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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30029/2025 del 01/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza del Tribunale di Messina che lo aveva dichiarato non punibile per particolare tenuità del fatto in relazione al delitto previsto dall'art. 256, comma 1, lett. a) e comma 2 del d.lgs. n. 152/2006 (abbandono/deposito non autorizzato di rifiuti). I motivi del ricorso contestavano la motivazione e l'apprezzamento delle prove (sostiene che il dipendente Bontempo aveva agito in autonomia e che l'imputato non era direttamente responsabile), l'omessa considerazione di elementi a discarico (testimonianza di Mangano), e la mancata valutazione delle esimenti di adempimento del dovere o stato di necessità (emergenza pandemica e indisponibilità temporanea di discariche). Inoltre, il ricorrente contestava la condanna al risarcimento in favore del Comune e la confisca del veicolo aziendale, ritenendo che il mezzo non fosse di chi aveva materialmente commesso la condotta illecita.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure formulino in realtà una rinnovata valutazione di merito e non questioni di diritto sindacabili in Cassazione: le critiche alla motivazione mirano a proporre una diversa ricostruzione dei fatti e della credibilità delle prove, attività preclusa in sede di legittimità salvo vizio di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione, non dedotto dal ricorrente. Quanto alle esimenti invocate (adempimento del dovere, stato di necessità), la Corte ha condiviso il giudizio di merito secondo cui mancavano i presupposti oggettivi e soggettivi (i rifiuti non erano depositati temporaneamente nel luogo di produzione, erano ammassati su nuda terra, la ditta non aveva autorizzazione al deposito). La Corte ha altresì ritenuto legittima la costituzione del Comune di Messina come parte civile per i danni diversi da quello ambientale e ha escluso la rilevabilità in cassazione delle questioni relative alla confisca, poiché esse impongono una rivalutazione delle emergenze processuali già compiuta dal giudice di merito. Per effetto dell'inammissibilità è stata disposta la condanna del ricorrente alle spese e il versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 1, lett. a) e comma 2

    Norma sanzionatoria in materia di gestione e abbandono di rifiuti; il giudice di merito ha riqualificato il fatto in base a questa disposizione. La Corte non rivede la valutazione fattuale sulla sussistenza del reato, limitandosi a valutare se le censure sollevino profili di diritto rilevabili in Cassazione.

  • codice di procedura penale, art. 546, comma 1, lett. e)

    Dispositivo che impone al giudice di specificare nella motivazione i risultati acquisiti e i criteri di valutazione della prova; il ricorrente aveva contestato la motivazione invocando questa norma, ma la Corte ha ritenuto che la sentenza del Tribunale fosse sufficientemente motivata e che le censure consistessero in una diversa ricostruzione dei fatti.

  • codice di procedura penale, art. 568, comma 5

    Prevede la trasmissione alla Corte di Cassazione degli atti relativi a impugnazioni qualificabili come appello ma non proponibili; la Corte ha qualificato l'impugnazione come ricorso per cassazione ai sensi di tale norma.

  • codice di procedura penale, art. 593, comma 3

    Norma che individua le sentenze non appellabili; rilevata la non appellabilità, l'impugnazione doveva essere trattata come ricorso per cassazione.

  • codice di procedura penale, art. 606

    Elenca le categorie di motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto che i motivi proposti non rientrassero in tali categorie ma configurassero una rivalutazione di merito.

  • codice penale, artt. 51 e 54

    Norme sulle esimenti (adempimento del dovere e stato di necessità); la Corte ha confermato l'esito del giudice di merito secondo cui gli presupposti oggettivi e soggettivi per tali esimenti erano assenti nel caso concreto.

  • codice penale, art. 131-bis

    Norma relativa alla causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; implicata nella decisione di merito ma non direttamente sindacata in Cassazione, poiché il ricorso chiedeva una rinnovata valutazione fattuale.

  • codice di procedura penale, art. 616

    Prevede le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso (onere delle spese e pagamento a favore della Cassa delle ammende); applicata dalla Corte alla luce della declaratoria di inammissibilità.

  • Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata per affermare che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; supporta l'applicazione delle conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p.

Massime di principio

  • In Cassazione non è consentito riproporre una nuova valutazione del fatto o una diversa lettura della prova: i motivi devono essere inquadrabili nelle specifiche categorie di doglianza di diritto (art. 606 c.p.p.) e non limitarsi a proporre alternative ricostruzioni fattuali.
  • Le censure sulla motivazione processuale richiedono la denuncia di vizi concreti di illogicità, contraddittorietà o mancata indicazione degli elementi decisivi; la mera divergenza valutativa non è sufficiente per l'ammissibilità del ricorso.
  • Per far valere esimenti come lo stato di necessità o l'adempimento del dovere è necessario dimostrare i presupposti oggettivi e soggettivi stabiliti dalla legge (assenza di alternative lecite, obbligo giuridico inderogabile, controllo concreto sulla situazione): affermazioni generiche e alternative possibili non bastano.
  • Gli enti locali possono costituirsi parte civile per reati ambientali anche quando la discarica abusiva sia su fondo privato, se ne derivano pregiudizi al territorio, alla salute pubblica, al decoro urbano o ad altri interessi della collettività.
  • La misura della confisca può essere confermata quando il giudice di merito ritiene, con motivazione logica, che il mezzo sia stato utilizzato per la commissione dell'illecito; le questioni relative all'applicabilità della confisca che richiedano nuova valutazione dei fatti non sono sindacabili in cassazione.
  • Se si impugna una sentenza non appellabile, occorre qualificare correttamente i motivi di ricorso per cassazione e concentrarsi su questioni di diritto e vizi formali della motivazione, evitando di proporre inammissibili riconsiderazioni del materiale probatorio.

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