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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05678/2023 del 23/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento TARSU per l'annualità 2008 emesso da un comune in relazione a un'area demaniale destinata ad ormeggio. Il contribuente aveva ottenuto in primo grado l'annullamento dell'atto, ma in appello il comune aveva visto accolte le proprie censure. In cassazione il contribuente ha dedotto quattro motivi: (1) violazione del D.Lgs. n. 507/1993, artt. 62, 68 e 69, sostenendo che mancasse una categoria tariffaria per gli spazi acquei/ormeggi e che fosse illegittimo applicare la tariffa prevista per categorie diverse, come campeggi e distributori di carburanti; (2) omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sul difetto di legittimazione impositiva del comune, per asserita competenza dell'autorità portuale/marittima; (3) omesso esame di fatto decisivo sulla carenza di legittimazione impositiva comunale nell'area portuale; (4) violazione delle norme sulle spese processuali per la liquidazione globale delle spese dei vari gradi senza indicazione analitica delle fasi e dei parametri applicati.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che gli specchi d'acqua e gli spazi acquei utilizzati per l'ormeggio rientrano nel concetto di "aree scoperte" ai fini della tassa rifiuti e che, inoltre, la previsione regolamentare può operare per categoria come species di un genus più ampio senza necessità di una categoria autonoma. Ha disatteso anche i motivi secondo e terzo, osservando che nelle annualità in contestazione nel porto di Talamone non era stata istituita un'autorità portuale; in assenza di tale istituzione, non viene meno il potere impositivo del comune e riemerge la competenza comunale in tema di igiene urbana e correlativo prelievo tributario. Ha poi respinto il quarto motivo, dichiarandolo inammissibile per difetto di specificità, poiché il ricorrente non aveva indicato lo scaglione tariffario né riportato integralmente l'eventuale nota spese. Nulla è stato disposto sulle spese per mancata costituzione del comune intimato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    è richiamato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge; la Corte esamina i profili di diritto dedotti e li reputa infondati.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    è utilizzato per censurare l'omessa pronuncia; la Corte esclude il vizio ritenendo la motivazione della sentenza di merito sufficiente.

  • art. 112 c.p.c.

    la Corte ritiene che non vi sia omessa pronuncia perché la sentenza impugnata ha esaminato la questione della legittimazione impositiva.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    è invocato per omesso esame di un fatto decisivo; la censura è respinta perché la decisione di merito ha comunque affrontato la questione rilevante.

  • D.Lgs. n. 507/1993, art. 62, comma 5

    "esclude dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari"

    l'esenzione opera solo quando una diversa disciplina attribuisca ad altro soggetto la gestione obbligatoria dei rifiuti; in mancanza dell'autorità portuale, la privativa e il potere impositivo comunali restano fermi.

  • D.Lgs. n. 507/1993, artt. 62, 68 e 69

    sono richiamati per sostenere che gli spazi acquei non avrebbero autonoma categoria tariffaria; la Corte ritiene invece legittimo l'inquadramento degli specchi d'acqua come aree scoperte e l'applicazione della tariffa per categoria analoga.

  • D.Lgs. n. 22/1997, art. 21, comma 8

    la disposizione è letta come salvezza della disciplina speciale portuale contenuta nella L. n. 84/1994 e nei decreti attuativi.

  • L. n. 84/1994, art. 6, comma 1, lett. c)

    istituisce le autorità portuali e attribuisce loro l'affidamento e il controllo dei servizi di interesse generale nei porti, compresi quelli relativi alla raccolta dei rifiuti, quando istituita l'autorità competente.

  • D.M. 14 novembre 1994, art. 1

    individua tra i servizi di interesse generale nei porti anche i servizi di pulizia e raccolta dei rifiuti, con conseguente competenza dell'autorità portuale o, in mancanza, del comune.

  • art. 16 L. n. 84/1994

    richiamato per distinguere i rifiuti provenienti dalle navi dai rifiuti relativi alle aree demaniali di ormeggio.

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 15

    è evocato nel motivo sulle spese; la Corte non lo applica nel merito perché il motivo è inammissibile per difetto di specificità.

  • art. 4 D.M. 55/2014

    richiamato in tema di liquidazione dei compensi; la censura è dichiarata inammissibile per mancata specificazione dei parametri contestati.

  • art. 366 c.p.c.

    la Corte lo usa per affermare che il motivo sulle spese difetta di specificità perché non indica lo scaglione né la nota spese integrale.

  • art. 24 legge n. 794 del 1942

    richiamato nel contesto della giurisprudenza sulle parcelle e sulla necessità di motivare eventuali riduzioni in presenza di nota spese specifica.

  • d.P.R. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater

    viene dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente.

Massime di principio

  • Ai fini della tassa rifiuti, il concetto di "aree scoperte" comprende tutte le superfici o estensioni concretamente utilizzate da una comunità umana, anche se costituite da specchi d'acqua o comunque non da suolo solido.
  • La mancanza di una categoria tariffaria espressa per una particolare tipologia di area non impedisce di applicare la tariffa prevista per la categoria più omogenea, quando la disciplina regolamentare consenta un inquadramento per genus/species.
  • L'esenzione dalla tassa rifiuti prevista per aree e locali sottratti al regime di privativa comunale opera solo se una norma attribuisce ad altro ente l'obbligo di gestione del servizio; in assenza dell'autorità portuale competente, il comune conserva la propria privativa e il correlato potere impositivo.
  • La competenza dell'autorità portuale o marittima in materia di rifiuti portuali riguarda i servizi di interesse generale espressamente previsti dalla normativa di settore; se tale autorità non è istituita nel porto interessato, il servizio e il tributo restano di competenza comunale.
  • Nel giudizio di legittimità, il motivo che contesta la liquidazione delle spese deve essere specifico e deve indicare gli elementi necessari a verificarne l'errore, come lo scaglione applicato e l'eventuale nota spese nella sua interezza.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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