Cassazione Civile, Ordinanza n. 15234/2024 del 30/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La lite nasce dall'esecuzione di una sentenza passata in giudicato che imponeva l'arretramento e la demolizione di manufatti realizzati a distanza inferiore a tre metri dal fondo altrui. Dopo il giudicato, il fondo è stato donato al ricorrente, che era l'avvocato che aveva difeso la precedente proprietaria nel giudizio definito con quella sentenza. Il creditore procedente ha poi avviato l'esecuzione ex art. 612 c.p.c. e notificato precetto per ottenere l'adempimento dell'obbligo di fare. Il ricorrente ha proposto opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi, ma i giudici di merito l'hanno dichiarata inammissibile/nulla perché proposta quando l'esecuzione era già iniziata e, comunque, hanno ritenuto opponibile il giudicato all'avente causa. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione delle norme sull'opposizione all'esecuzione e delle norme processuali sulla prova, sostenendo che l'opposizione non dovesse essere dichiarata nulla; 2) violazione degli artt. 2902 e 2909 c.c. e delle norme sull'esecuzione, per il richiamo nell'atto di precetto all'art. 2902 c.c., che sarebbe stato indebitamente riferito al titolo; 3) violazione delle norme sul giudicato, sul titolo esecutivo e sul diritto tavolare, sostenendo che l'intavolazione del bene immobile renderebbe inopponibile il giudicato formatosi tra le parti originarie.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la questione dell'opposizione a precetto, una volta iniziata l'esecuzione ex art. 612 c.p.c., non era stata ritualmente riproposta al giudice dell'esecuzione e, in ogni caso, l'opposizione a precetto non è più proponibile dopo l'inizio dell'esecuzione. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, qualificando come mero errore materiale il richiamo nell'atto di precetto all'art. 2902 c.c., da intendersi come richiamo all'art. 2909 c.c., poiché il creditore stava facendo valere l'efficacia del giudicato verso l'avente causa. Ha ritenuto inammissibile e comunque infondato il terzo motivo, affermando che il regime tavolare non esclude l'applicazione del principio generale del giudicato ex art. 2909 c.c., soprattutto perché il ricorrente era a conoscenza della precedente controversia e non era in buona fede. La Corte ha inoltre rilevato la tardività del controricorso rispetto al termine di cui all'art. 370 c.p.c., ma ciò non ha inciso sull'esito del ricorso. Nessuna condanna alle spese è stata pronunciata per la mancata rituale costituzione del controricorrente; è stato invece dato atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
L'esecuzione degli obblighi di fare o non fare si introduce con ricorso e, nel caso concreto, la proposizione di tale ricorso ha segnato l'inizio dell'esecuzione, precludendo l'opposizione a precetto successiva.
L'opposizione all'esecuzione proposta dopo l'inizio dell'esecuzione non è più utilmente proponibile nel caso esaminato.
Richiamato tra le norme asseritamente violate dal ricorrente, senza autonoma ratio decisiva nella soluzione finale.
Il richiamo a tale norma nell'atto di precetto è stato qualificato come errore materiale, perché la fattispecie riguardava invece l'opponibilità del giudicato all'avente causa.
Il giudicato fa stato tra le parti, i loro eredi o aventi causa; nel caso concreto è stato ritenuto opponibile al successivo acquirente del bene.
Non applicabile alla fattispecie, perché il trasferimento del bene è avvenuto dopo il passaggio in giudicato della sentenza e il ricorrente non era intervenuto nel relativo giudizio.
La sentenza di condanna alla riduzione in pristino conserva efficacia esecutiva anche verso l'avente causa che abbia acquistato dopo il giudicato a titolo particolare.
artt. 5 e 20 r.d. n. 499 del 1929
Richiamati dal ricorrente a sostegno della tesi sull'intavolazione, ma ritenuti non idonei a escludere l'efficacia del giudicato e non pertinenti nel caso concreto.
Il controricorso è stato ritenuto tardivo rispetto al termine previsto per la costituzione del resistente nel giudizio di cassazione.
Richiamato in relazione al procedimento camerale e al deposito della motivazione.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente.
art. 24 Cost.
Richiamato nel primo motivo, ma senza esito autonomo nella decisione.
art. 111 Cost.
Richiamato nel primo motivo, ma senza esito autonomo nella decisione.
Richiamato nei motivi di ricorso come norma processuale asseritamente violata.
Richiamato nei motivi di ricorso come norma sulla valutazione delle prove.
Richiamato nei motivi di ricorso come norma sulla valutazione delle prove.
Richiamato nei motivi di ricorso come norma processuale asseritamente violata.
Richiamato nel terzo motivo in tema di titolo esecutivo.
Richiamato nel secondo motivo in tema di esecuzione in forma specifica o riduzione in pristino.
Richiamato nel secondo motivo in tema di esecuzione in forma specifica o riduzione in pristino.
Massime di principio
- Nell'esecuzione degli obblighi di fare o non fare, il ricorso ex art. 612 c.p.c. segna l'inizio dell'esecuzione; da quel momento l'opposizione a precetto non è più utilmente proponibile se non attraverso le forme e i tempi propri delle opposizioni esecutive.
- Il giudicato sostanziale ex art. 2909 c.c. si impone anche all'avente causa a titolo particolare che acquisti il bene dopo la formazione del giudicato, salvo specifiche diverse previsioni di legge non ricorrenti nel caso concreto.
- Un errore materiale nel richiamo normativo contenuto nell'atto di precetto non determina invalidità dell'atto quando il contenuto sostanziale dell'azione esecutiva e il titolo posto a fondamento siano chiaramente individuabili.
- La disciplina tavolare dell'intavolazione non neutralizza, di per sé, l'efficacia del giudicato né consente di attribuire o mantenere diritti incompatibili con quanto definitivamente accertato con sentenza passata in giudicato.
- La tutela derivante dalla pubblica fede del sistema tavolare non opera in favore di chi conosce o avrebbe dovuto conoscere l'esistenza del diritto altrui o della controversia già definita con giudicato.
- In cassazione, un motivo che non si confronti con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata è inammissibile; inoltre le censure che si limitano a riproporre questioni già disattese senza un adeguato apparato argomentativo non superano il vaglio di ammissibilità e fondatezza.
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