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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22981/2021 del 17/08/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

La società contribuente aveva impugnato la cartella di pagamento relativa alla TARSU per l'anno 2011, contestandone l'illegittimità sotto diversi profili. In appello la CTR aveva confermato la debenza del tributo, ritenendo in sintesi: la persistenza dell'applicazione della TARSU in attesa del passaggio alla TIA 2; l'insussistenza dell'esenzione per rifiuti speciali non pericolosi perché i rifiuti prodotti sarebbero stati assimilabili agli urbani; la legittimità della delibera comunale che aveva differito il limite quantitativo per l'assimilazione; la non applicabilità di un'agevolazione sugli imballaggi secondari e terziari per mancata denuncia; la correttezza del criterio di calcolo della riduzione per rifiuti assimilati smaltiti in proprio. Con il ricorso per cassazione la società deduceva: 1) violazione dell'art. 14 d.lgs. 546/1992, perché la CTR aveva reputato inammissibile la costituzione del soggetto chiamato in causa per mancata notificazione dell'atto di costituzione; 2) violazione della disciplina sui rifiuti e sull'assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani, per avere escluso la natura pericolosa dei rifiuti e ritenuto non necessario il concorso dei criteri qualitativo e quantitativo; 3) nullità della sentenza per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., poiché la CTR avrebbe affermato l'esistenza del servizio pubblico di raccolta senza considerare la contestazione della mancata attivazione del servizio di recupero e smaltimento dei rifiuti speciali; 4) violazione delle norme che disciplinano l'assimilazione dei rifiuti speciali e il differimento del requisito quantitativo, perché la CTR aveva ritenuto legittime le delibere comunali che differivano l'entrata in vigore del limite quantitativo e che, secondo la società, erano illegittime in quanto prive della contestuale indicazione dei criteri richiesti. Nel corso del giudizio di legittimità la difesa della società depositava un accordo transattivo intervenuto con l'ente comunale e chiedeva la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

La decisione

La Corte di cassazione ha preso atto dell'accordo transattivo depositato dalla difesa della società e ha dichiarato la cessazione della materia del contendere tra le parti che hanno aderito alla transazione. Ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese del giudizio di cassazione. Non è stata quindi resa una decisione nel merito sui motivi di ricorso, che sono rimasti assorbiti dall'intervenuta definizione transattiva della controversia.

Norme richiamate

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 14

    Richiamato dal ricorrente per sostenere che la costituzione del soggetto chiamato in causa non era soggetta a notificazione nelle ipotesi da lui invocate.

  • d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62

    Richiamato per contestare la tassabilità delle superfici destinate alla produzione di rifiuti speciali smaltiti dal produttore.

  • d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 21

    Richiamato come norma che consente l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani tramite regolamento e criteri qualitativi e quantitativi.

  • d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 184 e 198

    Richiamati dal ricorrente a sostegno della necessità di criteri di assimilazione sia qualitativi sia quantitativi.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato per denunciare la nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla contestazione relativa all'istituzione e all'effettiva attivazione del servizio di raccolta/smaltimento.

  • art. 17 del regolamento comunale n. 50/2007

    Indicato come fonte che prevedeva la non assimilabilità oltre una certa soglia quantitativa e che, secondo il ricorrente, non poteva essere disapplicata per effetto di delibere successive di differimento.

  • art. 67 d.lgs. 507/1993

    Citato dalla CTR, secondo il riassunto della sentenza, per giustificare i criteri applicativi comunali di riduzione sulla base della quantità complessiva teorica dei rifiuti prodotti.

  • art. 9 del regolamento comunale

    Richiamato dalla CTR per ritenere legittimo il calcolo della riduzione sui rifiuti autosmaltiti in base alla quantità teorica.

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere, quando intervenga un accordo transattivo tra le parti sostanziali e sia portata al giudice di legittimità, assorbe l'esame dei motivi di ricorso e conduce alla definizione del giudizio senza decisione sul merito.
  • In presenza di transazione che definisca la controversia, la Corte può dichiarare compensate le spese di lite, ove ne ricorrano i presupposti ricavabili dagli atti.
  • Quando la lite viene definita per accordo transattivo in sede di cassazione, la pronuncia non consolida alcun principio sul merito delle questioni devolute, che restano non esaminate.
  • In assenza di decisione di merito, non è ricavabile dalla pronuncia alcun principio vincolante sulle regole di tassazione TARSU, assimilazione dei rifiuti o onere probatorio in materia tributaria.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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