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Sentenza

Sentenza del 18/04/2024 n. 10580 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato nulli i giudizi di appello per difetto di integrità del contraddittorio, ha cassato entrambe le sentenze della CTR Lombardia e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia per un nuovo esame dei ricorsi riuniti e per la decisione sulle spese. Non è stata quindi decisa la fondatezza della contestazione fiscale né dei motivi di ricorso delle parti; non risulta liquidata alcuna somma.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava il disconoscimento, ai sensi dell’art. 110, comma 7, del d.P.R. n. 917/1986, della deducibilità IRES e IRAP dei costi sostenuti da UFI Filters S.p.A. per acquisti di beni da fornitori cinesi. La Corte non ha esaminato nel merito i quattro motivi di UFI, i due motivi dell’Agenzia né il motivo incidentale di GGG: ha affrontato preliminarmente l’eccezione di mancata integrazione del contraddittorio tra società consolidata e consolidante. Ha ritenuto applicabile al caso, relativo ad accertamenti notificati nel 2013, la disciplina del litisconsorzio necessario nel consolidato nazionale. La trattazione congiunta dei procedimenti nei due gradi di merito avrebbe potuto evitare la nullità, ma ciò era avvenuto solo in primo grado: in appello le cause erano state trattate da collegi e in udienze diverse, con esiti differenti.

Norme richiamate

  • Art. 40-bis del d.P.R. n. 917/1986, aggiunto dall’art. 35, comma 1, del d.l. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010

    in tema di disciplina fiscale del consolidato nazionale, ai sensi dell'art. 40 bis d.P.R. n. 917 del 1986, quale aggiunto dall' art. 35 , comma 1, del d.l. n. 78 del 2010 , conv. con modif. nella l. n. 122 del 2010 , nel giudizio di impugnazione dell'avviso di accertamento con cui è stato rettificato il reddito complessivo proprio di ciascuno dei partecipanti, sussiste il litisconsorzio necessario tra la società consolidata e la consolidante.

    Quando l’accertamento rettifica il reddito proprio di una società partecipante al consolidato nazionale, la società consolidata e la consolidante devono partecipare entrambe al giudizio. La disposizione era applicabile agli accertamenti notificati nel 2013.

  • Art. 43 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Le disposizioni dell'art. 40bis del DPR n. 600/1973 che prevedono il litisconsorzio necessario sono state introdotte con la modifica del citato d.l. n. 78/2010, in vigore dal 1° gennaio 2011, con riferimento ai periodi di imposta per i quali, alla predetta data, erano ancora pendenti i termini per l'accertamento di cui all' articolo 43 del DPR 29 settembre 1973, n. 600, e dunque sono applicabili alla fattispecie in esame (avvisi di accertamento notificati nell'anno 2013).

    La disciplina introdotta dal 1° gennaio 2011 sul litisconsorzio nel consolidato si applica ai periodi d’imposta per i quali, a quella data, erano ancora pendenti i termini di accertamento previsti dall’art. 43; la Corte la applica agli avvisi notificati nel 2013.

  • Art. 111, secondo comma, della Costituzione

    non si è realizzata la ricomposizione dell'unicità della causa, che avrebbe potuto e dovuto attuare in appello il diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo (derivante dall' art. 111 , secondo comma, Cost. e dagli artt. 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali)

    La ragionevole durata del processo orienta la gestione e l’interpretazione delle regole processuali, ma nel caso concreto la diversa trattazione delle cause in appello non ha ricomposto l’unità del giudizio e non ha assicurato il contraddittorio necessario.

  • Articoli 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali

    non si è realizzata la ricomposizione dell'unicità della causa, che avrebbe potuto e dovuto attuare in appello il diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo (derivante dall' art. 111 , secondo comma, Cost. e dagli artt. 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali), così evitando che, con la (altrimenti necessaria) declaratoria di nullità ed il conseguente rinvio al primo giudice, si determinasse un inutile dispendio di energie processuali per conseguire l'osservanza di formalità superflue, perché non giustificate dalla necessità di salvaguardare il rispetto effettivo del principio del contraddittorio.

    Il diritto alla ragionevole durata va coordinato con l’effettiva tutela del contraddittorio: si possono evitare regressioni processuali inutili quando la trattazione congiunta abbia già garantito realmente la partecipazione delle parti, ma non quando, come qui, l’appello sia stato celebrato separatamente e con esiti diversi.

  • Art. 110, comma 7, del d.P.R. n. 917/1986

    La disposizione è indicata come base della contestazione fiscale sulla deducibilità dei costi relativi agli acquisti da fornitori cinesi, ma la Corte non ne esamina né decide l’applicazione nel merito.

Massime di principio

  • Nel contenzioso relativo al consolidato fiscale, quando si impugna un accertamento che rettifica il reddito proprio di una società consolidata, la consolidata e la consolidante devono partecipare entrambe al giudizio, se ricorrono i presupposti temporali di applicazione della disciplina.
  • La trattazione congiunta di controversie connesse può preservare il contraddittorio e rendere superfluo il rinvio, ma deve realizzarsi concretamente nei gradi di giudizio interessati: la sola riunione o contestualità in primo grado non sana una trattazione separata in appello con collegi, udienze ed esiti differenti.
  • La ragionevole durata del processo non giustifica il sacrificio del contraddittorio effettivo. Se manca una parte necessaria e non vi è stata una trattazione congiunta idonea a garantire la sua partecipazione, il giudizio può essere dichiarato nullo e rinviato per un nuovo esame.
  • Quando la decisione è assorbita da una questione processuale preliminare, non si può inferire che la Corte abbia accolto o respinto nel merito le contestazioni fiscali: occorre attendere il nuovo giudizio davanti al giudice di rinvio.

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