Cassazione Penale, Sentenza n. 36118/2024 del 27/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Caltanissetta del 30/11/2023 che, accogliendo parzialmente l'appello del P.M., aveva disposto il sequestro preventivo (diretto e per equivalente, fino a €75.025,61) relativo al capo 23 della provvisoria imputazione, riconducibile a indebita compensazione (art.10‑quater d.lgs. 74/2000). Le censure principali: (a) errata riqualificazione del fatto dal delitto di truffa aggravata allo specifico reato tributario di indebita compensazione, con contestato difetto di iniziativa del P.M. e mancata identificazione dei fatti-chiave; (b) violazione del divieto di ne bis in idem cautelare in ragione di procedimenti pendenti avanti alla Procura/Tribunale di Torino per le medesime operazioni; (c) errata individuazione della competenza territoriale (luogo di presentazione dei modelli F24 vs luogo di accertamento); (d) mancato superamento della soglia di punibilità prevista dall'art.10‑quater (somma riferibile per anno); (e) carenza del fumus del delitto e dell'esistenza del periculum in mora, nonché vizi nel calcolo dell'imposta evasa e nell'adozione del sequestro per equivalente o diretto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo dei ricorsi di Burlò e Messina (sulla riqualificazione e incertezze applicative) e ha annullato con rinvio l'ordinanza nei loro confronti, disponendo che il Tribunale del Riesame verifichi e chiarisca le coordinate spazio-temporali della condotta (date e luoghi di presentazione degli F24), la reale natura degli importi presi a riferimento e l'eventuale superamento della soglia di punibilità ai sensi dell'art.10‑quater. I ricorsi di Monica Schiraldi, di Michele Lipani e della Sti s.r.l.s. sono stati dichiarati inammissibili; per tali ricorrenti la Corte ha disposto l'onere di sostenere le spese processuali e, in via equitativa, il versamento di €3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende. In sintesi: annullamento con rinvio per Burlò e Messina su questioni di merito e di delimitazione fattuale; inammissibilità ed esito sfavorevole per Schiraldi, Lipani e Sti s.r.l.s.
Norme richiamate
art. 10‑quater d.lgs. n. 74/2000
Il reato di indebita compensazione riguarda l'utilizzo di crediti inesistenti o non spettanti tramite F24; la soglia penale (€50.000 annui) va riferita all'ammontare dei crediti non spettanti utilizzati in compensazione e la verifica del superamento richiede la somma algebrica degli importi dei crediti inesistenti/ non spettanti
Norme penali tributarie richiamate in tema di determinazione dell'imposta e della rilevanza penale collegata alle omissioni/compensazioni; citata nella doglianza sul calcolo dell'imposta evasa
art. 18, comma 1, d.lgs. n. 74/2000
Per la determinazione della competenza territoriale nel reato di indebita compensazione rileva il luogo in cui è effettuata l'ultima utilizzazione del credito mediante inoltro del modello F24; se tale luogo non è individuabile, prevale il luogo di accertamento del reato (criterio speciale rispetto all'art. 9 c.p.p.)
Disciplinando le modalità operative delle compensazioni, è richiamata quale riferimento normativo per il meccanismo illecito mediante F24 su cui si fonda l'art.10‑quater
art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003
Richiamato in tema di responsabilità solidale del committente per crediti retributivi, previdenziali e contributivi in caso di appalto di servizi: supporta la valutazione che il committente debba assicurarsi dell'effettivo assolvimento degli oneri da parte dell'appaltatore
Norma sul sequestro preventivo finalizzato alla confisca: la Corte richiama l'onere di motivare adeguatamente la necessità dell'anticipazione dell'effetto ablativo rispetto alla definizione del giudizio
Ricorso per cassazione contro ordinanze in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso per violazione di legge; la Corte ribadisce i limiti del sindacato in cassazione su motivazione e logica del provvedimento cautelare
Richiamato per chiarire i limiti della censura in cassazione (impossibilità di dedurre generica illogicità motivazionale salvo l'apposito motivo previsto)
Massime di principio
- Il Tribunale del Riesame e il GIP possono legittimamente riqualificare la fattispecie (es. da truffa ad indebita compensazione), ma non possono fondare la nuova qualificazione su fatti diversi rispetto a quelli originariamente contestati senza iniziativa del pubblico ministero; in caso di riqualificazione occorrono chiarezza e coordinate spazio-temporali della condotta
- Il divieto di ne bis in idem cautelare non opera automaticamente per procedimenti pendenti in sedi diverse: la tutela contro duplicazione processuale, in presenza di uffici giudiziari diversi, si cura attraverso le norme sui conflitti di competenza e non mediante il ne bis in idem, salvo condizioni ben precise (identità di fatto, medesimo PM, decisione definitiva)
- Per il reato di indebita compensazione la competenza territoriale si individua nel luogo dell'ultima utilizzazione del credito mediante F24; se questo non è individuabile, prevale il luogo di accertamento del reato ai sensi dell'art.18 d.lgs.74/2000
- La soglia di punibilità prevista dall'art.10‑quater (€/anno) va calcolata in relazione all'ammontare dei crediti inesistenti o non spettanti effettivamente utilizzati in compensazione; per accertare il superamento si procede alla somma algebrica di detti importi (non al semplice totale delle imposte non versate)
- Nei ricorsi per cassazione contro ordinanze cautelari reali (sequestro) la sindacabilità è limitata: sono deducibili soprattutto violazioni di legge o vizi radicali della motivazione; contestazioni attinenti soprattutto all'apprezzamento dei fatti o alla logica della motivazione possono risultare inammissibili
- Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente può colpire i beni degli amministratori o dei soggetti diversi dall'ente beneficiario solo qualora, allo stato degli atti, risulti impossibile il sequestro diretto sul profitto del reato attribuibile all'ente; è necessario motivare il rischio di dispersione delle somme (periculum)
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