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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01809/2025 del 25/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fisco)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento IVA relativo all’anno d’imposta 2013, con cui l’Amministrazione finanziaria contestava alla società contribuente l’indebita detrazione dell’IVA in relazione all’acquisto, da altra società, di un compendio mobiliare che l’Ufficio riteneva costituire in realtà una cessione d’azienda soggetta a imposta di registro. Dopo il rigetto in primo grado e in sede di rinvio, la società proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi, ma nel testo non sono riportati nel dettaglio i singoli vizi dedotti; la Corte, tuttavia, esamina prioritariamente l’eccezione di tardività sollevata dall’Agenzia delle Entrate e ritiene il ricorso notificato oltre il termine lungo. La ricorrente sosteneva l’applicazione della sospensione di nove mesi dei termini di impugnazione prevista dall’art. 6, comma 11, del d.l. n. 119 del 2018, convertito nella l. n. 136 del 2018, in quanto la lite sarebbe stata definibile; l’Agenzia eccepiva invece che il termine lungo per impugnare la sentenza d’appello fosse già spirato, anche considerando la sospensione feriale.

La decisione

La Corte dichiara inammissibile il ricorso per cassazione perché tardivamente notificato. Richiama l’interpretazione dell’art. 6, comma 11, del d.l. n. 119 del 2018 secondo cui la sospensione straordinaria dei termini di impugnazione opera ex lege per le liti definibili, ma solo se il termine lungo scade nel periodo compreso tra il 24 ottobre 2018 e il 31 luglio 2019. Nel caso concreto, il termine lungo scadeva il 13 dicembre 2019, quindi fuori da tale finestra temporale, sicché la notifica del ricorso del 12 febbraio 2020 era tardiva. Conseguentemente non vengono esaminati i motivi di ricorso. La società ricorrente è inoltre condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 20 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    La qualificazione del negozio ai fini dell’imposta di registro va compiuta in base alla causa reale dell’operazione, potendo rilevare la sostanza economico-giuridica della cessione di beni funzionalmente correlati all’azienda.

  • art. 6, comma 11, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. con modif. in l. 17 dicembre 2018, n. 136

    i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in Cassazione che scadono tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 luglio 2019

    La sospensione di nove mesi opera ex lege per le liti definibili, anche in astratto, ma solo se il termine lungo di impugnazione scade nel periodo compreso tra il 24 ottobre 2018 e il 31 luglio 2019.

  • art. 380 bis.1 cod. proc. civ.

    Norma richiamata per il deposito delle memorie nel procedimento camerale di legittimità.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di ricorso dichiarato inammissibile e proposto dopo il 30 gennaio 2013, sussistono i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228

    Ha introdotto il comma 1 quater dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all’ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità dell’impugnazione.

Massime di principio

  • La sospensione straordinaria dei termini di impugnazione prevista per le liti definibili opera automaticamente, senza necessità di una domanda di definizione, ma solo se il termine lungo per impugnare scade nel periodo espressamente indicato dalla legge.
  • Quando il termine lungo di impugnazione scade fuori dalla finestra temporale coperta dalla sospensione straordinaria, la notifica del ricorso oltre tale termine è tardiva e determina l’inammissibilità del ricorso per cassazione.
  • In caso di inammissibilità del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, il giudice deve dare atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, ove dovuto.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDecadenzaOnere della prova

Testo integrale

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