Cassazione Penale, Sentenza n. 50295/2023 del 18/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria che, pur avendo assolto da alcuni capi, ha confermato e rideterminato condanne per reati connessi al traffico di cocaina. Le censure principali riguardano: 1) attribuzione all'imputato Larosa dell'utenza "Alex" e la relativa interpretazione delle intercettazioni; 2) la sussistenza della natura di sostanza stupefacente in assenza di sequestri e la qualificazione giuridica della condotta (offerta in vendita vs mera esibizione/tentativo) soprattutto nel caso di Ponziani; 3) presunta violazione del principio di corrispondenza tra accusa e sentenza e travisamento probatorio da parte della Corte territoriale in relazione a importazioni e recupero del carico nel caso di Oliveri; 4) contestazione dell'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 c.p. (agevolazione mafiosa) per carente motivazione e prova della finalità mafiosa; 5) ricorsi contro il diniego delle circostanze attenuanti generiche e contro l'entità della pena e degli aumenti per continuazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi: quello di Larosa per genericità estrinseca e manifesta infondatezza; quello di Ponziani per manifesta infondatezza; e quello di Oliveri per varie ragioni di inammissibilità e genericità. I giudici di legittimità hanno ritenuto congrua e logica la motivazione della Corte d'appello, confermando la ricostruzione fattuale (in particolare l'attribuzione dell'utenza Alex a Larosa, la materialità della detenzione e la sussistenza dell'offerta in vendita connessa alla disponibilità anche non immediata dello stupefacente) e la qualificazione giuridica delle condotte. È stata altresì ritenuta adeguata la motivazione sulla sussistenza dell'aggravante di agevolazione mafiosa per Oliveri, alla luce della sua documentata inserzione nella cosca Bellocco e delle conversazioni e dichiarazioni acquisite. I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (la sentenza impugnata aveva rideterminato le pene: Larosa anni 4 e mesi 8 e C 18.000,00; Oliveri complessivi anni 11 e mesi 8 e C 33.333,00; Ponziani anni 4 e C 17.333,00).
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (art. 73)
La Corte ha richiamato la norma quando ha affermato che la fattispecie punisce anche l'intermediazione e la "procurare ad altri"; l'offerta in vendita si perfeziona se collegata a una disponibilità effettiva, anche non immediata, dello stupefacente.
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (art. 74)
La Corte d'appello aveva assolto alcuni imputati dal reato associativo ex art. 74; la Cassazione ha ritenuto coerente la motivazione sul punto e non ha annullato l'assoluzione autonoma rispetto alle condotte di spaccio/offerimento.
codice penale (art. 416 bis.1)
L'aggravante per agevolazione mafiosa richiede prova della finalità di favorire il sodalizio. La Corte di Cassazione ha ritenuto sufficiente il quadro probatorio (inquadramento in organiche vicende mafiose, intercettazioni e dichiarazioni di collaboratori) per applicare l'aggravante ad Oliveri.
codice penale (artt. 81 e 110)
Richiamati in ordine alla responsabilità per concorso di persone e al concorso materiale e morale nelle condotte poste in essere; la Corte ha ritenuto sufficiente il contributo degli imputati anche se di tipo intermediario.
Disciplina le circostanze attenuanti generiche; la Corte ha confermato che il giudizio del merito sul loro riconoscimento è valutazione di fatto insindacabile in Cassazione purché congruamente motivato.
Richiamata nelle censure relative alla quantificazione della pena; la Corte ha ritenuto legittima la valutazione del giudice di merito quando motivata con riferimento ai precedenti e alla gravità del fatto.
codice di procedura penale (art. 606 comma 1 lett. b) ed e))
Norme di rito che individuano i motivi di impugnazione in Cassazione; la Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi per genericità estrinseca o perché non hanno individuato un profilo logico-giuridico idoneo a superare il vaglio di legittimità.
codice di procedura penale (art. 521)
Riguarda la nullità per difetto di corrispondenza tra capo di imputazione e decisione; la Corte ha chiarito che la non corrispondenza rileva solo se muta elementi essenziali tali da pregiudicare la difesa, circostanza non ricorrente nel caso di specie.
codice di procedura penale (art. 521 e art. 173 disp. att.)
Riprese le regole sulla formulazione dei motivi in cassazione e sui limiti della motivazione; la Corte ha rigettato i motivi ripetitivi già valutati in appello.
codice di procedura penale (art. 616)
Norma che autorizza la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità dei ricorsi; la Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese.
Massime di principio
- L'intermediazione finalizzata alla vendita di stupefacenti rientra nella nozione di 'procurare ad altri' e può integrare il reato previsto dall'art. 73 DPR 309/1990 anche se l'agente non detiene l'intero carico.
- La mostra di un campione (anche temporanea) collegata a un'effettiva disponibilità di droga può integrare l'offerta in vendita; non è necessario il perfezionamento della cessione perché l'offerta è autonoma quando è seria e collegata a disponibilità anche non immediata.
- La mancanza di sequestro materiale non esclude di per sé la possibilità di condanna quando il compendio probatorio (intercettazioni, ammissioni, testi) dimostri in modo congruo la natura e la disponibilità della sostanza.
- Le doglianze in Cassazione devono confrontarsi specificamente e criticamente con la motivazione della decisione impugnata; motivi che si limitano a ripetere censure già decise in sede di gravame sono frequentemente dichiarati generici e inammissibili.
- La trasformazione di elementi descrittivi del fatto nella sentenza è rilevante ai fini della nullità solo se altera gli elementi essenziali dell'addebito e limita la possibilità di difesa; precisazioni marginali o chiarimenti sull'antefatto non comportano automaticamente violazione del principio di corrispondenza.
- L'applicazione dell'aggravante mafiosa (art. 416 bis.1) richiede prova della finalità di agevolare il sodalizio; elementi come l'inserimento organico nel clan, intercettazioni che collegano l'attività al sodalizio e dichiarazioni di collaboratori possono essere ritenuti sufficienti se adeguatamente motivati.
- Il diniego delle attenuanti generiche è valutazione di fatto che la Cassazione sindaca solo nei limiti della logicità e congruità della motivazione fornita dal giudice di merito.
- In sede di impugnazione è essenziale fornire argomentazione specifica e riferita al percorso logico della decisione impugnata; l'assenza di tale rapporto espone il ricorso al rischio di inammissibilità per genericità.
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