Cassazione Civile, Ordinanza n. 11432/2023 del 02/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce dall’azione proposta dalla società poi ammessa ad amministrazione straordinaria per ottenere la revoca, ai sensi dell’art. 67 l.fall., di cinque pagamenti effettuati in favore della controparte tra il 31 marzo e il 27 agosto 2008, per complessivi euro 822.107,22, cioè nei sei mesi anteriori al provvedimento di ammissione alla procedura. La corte d’appello aveva respinto l’impugnazione ritenendo, per i pagamenti da aprile ad agosto 2008, applicabile l’esimente speciale introdotta dall’art. 1, comma 3, del d.l. n. 80/2008, e per il pagamento del 31 marzo 2008 applicabile l’esenzione di cui all’art. 67, comma 3, lett. a), l.fall. perché avvenuto nei termini d’uso e senza prova della scientia decoctionis del creditore. Con il ricorso per cassazione la società in amministrazione straordinaria ha dedotto: 1) violazione dell’art. 1, comma 3, d.l. n. 80/2008, assumendone l’illegittimità costituzionale per arbitrarietà e irragionevolezza; 2) violazione dell’art. 67, comma 3, lett. a), l.fall., sostenendo che un pagamento eseguito un giorno prima della scadenza convenuta non sarebbe stato effettuato nei termini d’uso; 3) violazione dell’art. 67 l.fall. e degli artt. 2727 e 2729 c.c., per avere la corte territoriale escluso la prova della conoscenza dello stato di insolvenza in capo alla beneficiaria del pagamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo richiamando un precedente conforme secondo cui l’art. 1, comma 3, del d.l. n. 80/2008 non presenta profili di incostituzionalità, poiché la speciale esenzione dalla revocatoria si giustifica in funzione del mantenimento del contesto dell’intervento pubblico a sostegno del servizio di aerotrasporto nazionale e della prospettiva di continuità aziendale. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, affermando che un pagamento eseguito con un solo giorno di anticipo rispetto alla scadenza concordata non può considerarsi fuori dai termini d’uso tra le parti e dunque resta soggetto a revocatoria. Il terzo motivo è stato assorbito. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese e, in dispositivo, la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, senza accogliere la richiesta di condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. avanzata dalla resistente.
Norme richiamate
norma posta a fondamento dell’azione revocatoria dei pagamenti eseguiti nel periodo sospetto.
art. 67, comma 3, lett. a), l.fall.
esclude la revocatoria dei pagamenti effettuati nei termini d’uso; un pagamento anticipato di un solo giorno rispetto alla scadenza concordata non è stato ritenuto fuori dai termini d’uso.
art. 67, comma 3, lett. d), l.fall.
richiamata per equiparare la speciale esenzione prevista dal d.l. n. 80/2008 a una categoria di pagamenti non revocabili.
art. 1, comma 3, d.l. n. 80/2008
la previsione di esenzione dalla revocatoria per i pagamenti effettuati nel periodo considerato è stata ritenuta costituzionalmente legittima e giustificata dall’intervento pubblico a sostegno del servizio di aerotrasporto nazionale.
art. 4 del d.l. n. 347/2004
richiamato quale base normativa dell’ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria della debitrice.
utilizzato quale parametro dei motivi di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.
richiamati per censurare la valutazione delle presunzioni sulla scientia decoctionis del beneficiario del pagamento.
invocato dalla resistente per la condanna per responsabilità aggravata; la Corte ha escluso i presupposti per applicarlo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
richiamato quale norma introduttiva del comma 1-quater dell’art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per determinare l’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In tema di revocatoria fallimentare, la speciale esenzione prevista da una norma di settore può essere ritenuta costituzionalmente legittima quando sia funzionalmente collegata a un intervento pubblico eccezionale volto a preservare la continuità aziendale e il servizio di interesse generale.
- Ai fini dell’esenzione dalla revocatoria per i pagamenti eseguiti nei termini d’uso tra le parti, un anticipo minimale rispetto alla scadenza concordata non è di per sé sufficiente a escludere la ricorrenza dei termini d’uso, in assenza di ulteriori elementi di anomalia del rapporto.
- Quando la censura investe la scientia decoctionis del beneficiario del pagamento, la parte ricorrente deve superare la valutazione del giudice di merito con specifiche deduzioni sulla decisività delle presunzioni invocate; in difetto, la doglianza resta assorbita o infondata.
- La revocatoria dei pagamenti richiede la verifica congiunta del presupposto oggettivo del pagamento nel periodo sospetto e dell’eventuale operatività di esenzioni speciali o ordinarie previste dalla legge fallimentare.
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