Cassazione Civile, Ordinanza n. 36094/2022 del 09/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
L’Amministrazione finanziaria aveva notificato un avviso di accertamento per IRPEF relativa all’anno 2008, fondato sul metodo sintetico (redditometro), valorizzando costi di gestione di due autovetture, gli oneri di una abitazione principale, di una secondaria, di un box e di un premio assicurativo, oltre alla ritenuta incongruità tra reddito dichiarato e reddito accertato in più periodi d’imposta. Il contribuente aveva contestato l’atto deducendo di aver sostenuto tali spese grazie al ricevimento di un cospicuo risarcimento del danno e di averne dato riscontro mediante movimenti bancari. In appello, l’Agenzia aveva sostenuto che la documentazione prodotta dal contribuente fosse inutilizzabile perché tardiva, in quanto non allegata alla fase amministrativa dopo il questionario ex art. 32 d.P.R. n. 600/1973. Il ricorso per cassazione censurava la sentenza di appello per violazione e falsa applicazione dell’art. 32, comma 4, d.P.R. n. 600/1973, lamentando che la CTR avesse ritenuto automaticamente preclusa la produzione in giudizio di documenti non esibiti nella fase amministrativa, senza verificare se fossero stati specificamente richiesti e se fosse stato dato il necessario avvertimento sulle conseguenze della mancata risposta; il ricorrente precisava inoltre che parte della documentazione bancaria era stata acquisita solo successivamente e che era comunque stata prodotta nella fase di reclamo.
La decisione
La Corte ha accolto il motivo di ricorso, ha cassato la sentenza della CTR e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per un nuovo esame della controversia e per la regolazione anche delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto errata l’affermazione della CTR secondo cui la sola mancata risposta al questionario comportasse automaticamente l’inutilizzabilità processuale di ogni documentazione successivamente prodotta dal contribuente, senza accertare i presupposti specifici richiesti dalla giurisprudenza di legittimità.
Norme richiamate
art. 32, comma 4, d.P.R. n. 600/1973
"inutilizzabilità in sede amministrativa e processuale"; "invito specifico e puntuale all'esibizione, accompagnato dall'avvertimento circa le conseguenze della sua mancata ottemperanza"
La preclusione all’utilizzo in giudizio dei documenti opera solo se l’Ufficio abbia formulato una richiesta specifica e puntuale di esibizione, accompagnata dall’avvertimento sulle conseguenze della mancata risposta, e nei limiti dei documenti richiesti; non scatta automaticamente per la mera omissione di risposta al questionario.
art. 24 Cost.
La norma sull’istruttoria fiscale va interpretata in coerenza con il diritto di difesa del contribuente.
art. 53 Cost.
L’interpretazione della preclusione documentale deve essere compatibile anche con il principio di capacità contributiva.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È stato il vizio denunciato in cassazione, sotto il profilo della violazione e falsa applicazione di legge.
art. 6, d.l. n. 119/2018, conv. in l. n. 136/2018
Il giudizio era stato sospeso per consentire l’eventuale definizione agevolata della controversia, ma la sospensione è poi cessata per mancato seguito della parte interessata.
Massime di principio
- In tema di accertamento tributario, la mancata risposta del contribuente a un questionario dell’Amministrazione non comporta automaticamente l’inutilizzabilità di ogni documentazione prodotta successivamente in giudizio.
- La preclusione prevista dall’art. 32 d.P.R. n. 600/1973 richiede che i documenti siano stati specificamente e puntualmente richiesti dall’Ufficio, con espresso avvertimento delle conseguenze della mancata esibizione.
- L’Amministrazione che invoca l’inutilizzabilità processuale della documentazione deve dimostrare i presupposti della preclusione, ivi incluso lo specifico invito all’esibizione e, secondo gli orientamenti richiamati, l’eventuale comportamento doloso o di sottrazione del contribuente.
- Le norme sull’istruttoria fiscale devono essere interpretate in modo conforme al diritto di difesa e alla capacità contributiva, evitando automatismi preclusivi e verificando in concreto la ricorrenza dei presupposti di legge.
- La questione dell’esistenza di una preclusione processuale è rilevabile anche d’ufficio dal giudice.
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