Cassazione Civile, Ordinanza n. 17877/2025 del 02/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (procedura concorsuale)
La controversia
Una società fornitrice aveva chiesto l’ammissione al passivo di crediti per corrispettivi maturati in esecuzione di un contratto di fornitura e posa in opera, chiedendone la collocazione in prededuzione. I crediti erano stati maturati in un contesto antecedente: la debitrice era stata prima sottoposta a amministrazione giudiziaria quale misura di prevenzione ex art. 34 d.lgs. n. 159/2011 e solo successivamente era stata aperta l’amministrazione straordinaria. Il giudice delegato aveva ammesso il credito ma in chirografo; il tribunale aveva rigettato l’opposizione, escludendo la prededuzione perché: non vi era consecuzione tra amministrazione giudiziaria e amministrazione straordinaria; nella procedura di amministrazione straordinaria i crediti derivanti da rapporti preesistenti sarebbero prededucibili solo se il commissario avesse espressamente dichiarato il subentro; la prededuzione prevista dalla disciplina antimafia opererebbe solo nel procedimento di prevenzione. Con il ricorso per cassazione la creditrice ha dedotto la violazione degli artt. 50 e 52 d.lgs. n. 270/1999, 54 e 61 d.lgs. n. 159/2011, nonché dell’art. 111 l.fall., sostenendo che: il comportamento del commissario integrava subentro nel contratto; il credito sarebbe comunque prededucibile perché sorto su impulso degli organi della procedura per assicurare la continuità aziendale; tra le due procedure vi sarebbe consecuzione, essendo entrambe riferite alla medesima crisi; la prededuzione ex art. 54 d.lgs. n. 159/2011 non sarebbe esclusa dal mancato provvedimento del giudice della prevenzione; inoltre la fattura emessa durante l’amministrazione straordinaria renderebbe prededucibile il relativo compenso.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha però corretto in parte la motivazione del tribunale, precisando che nell’amministrazione straordinaria i crediti del contraente in bonis per prestazioni eseguite dopo l’apertura della procedura e prima dell’eventuale scioglimento del contratto sono prededucibili anche senza espressa dichiarazione di subentro del commissario. Ciò nonostante, nel caso concreto la pretesa non era prededucibile perché il contratto da cui derivava il credito aveva ad oggetto forniture eseguite nel solo periodo dell’amministrazione giudiziaria di prevenzione, e la consecuzione tra amministrazione giudiziaria e amministrazione straordinaria è stata esclusa in linea di principio. La mera emissione di una fattura dopo l’apertura dell’amministrazione straordinaria non fa sorgere il credito, che matura solo con l’esecuzione della prestazione. Nulla è stato disposto sulle spese per mancata attività difensiva della procedura intimata.
Norme richiamate
indica la misura di prevenzione dell’amministrazione giudiziaria, qualificata come procedura non concorsuale e finalizzata a preservare l’impresa dalle infiltrazioni criminali.
nell’amministrazione straordinaria il contratto pendente prosegue ope legis; il credito del contraente per prestazioni eseguite dopo l’apertura e prima dell’eventuale scioglimento è prededucibile anche senza espressa dichiarazione di subentro.
il rinvio della disciplina dell’amministrazione straordinaria alla legge fallimentare è limitato ai profili richiamati dalla stessa normativa e non estende automaticamente ogni effetto dell’art. 111 l.fall.
la prededuzione prevista dalla disciplina antimafia opera esclusivamente nell’ambito del procedimento di prevenzione in cui il credito è sorto e non è traslabile in altra procedura.
art. 61, comma 3, d.lgs. n. 159/2011
consente la prededuzione per i crediti sorti in occasione o in funzione del procedimento di prevenzione, ma sempre entro quel procedimento.
il comma 1 è richiamato dalla disciplina dell’amministrazione straordinaria per i crediti funzionali alla gestione della procedura; il comma 2 non si applica integralmente ai crediti insinuati nell’amministrazione straordinaria e, comunque, presuppone la consecuzione tra procedure concorsuali.
si applica ai crediti sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali della legge fallimentare; non opera se manca una vera consecuzione tra le procedure considerate.
costituisce il parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e contraddittorietà/ vizi motivazionali dedotti dalla ricorrente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato nel dispositivo per gli effetti sul contributo unificato.
Massime di principio
- La prededuzione non è una causa di prelazione in senso stretto, ma una precedenza processuale riconosciuta al credito funzionale alla procedura in cui è sorto; essa non sopravvive automaticamente a ogni successiva procedura.
- Perché un credito sorto in una procedura possa essere fatto valere in prededuzione in una procedura successiva, è necessario un rapporto di consecuzione tra procedure, cioè un collegamento tra procedimenti che regolino il medesimo dissesto o la medesima situazione di crisi del debitore.
- Il procedimento di amministrazione giudiziaria ex d.lgs. n. 159/2011 non è una procedura concorsuale e non è consequenziale, ai fini della prededuzione, all’amministrazione straordinaria; la diversità di presupposti, destinatari e finalità impedisce la traslazione del privilegio processuale.
- La prededuzione prevista dalla disciplina antimafia vale entro il procedimento di prevenzione in cui il credito è sorto e non può essere automaticamente trasferita a una successiva procedura concorsuale.
- Nell’amministrazione straordinaria, i crediti del contraente in bonis per prestazioni eseguite dopo l’apertura della procedura e prima dell’eventuale scioglimento del contratto sono prededucibili anche se il commissario non abbia formalmente dichiarato il subentro, purché il credito derivi effettivamente da prestazioni eseguite in quel periodo.
- La mera emissione di una fattura dopo l’apertura della procedura non basta a far sorgere il credito in prededuzione, se la prestazione che ne costituisce il titolo è stata integralmente resa prima dell’apertura stessa.
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