Cassazione Civile, Ordinanza n. 33923/2022 del 17/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (parte venditrice)
La controversia
La lite nasce dall'azione proposta in primo grado da una persona assistita da amministratore di sostegno per ottenere l'annullamento di un atto di vendita del 8 febbraio 2011, deducendo l'incapacità naturale della disponente ex art. 428 c.c. Il Tribunale aveva accolto la domanda; la Corte d'appello di Bologna aveva respinto il gravame della soccombente. In cassazione la ricorrente ha articolato cinque motivi: 1) violazione dell'art. 24 Cost. per omesso esame della memoria conclusionale di appello e mancata acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado; 2) ancora violazione dell'art. 24 Cost. per mancata motivazione sulla riduzione del termine per il deposito delle conclusionali; 3) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa decisione sul motivo di appello relativo alla pretesa pronuncia extra petita del Tribunale sulla validità della procura del 1° dicembre 2010; 4) violazione degli artt. 1390 e 1391 c.c. per aver la Corte territoriale richiamato i vizi della volontà del rappresentato senza specificarli; 5) violazione dell'art. 428 c.c. per avere ritenuto sussistenti i presupposti dell'annullamento nonostante, secondo la ricorrente, mancassero la prova dell'incapacità naturale e di un grave pregiudizio, anche in ragione della mancata acquisizione dell'intero fascicolo penale. In memoria, la ricorrente ha anche eccepito il decesso della controparte e chiesto l'interruzione del giudizio, nonché la cessazione dell'interesse per asserita qualità di erede.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto non applicabile l'interruzione del processo nel giudizio di cassazione per la morte di una parte sopravvenuta dopo la rituale instaurazione del giudizio; ha dichiarato inammissibili il primo e il secondo motivo, osservando che il primo si risolveva in un vizio revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. e che la riduzione del termine per le conclusionali è prevista direttamente dalla legge senza necessità di motivazione; ha escluso che la violazione dell'art. 24 Cost. possa essere dedotta direttamente quale motivo ex art. 360 c.p.c.; ha respinto il terzo motivo rilevando che la Corte territoriale aveva esaminato il tema dell'extrapetizione e che la questione della procura era antecedente logico necessario della decisione; ha respinto il quarto motivo perché la Corte d'appello aveva accertato in fatto che le condizioni essenziali della vendita erano già predeterminate nella procura, con conseguente rilievo della volontà espressa al momento del rilascio; ha dichiarato inammissibile il quinto motivo perché attinente a valutazioni di merito sulla prova, riservate al giudice di merito. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
disciplina l'annullamento degli atti compiuti dalla persona che si trovi in stato di incapacità naturale, ove ricorrano i presupposti di legge.
art. 24 Cost.
non può essere invocato direttamente come motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.; il contrasto con i parametri costituzionali va veicolato attraverso la questione di legittimità costituzionale della norma applicata.
delimita i motivi di ricorso per cassazione; non consente di trasformare in motivo di legittimità un mero errore di fatto o una doglianza di merito sulla valutazione delle prove.
prevede il termine di venti giorni per il deposito delle comparse conclusionali; la riduzione del termine opera per legge e non richiede motivazione.
rinvia, per il giudizio di appello, alle regole sul deposito delle conclusionali previste per il primo grado.
il vizio di omessa pronuncia è escluso quando il giudice di appello abbia comunque affrontato la questione, anche riconducendola entro il thema decidendum in quanto antecedente logico necessario.
la volontà del rappresentato rileva quando la procura predetermini gli elementi essenziali dell'operazione; il giudizio sulla ricorrenza di tali presupposti è accertamento di fatto riservato al merito.
l'erronea percezione di atti o documenti presenti nel fascicolo integra errore di fatto revocatorio, non censurabile con ricorso per cassazione.
indicato per il deposito delle memorie nella fase camerale di legittimità.
art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002
consente il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto, in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la morte di una parte, sopravvenuta dopo la rituale instaurazione del processo, non determina l'interruzione del giudizio né l'ingresso degli eredi nel processo di legittimità.
- L'errore percettivo del giudice sulla presenza o assenza di un documento nel fascicolo integra, se del caso, un errore di fatto revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. e non un motivo di ricorso per cassazione.
- La deduzione della violazione di norme costituzionali non può essere proposta direttamente come vizio di cui all'art. 360 c.p.c., ma deve passare, se del caso, attraverso la questione di legittimità costituzionale della norma applicata.
- Il vizio di omessa pronuncia non sussiste quando la sentenza impugnata abbia comunque affrontato la questione, anche solo qualificandola come antecedente logico necessario della decisione.
- Quando una procura predetermina gli elementi essenziali dell'operazione negoziale, la volontà rilevante ai fini dell'annullamento va verificata con riguardo al momento del rilascio della procura stessa.
- Le valutazioni sull'attendibilità delle prove, sulla loro concludenza e sulla selezione del materiale probatorio sono riservate al giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale consentito.
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