Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1783/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (sezione seconda ter), n. 6499, pubblicata l’1 aprile 2025, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202505742

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: parziale diniego delle istanze di rilascio e mantenimento di occupazione di suolo pubblico aggiuntiva, presentate ai sensi della normativa emergenziale COVID-19

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato la sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro il parziale diniego di tre istanze relative a occupazioni di suolo pubblico aggiuntive presso un esercizio di somministrazione. Con un unico motivo d'appello ha dedotto la violazione dell'art. 12, comma 3, lettera j), e dell'art. 3, comma 1, punto 7), della D.A.C. n. 21/2021, nonché del punto 12 della D.A.C. n. 81/2020, sostenendo che l'area richiesta si trovava nelle immediate vicinanze dell'esercizio e che la strada da attraversare aveva, in concreto, la funzione di un marciapiede, essendo inserita in un'area pedonale e non interessata da un effettivo flusso veicolare. Ha inoltre dedotto eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione, travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, illogicità e violazione del principio di proporzionalità. La tesi centrale era che il divieto previsto per l'attraversamento di una carreggiata non fosse applicabile a una strada soggetta soltanto a circolazione veicolare eccezionale o marginale.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la sentenza del TAR. La strada interessata, pur essendo inserita in un'area pedonale della ZTL, non è completamente interdetta al traffico veicolare: vi transitano mezzi di soccorso, veicoli condotti da soggetti muniti di contrassegno per persone con disabilità, mezzi per il carico e scarico, veicoli diretti alle aree interne, mezzi elettrici e biciclette. Essa è quindi soggetta a pubblico transito veicolare e costituisce carreggiata, anche se caratterizzata da traffico ridotto e da circolazione promiscua di veicoli e pedoni. L'assenza di un marciapiede non esclude l'esistenza della carreggiata, poiché è sufficiente che il tratto di sede stradale sia destinato alla circolazione dei veicoli. Poiché era pacifico che avventori e camerieri dovessero attraversare la strada per raggiungere l'area richiesta, trovava applicazione il divieto di rilascio delle concessioni di occupazione di suolo pubblico previsto dall'art. 12, comma 3, lettera j), della D.A.C. n. 21/2021. Tale divieto è posto a tutela della sicurezza stradale e non può essere derogato dalla disciplina emergenziale sull'ampliamento delle occupazioni di suolo pubblico. Sono state quindi ritenute infondate le censure di difetto di istruttoria, difetto di motivazione, travisamento, illogicità e sproporzione. La società appellante è stata condannata alle spese del grado, liquidate in euro 3.000, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 12, comma 3, lett. j), D.A.C. n. 21/2021

    le concessioni OSP non possono essere rilasciate sulle sedi stradali adibite a carreggiata qualora comportino l’attraversamento di una carreggiata da parte del personale di servizio e/o degli avventori

    La disposizione vieta il rilascio della concessione quando l'occupazione impone ad avventori o personale di servizio di attraversare una carreggiata, per ragioni di sicurezza stradale.

  • art. 3, comma 1, punto 7), D.A.C. n. 21/2021

    È richiamato quale disposizione rilevante per la disciplina delle occupazioni di suolo pubblico, ma la sentenza non ne esplicita autonomamente il contenuto interpretativo.

  • punto 12 D.A.C. n. 81/2020

    in caso di impossibilità di ampliamento, o di nuova concessione, di occupazione del suolo pubblico in area attigua all'esercizio e/o confinante con l'area già autorizzata, è comunque data facoltà di richiedere occupazione del suolo, sia nuova concessione che estensione dell'esistente, nelle immediate vicinanze con una distanza massima pari a metri 25 (venticinque) dal fronte dell'esercizio

    La facoltà emergenziale di richiedere un'occupazione nelle immediate vicinanze non prevale sul divieto posto dalla disciplina sulla sicurezza stradale quando l'occupazione comporta l'attraversamento di una carreggiata.

  • art. 190 d.lgs. 285/1992 (codice della strada)

    È richiamato quale fondamento della disciplina posta a tutela della sicurezza degli attraversamenti pedonali e della limitazione delle occupazioni che inducano l'attraversamento della carreggiata.

  • art. 3, comma 1, d.lgs. 285/1992 (codice della strada)

    parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli; essa è composta da una o più corsie di marcia ed, in genere, è pavimentata e delimitata da strisce di margine

    La nozione di carreggiata può ricorrere anche in presenza di circolazione promiscua di veicoli e pedoni; l'assenza di un marciapiede non esclude di per sé che il tratto sia destinato alla circolazione veicolare.

  • art. 73 c.p.a.

    Disciplina il deposito di memorie e repliche in vista dell'udienza di discussione; è richiamato per lo svolgimento processuale.

Massime di principio

  • Ai fini dell'applicazione del divieto di rilascio di un'occupazione di suolo pubblico che comporti l'attraversamento di una carreggiata, una strada inserita in un'area pedonale non perde la natura di carreggiata quando rimane aperta, anche solo per categorie determinate di veicoli, al pubblico transito veicolare.
  • L'esistenza di una carreggiata non è esclusa dall'assenza di marciapiedi né dalla ridotta intensità del traffico: è sufficiente che il tratto di sede stradale sia destinato alla circolazione, anche promiscua, di veicoli e pedoni.
  • La disciplina emergenziale che consente l'ampliamento o la nuova occupazione di suolo pubblico nelle immediate vicinanze dell'esercizio non deroga alle disposizioni poste a tutela della sicurezza della circolazione stradale; pertanto, l'occupazione non può essere autorizzata se impone ad avventori o personale di servizio l'attraversamento di una carreggiata.
  • Quando è pacifico che l'area richiesta possa essere raggiunta dall'esercizio soltanto attraversando una strada qualificabile come carreggiata, il divieto di concessione opera senza che l'amministrazione possa introdurre, in via interpretativa, eccezioni fondate sulla modesta intensità del traffico o sulla qualificazione della strada come area pedonale.

Come è indicizzato

MaterieOccupazione di suolo pubblicoCircolazione stradale e viabilità
RamiDemanio e patrimonio pubblicoTrasporti e circolazione
IstitutiProporzionalità e ragionevolezzaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.