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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26138/2021 del 27/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (debitore)

La controversia

La controversia nasce dal pagamento, da parte della società debitrice, di un importo di euro 54.756 a favore di un soggetto ritenuto creditore apparente, all'esito di una corrispondenza e di contatti che la Corte d'appello ha ritenuto idonei a ingenerare l'affidamento sulla legittimazione del destinatario del pagamento. Il Tribunale aveva accolto la domanda della società creditrice e condannato la debitrice al pagamento; la Corte d'appello, invece, ha ritenuto liberatorio il pagamento eseguito al creditore apparente e ha rigettato la domanda originaria. In cassazione la società creditrice ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5, c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse trascurato documenti in cui erano state indicate correttamente le coordinate bancarie; con il secondo ha dedotto nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., lamentando che la Corte d'appello avesse fondato la decisione su una circostanza asseritamente non provata e non adeguatamente motivata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la Corte d'appello aveva esaminato il complesso della corrispondenza tra le parti e anche le deposizioni testimoniali, giungendo con motivazione sufficiente e non sindacabile in sede di legittimità a ritenere sussistenti gli elementi dell'apparenza idonei a giustificare il pagamento al creditore apparente. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo perché la circostanza censurata dalla ricorrente era stata valorizzata solo ad abundantiam e non costituiva la ratio decidendi, fondata invece sull'apparenza e sul comportamento colposo della creditrice, che non aveva collaborato a una comunicazione verbale chiarificatrice nonostante le richieste della debitrice. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna della ricorrente alle spese e con applicazione dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 360, n. 5 c.p.c.

    il vizio di omesso esame è escluso quando il giudice di merito abbia comunque considerato il complesso degli elementi istruttori rilevanti e la censura miri in realtà a sollecitare un diverso apprezzamento del merito.

  • art. 115 c.p.c.

    non può dirsi violato solo perché la parte ritenga non provata una circostanza, se la doglianza mira in sostanza a contestare la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    la nullità per difetto di motivazione non sussiste quando la motivazione sia presente e la circostanza censurata sia priva di incidenza sulla ratio decidendi.

  • art. 1189, comma 1, c.c.

    il pagamento al creditore apparente è liberatorio quando ricorrano gli elementi dell'apparenza idonei a giustificare l'affidamento del debitore.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non è configurabile quando il giudice di merito abbia valutato il nucleo essenziale degli elementi istruttori dedotti e la censura si risolva nella richiesta di una diversa lettura del materiale probatorio.
  • La deduzione di violazione dell'art. 115 c.p.c. non può essere usata per ottenere un nuovo apprezzamento delle prove: la violazione è configurabile solo se la decisione sia fondata su prove inesistenti o estranee al processo, non quando si contesti la valutazione del compendio probatorio.
  • Una motivazione che lasci intendere la ratio decidendi, ancorché accompagnata da argomenti ulteriori non decisivi, non è nulla ex art. 132 c.p.c. se la decisione poggia su un fondamento autonomo e sufficiente.
  • Il pagamento eseguito a favore del creditore apparente è liberatorio quando il comportamento del creditore vero, valutato nel contesto delle comunicazioni e delle circostanze concrete, abbia creato un affidamento incolpevole o comunque giustificabile nel debitore.
  • Quando la contestazione investe un argomento svolto solo ad abundantiam, la censura è inammissibile se non incide sulla vera ratio decidendi della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MateriePagamenti dell'adempimentoImpugnazioni
RamiObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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