributi.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso dell’Agenzia. Ha giudicato infondati il primo e il quarto motivo perché la CTR aveva esaminato i fatti controversi e li aveva ritenuti provati sulla base della documentazione; la censura dell’Agenzia riguardava in realtà la mancata considerazione o valutazione di elementi istruttori, non consentita dal vizio di omesso esame dedotto. Ha respinto anche il secondo e il terzo motivo: la CTR non aveva trasferito all’Ufficio l’onere della prova, ma aveva ritenuto provati i fatti rilevanti. Resta quindi ferma la sentenza della CTR che aveva accolto il rimborso richiesto. Nessuna statuizione sulle spese, poiché la contribuente non si era costituita in cassazione.
Norme richiamate
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
è ormai certo che l'odierno art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 5, non consente di utilizzare il mezzo in parola per dolersi di un omesso esame di elementi istruttori
Il vizio di omesso esame non consente di contestare in cassazione la mancata valutazione di singoli elementi istruttori quando il giudice di merito abbia comunque esaminato il fatto controverso e lo abbia ritenuto provato.
La decisione non enuncia una diversa regola di riparto dell’onere della prova: esclude la violazione perché la CTR non aveva fatto soccombere l’Ufficio per mancata prova a suo carico, ma aveva ritenuto provati i fatti controversi.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 17, comma 6, nel testo applicabile ratione temporis
La disposizione è richiamata in relazione alla deducibilità dal capitale erogato dei contributi del lavoratore, ma la Corte non ne offre un’interpretazione sostanziale autonoma: respinge la censura perché la CTR aveva ritenuto provati i fatti rilevanti.
Massime di principio
- In cassazione, la censura di omesso esame non può essere usata per ottenere una nuova valutazione delle prove: se il giudice di merito ha esaminato il fatto controverso e lo ha ritenuto documentato, contestare il peso attribuito ai singoli elementi istruttori non basta a integrare il vizio.
- La violazione dell’onere della prova non sussiste solo perché una parte contesta l’accertamento fattuale: occorre che la decisione abbia effettivamente attribuito l’onere alla parte sbagliata o abbia deciso in base alla mancata prova a carico della parte tenuta a fornirla.
- Nelle controversie su prestazioni di fondi pensione, la prova documentale dei rendimenti e dei contributi può essere valutata dal giudice di merito; per contestarne l’esito in cassazione occorre individuare un vizio ammissibile, non limitarsi a contrapporre una diversa lettura dei documenti.
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